Trasporto interno di merci pericolose
DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 35 – Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.
Art. 3 – Disposizioni generali
1. Fatte salve le norme generali relative all’accesso al mercato o le norme applicabili in maniera generale al trasporto di merci pericolose, il trasporto di merci pericolose è autorizzato a condizione che siano rispettate le disposizioni stabilite negli allegati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.
2. Fatte salve le eventuali deroghe adottate ai sensi dell’articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell’articolo 35, commi 5 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, come modificati rispettivamente dagli articoli 6, comma 1, lettere c) e d), e 7 del presente decreto, nonché ai sensi dell’articolo 8, commi 5 e 7, le merci pericolose non sono oggetto di trasporto nella misura in cui ne è fatto divieto:
a) negli allegati A e B dell’ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2009, restando inteso che i termini: «parte contraente» sono sostituiti dai seguenti: «Stato membro», come opportuno;
b) nell’allegato del RID che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2009;
c) nei regolamenti allegati all’ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° luglio 2011, così come l’articolo 3, lettere f) ed h), l’articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell’ADN, nei quali i termini:
«parte contraente» sono sostituiti dai seguenti: «Stato membro», come opportuno.
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