Il rimborso chilometrico è una restituzione a un dipendente di quanto anticipato a sue spese. Di conseguenza non dovrebbe essere sottoposto a tassazione. Non è vero, risponde l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 92/E del 30 ottobre 2015. Lo è soltanto quando viene erogato ai dipendenti in trasferta fuori dal Comune in partenza dalla sede di lavoro. Ma se la partenza avviene dalla sua abitazione, il rimborso spesa rimane tale soltanto se la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere la località di missione sia inferiore rispetto a quella che avrebbe coperto partendo dalla sede dell’impresa. Nel caso in cui sia invece superiore e quindi il rimborso spesa diventa maggiore a quello che avrebbe percepito il dipendente partendo dalla sede aziendale, a quel punto la differenza tra quanto percepito e la somma a cui avrebbe avuto diritto diventa un reddito imponibile e soggetto quindi a tassazione.
L’Agenzia ha colto l’occasione anche per ribadire che i rimborsi chilometrici per essere esenti da imposizione devono essere corredati da una documentazione – conservata dal datore di lavoro – da cui risulti l’applicazione delle tabelle Aci per individuare, in base al tipo di vettura utilizzata e alla distanza percorsa, il relativo costo chilometrico.
fonte uominietrasporti.it