Circolari

Lavoro notturno degli autisti. – cosa significa?

Una domanda che spesso si fa’ chi lavora di notte, e’ se le ore d’impegno e/o di guida sono le stesse di chi lavora di giorno…
La risposta e’ NO..
Attenzione, per chi non lo sapesse, le norme EU vigenti anche in Italia, impongono a chi lavora di notte (fascia dalla ore 00,00 alle 7,00 di mattina) di non poter fare piu’ di 10 ore di lavoro nell’arco della 24 ore, superate le quali si e’ a rischio sanzioni.
Basta anche superare le 4 ore di guida (consecutive) in questa fascia oraria per essere considerato lavoro notturno.

Contrariamente a quello che viene abitualmente interpretato in merito alla 4 ore di lavoro, la nota Prot. 25/II/0012009/MA003.A001 del 09.07.2010 emessa dal Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali ha chiarito una volta per tutte cosa significa lavoro notturno, perchè possa scattare illimite delle 10 ore di guida/lavoro nell’arco delle 24 ore, le ore di lavoro notturno devono essere consecutive, vale a dire senza interruzioni.

Alcuni esempi:

  • Un’autista che parte ad esempio alle 2,30 di notte (senza nessuna interruzione fino alle 7 del mattino), non puo’ superare le 10 ore di lavoro, perchè rientra nel turno notturno a differenza delle 13/15 di chi lavora solo di giorno (dalle 7 alla mezzanotte).
  • Un autista che parte sempre alle 2,30 di notte, dopo 3 ore e 59 (limite massimo) si ferma per fare un’interruzione di 15 minuti o di 45 minuti, rientra nella seconda fascia e sarebbe a dire delle 13 ore o 15 di impegno.

L’art. 5 del reg. 561/2006 detta in modo chiaro ed inequivocabile che le interruzioni e/o pause possono essere svolte in un’unica soluzione di almeno 45 minuti, al massimo dopo le 4 ore e 30 minuti di guida, oppure suddivise in due periodi di cui il primo di 15 minuti ed il secondo di 30 minuti nell’arco delle 4 ore e 30 minuti di guida.

In base a quanto sopra una interruzione alla guida nell’arco delle 4 ore di attività dell’autista, interrompe l’attività lavorativa, la quale non può più essere considerata consecutiva, pertanto in questa ipotesi non dovranno più essere rispettate le 10 ore nell’arco delle 24 ore. 

ORARIO DI LAVORO

Il Ministero, nella nota in oggetto, richiama l’attenzione del personale ispettivo sulla necessità di accertare il rispetto della normativa sull’orario di lavoro nel settore dell’autotrasporto, con particolare riguardo ai tempi di guida e riposo e al lavoro notturno, ai fini di tutelare meglio la salute, la sicurezza delle persone e la sicurezza stradale.
Nella nozione di tempo di lavoro dei lavoratori mobili:
• sono ricomprese tutte le attività prestate dal conducente nell’esercizio delle proprie mansioni, mentre
• non rientrano nell’orario di lavoro le interruzioni della guida (art. 7 regolamento CE n. 561/2006), i riposi intermedi, i periodi di riposo e i tempi di disponibilità (periodi durante i quali il lavoratore mobile, pur non essendo obbligato a rimanere sul posto di lavoro, deve essere pronto a rispondere ad eventuali chiamate).
In particolare, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs n. 234/2007 la definizione di “notte” è:
“un periodo di almeno quattro ore consecutive tra le 0.00 e le ore 7.00”.
Mentre la definizione di “lavoro notturno” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera i) del D.Lgs n. 234/2007 è:
“ogni prestazione espletata durante la notte”.

LE PRECISAZIONI DEL MINISTERO

Gli autisti che svolgono trasporto di persone e merci su strada non possono superare le quattro ore consecutive di guida nella fascia oraria che va dalla mezzanotte alle sette del mattino, quando l’attività di lavoro complessiva nell’arco della giornata supera 10 ore per ogni periodo di 24 ore.

L’articolo 7 del D.Lgs n. 234/2007 prevede:
“Qualora sia svolto lavoro notturno, l’orario di lavoro giornaliero non deve superare le dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore.”
Si tratta di un limite inderogabile anche dalla contrattazione collettiva, la quale peraltro stabilisce l’indennizzo del lavoro notturno, purché il metodo di indennizzo prescelto sia tale da non compromettere la sicurezza stradale.
Sulla base delle predette premesse il Ministero, nella nota in oggetto, osserva che:
“deve essere considerata irregolare la prestazione di lavoro che si protragga per almeno 4 ore consecutive nella fascia oraria tra le ore 0:00 e le ore 7:00 (…), qualora la durata complessiva dell’attività lavorativa giornaliera superi il limite delle dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore
(…).”
Ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs n. 234/2007, la violazione delle disposizioni previste in relazione al lavoro notturno è punita con la sanzione amministrativa per ogni lavoratore e per ciascuna giornata.

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