Con nota del gennaio 2016 il Ministero dei Trasporti ha ribadito che, avendo frequentato un corso di rinnovo della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), l’attestato che viene rilasciato non ha una vera e propria scadenza, ma l’attestato non permette di guidare senza aver prima richiesto agli uffici della Motorizzazione dove si è svolto il corso, il duplicato della patente e in casi particolari la CQC -CARD.
La violazione di quanto sopra porta una sanzione che ad oggi va da 155,00€ a 624,00€ con sanzioni accessorie al fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.
a tal proposito è bene rammentare quanto segue:
- L’attestato di frequenza al rinnovo della CQC rimane sempre valido non ha alcun termine di scadenza;
- la CQC deve essere rinnovata prima della sua scadenza per non incorrere nelle sanzioni di cui sopra;
- se il rinnovo è stato fatto entro entro i due anni dalla scadenza della CQC è sufficiente il corso e la nuova CQC decorrerà dalla data di presentazione alle competenti UMC e comunque non dopo il 9/9/2016;
- se il rinnovo viene chiesto oltre i due anni dalla scadenza, quindi entro il 9/9/2017 per il trasporto persone e 9/9/2018 per il trasporto merci è necessario sostenere l’esame per il conseguimento della CQC così come riportato dalla nota 16650/23.18.3 del 14 luglio 2015.
Download “Quesito CQC Ministero dei Trasporti”
20150729110843279.pdf – Scaricato 2 volte – 56,80 KB - In riferimento al punto precedente negli anni successivi alla scadenza è chiaro ed evidente che non si può guidare.
Rammentiamo a tutti che le scadenza naturale della CQC si sta avvicinando e per non incorrere in sanzioni pesanti chi non ha ancora provveduto faccia il corso di rinnovo.