Circolari

CCNL – il contratto a chiamata non è più vietato

Sapete che cos’è il contratto di lavoro a chiamata?  E’ la tipologia molto particolare di contratto, con cui un lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro per svolgere prestazioni occasionali e discontinue o intermittenti, non era consentita nell’autotrasporto, in particolare rispetto agli autisti (o al personale viaggiante, come si usa dire). Il lavoro a chiamata, in generale vietato per sostituire lavoratori in sciopero o all’interno di aziende che abbiano nei sei mesi precedenti operato tagli occupazionali o riduzione di orario o in quelle che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi prevista dalla legge sulla sicurezza nei posti di lavoro, viene rimesso per legge alla regolamentazione della contrattazione collettiva. E il CCNL dell’autotrasporto e della logistica in vigore fino a oggi (anche se scaduto ormai quasi tre anni fa) non la prevedeva.
Le cose cambiano con il nuovo contratto collettivo su cui si è raggiunto l’accordo tra le parti sociali nello scorso dicembre e che adesso viene sottoposto all’approvazione delle assemblee dei lavoratori. Perché in questo contratto, mentre si continua a vietare il contratto di somministrazione a tempo indeterminato, si apre una finestra su quella a chiamata rendendolo di fatto possibile. L’unica riserva che viene prevista riguarda l’opportunità di affrontare in sede di stesura del contratto stesso la possibilità o meno di accedere alla Naspi, vale a dire all’assicurazione sociale per l’impiego (che di fatto consiste in un’indennità mensile di
disoccupazione) in caso di interruzione del rapporto di lavoro a chiamata.
Ricordiamo che il lavoro a chiamata può prevedere o meno un’indennità di disponibilità in base al fatto che il lavoratore abbia scelto di essere o meno vincolato alla chiamata del datore di lavoro.

fonte uominietrasporti

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