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Pesi e misure – direttiva UE per autobus e Veicoli trasporto merci

I costruttori di autocarri e autobus saranno autorizzati a superare gli attuali limiti di lunghezza e peso per utilizzare modelli che miglioreranno la sicurezza stradale e l’efficienza dei carburanti. Tali modifiche della direttiva “pesi e dimensioni” del 1996 sono state adottate dal Consiglio il 20 aprile 2015 e pubblicato in Gazzetta UE il 29 aprile 2015.   (DIRETTIVA 2015-719 UE PESI E MISURE VEICOLI)

Veicoli affusolati

Una nuova profilatura della cabina degli autocarri con la parte anteriore arrotondata ridurrà gli angoli morti di visibilità per i conducenti e consentirà una minore resistenza al vento. La parte frontale leggermente allungata può presentare inoltre una zona di assorbimento dell’energia e riduzione dell’impatto delle collisioni. Tutto ciò può contribuire a salvare la vita di numerosi pedoni e ciclisti.

Deroghe in materia di lunghezza consentiranno inoltre l’uso di alettoni aerodinamici a scomparsa o pieghevoli da installare nella parte posteriore del veicolo.

La parte frontale arrotondata e gli alettoni posteriori del veicolo miglioreranno entrambi la prestazione del carburante. Ciò comporterà risparmi per i trasportatori e ridurrà le emissioni nocive.

I veicoli aventi queste nuove caratteristiche dovranno essere omologati prima dell’immissione sul mercato. La Commissione proporrà le necessarie modifiche alle attuali norme in materia di omologazione.

Le disposizioni riguardanti i dispositivi posteriori saranno applicate non appena verranno approvati i requisiti tecnici ed operativi. Le disposizioni relative alla riprogettazione della cabina saranno applicate tre anni dopo l’entrata in vigore delle pertinenti norme di omologazione.

Altre novità

  • Si incoraggerà l’uso di carburanti puliti, come l’elettricità e l’idrogeno, autorizzando l’aumento del peso fino ad una tonnellata per i veicoli che utilizzano tali carburanti.
  • Il peso massimo per gli autobus sarà aumentato di 1,5 tonnellate. Il nuovo peso consentirà di far fronte all’aumento del peso medio dei passeggeri e del bagaglio e delle nuove attrezzature imposte dalle norme di sicurezza.
  • Nuove norme sulla lunghezza dei veicoli adibiti al trasporto di alcuni tipi di containers nel contesto di un’operazione intermodale renderanno più facile combinare il trasporto stradale con altri modi di trasporto a minore intensità di carbonio.
  • Gli Stati membri devono adottare misure specifiche per controllare il sovraccarico dei veicoli. Le disposizioni in materia di controllo dei veicoli si applicheranno sei anni dopo l’entrata in vigore della direttiva.

Veicoli extralunghi: nessuna modifica

Le attuali norme sui veicoli extralunghi non cambiano. Ciò significa che gli Stati membri possono continuare ad autorizzare l’uso di veicoli eccedenti gli standard dell’UE sul loro territorio nella misura in cui ciò non pregiudichi significativamente la concorrenza internazionale. Questo riguarda il trasporto di grandi carichi ad esempio con veicoli specializzati forestali o mediante l’uso di convogli.

Entrata in vigore, scadenza e revisione

La nuova direttiva entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE. Dopo la pubblicazione, gli Stati membri disporranno di due anni per recepirla, vale a dire adottare disposizioni nazionali per conformarvisi. Essa sarà riveduta tre anni dopo il termine di recepimento.

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