L’INPS emana, finalmente, la tanto attesa circolare necessaria alle aziende di trasporto che effettuano trasporti internazionali e che possono usufruire di importanti sgravi contribuitivi.
La legge n.208 del 28/12/2015 (modificata recentemente dalla Legge n.96 del 21/06/2014) stabiliva già a partire dal 01/01/2016 (sperimentalmente per 3 anni, cioè fino al 31/12/2018) la possibilità di usufruire di uno sgravio dei contributi previdenziali pari all’80%.
Tale agevolazione è applicabile alle aziende di trasporto merci e passeggeri (sia in c/terzi che in c/proprio) per i loro conducenti che abbiano effettuato almeno 100 giornate in operazioni di trasporto internazionale.
Le 100 giornate sono documentate tramite:
- il dato cronotachigrafico (stato attraversato diverso dall’Italia con attività di guida)
- la documentazione di trasporto (lettera di vettura internazionale o documento di trasporto di cose in conto proprio)
- le buste paga dei lavoratori interessati all’agevolazione
Nelle 100 giornate possono esse considerate anche quelle trascorse in Italia, ma riferite ad un’operazione di trasporto internazionale che ne richiedeva l’attraversamento.
Per i trasporti internazionali svolti da più di un autista contemporaneamente e che guidano il medesimo veicolo (equipaggio), l’esonero spetta per tutti i conducenti coinvolti e le rispettive giornate possono essere conteggiate per ognuno di essi.
L’agevolazione è soggetta alla disciplina degli aiuti comunitari de minimis, per cui chi ha superato il previsto plafond triennale, o lo supererebbe usufruendo dell’agevolazione stessa, non può avervi diritto.
Le aziende interessate devono inoltrare domanda all’INPS tramite la procedura telematica prevista sul sito dell’istituto previdenziale (procedura identificata col nome “TRAS.INT.”) indicando i dati necessari.
E’ importante inoltrare quanto prima la domanda, visto che vale l’ordine di arrivo all’ente per la compilazione delle graduatorie.
Va precisato che l’esonero spetta, per ogni conducente con i necessari requisiti, a partire dal mese successivo a quello in cui sono state raggiunte le richieste 100 giornate e fino al termine dell’anno in cui il requisito è rispettato.
L’INPS ha anche precisato che svolgerà controlli, anche in collaborazione con altri organi preposti, al fine di verificare la legittimità delle domande, la documentazione presentata a supporto e la coerenza con le attività cronotachigrafiche digitali.