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Costi minimi – parere dell’avv. Pasquale Bonanni sulla decisione della Corte Costituzionale

“La Corte Costituzionale, con ordinanza n.80 del 15.03.2015, ha dichiarato l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art.83 bis sollevata dal Tribunale di Trento, ordinando la restituzione degli atti ai giudici rimettenti (Tribunale di Trento e Tribunale di Lucca).

In particolare, la Corte, con l’indicata ordinanza, dopo aver ripercorso l’iter argomentativo della sentenza della Corte di Giustizia del 04/09/2014 e quello legislativo, che ha portato all’abrogazione, a decorrere dall’entrata in vigore della Legge 23 dicembre 2014, dei commi 1, 2, e da 6 a 11 dell’art.83 bis, ha affermato che “ spetta ai giudici rimettenti valutare l’incidenza della pronunzia della Corte di Giustizia nonché delle modifiche normative sopravvenute, sulla decisione del giudizio sottoposto al loro esame e sulla persistente rilevanza della questione di legittimità costituzionale”.

In estrema sintesi, la Corte Costituzionale ha lasciato ai giudici di merito stabilire l’incidenza della sentenza della Corte di Giustizia del 04/09/2014, nel giudizio sottoposto alla loro cognizione.

Si è già espressa la nostra opinione in merito all’efficacia della sentenza della Corte di Giustizia, di natura interpretativa nella parte motivazionale, nel senso che essa non è vincolante per il giudice nazionale, posto che l’art.267 TFUE consente sempre a questi di rimettere un quesito esegetico alla Corte di Giustizia, anche in presenza di una precedente sentenza risolutiva di una questione identica o analoga.

E’ chiaro, infatti, che se un precedente fosse vincolante, i giudici diversi non avrebbero questa facoltà e dovrebbero attenersi a quanto statuito dalla Corte di Giustizia.

Spetterà, quindi, al giudice nazionale investito della causa, stabilire, di volta in volta, l’incidenza della sentenza della Corte di Giustizia nella singola controversia.

Si segnala, a tal proposito, che anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia, i giudici nazionali hanno dichiarato la legittimità dell’art.83 bis rispetto alla normativa europea.

Si veda in proposito l’ordinanza del Tribunale di Cosenza resa in data 21.01.2015 secondo cui:” Sul punto, peraltro, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha già sancito la piena compatibilità con la normativa dell’UE delle normative nazionali, che per ragioni di interesse pubblico e generale, introducono tariffe minime o massime (v. cause C-96/94 e 38/97 sull’autotrasporto per conto terzi). Tenuto conto, altresì, che il meccanismo dei “costi minimi” di cui all’art.83 bis D.L. 112/2008 è volto ad evitare pratiche concorrenziali di ribasso e, pertanto, risulta conforme al principio di eguaglianza sostanziale, di cui all’art.3 comma II, Cost., secondo cui devono ritenersi costituzionalmente legittimi tutti gli interventi normativi tesi a sostenere lo sviluppo dei settori più deboli, quale è, per l’appunto, quello dell’autotrasporto”.

Fonte trasportinforma.it 

 

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