Attenzione a comprare gasolio che proviene dalla Slovenia…
Con un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio, la solidarietà del
cessionario nel pagamento dell’IVA, nel caso in cui il cedente non abbia
proceduto con il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, è stata estesa
anche alle cessioni di carburanti per autotrazione, avvenute a prezzi
inferiori al valore normale.
Il decreto fa riferimento alla regola della solidarietà tra cedente e
cessionario nel versamento dell’Iva (articolo 60-bis, Dpr 633/1972 e
circolare n. 41/E del 26/9/2005, paragrafo 6), norma istituita per combattere le
frodi in determinati settori a rischio.
La solidarietà opera a determinate condizioni e cioè: la cessione deve avere
ad oggetto determinati beni (individuati con apposito decreto del MEF del
22 dicembre 2005); i beni devono essere ceduti a un prezzo inferiore al
valore normale (determinato ex art. 14, DPR 633/1972); il cessionario deve
essere un soggetto passivo Iva; il cedente non ha versato l’imposta
dovuta.
La responsabilità solidale del cessionario è limitata alla sola imposta e
non si estende, quindi, alle sanzioni dovute dal cedente per aver violato
l’obbligo di versamento dell’Iva dovuta. Il cessionario (obbligato in solido)
può però sottrarsi alla responsabilità dimostrando con documentazione
che il prezzo dei beni ceduti (inferiore al valore normale) è stato
determinato sulla base di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o
di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il
mancato pagamento dell’imposta.
Il decreto legge 50/2017 già prevedeva l’estensione della solidarietà al settore
dei combustibili per autotrazione, ma delegava a un decreto del MEF il
compito di individuare le specifiche tipologie di beni da includere nell’elenco
dettato dal decreto ministeriale sopra citato. Il decreto di gennaio aggiorna
dunque questo elenco includendovi “benzina e gasolio destinati a essere
utilizzati come carburanti per motori” (art.1), in quanto ritenuti “prodotti per i
quali sono più facilmente riscontrabili fenomeni di frode”.
Se detta norma fosse applicata anche ai servizi di trasporto, ma nella forma inversa, se non paga l’IVA il cessionario, il cedente è solidale (oggi applicata solo con il DURC che riguarda gli aspetti contributivi, assicurativi e retributivi), visti i prezzi assurdi che si stanno praticando sulle tratte?