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Manomissione cronotachigrafo, responsabilità penale solo per l’azienda

La Corte di Cassazione sembra averci ripensato: la manomissione del cronotachigrafo rileva penalmente solo il datore di lavoro, mentre, per i conducenti, è prevista solamente la sanzione amministrativa, secondo quanto disposto dall’articolo 179 del Codice della Strada.

Il cambio di rotta della Suprema Corte segnala un netto taglio con il recente passato quando, la Cassazione stessa, con sentenza n.34107 del 12 luglio 2017, aveva riconosciuto la responsabilità del conducente sia sotto il profilo penale ai sensi dell’art. 437 (rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro), sia sotto quello amministrativo, secondo quanto previsto, come anticipato precedentemente, dall’art.179 del CdS (circolazione con un mezzo munito di tachigrafo alterato).

A questo punto mi sembra evidente che l’azienda viene considerata prima responsabile, ma se il dipendente mette la calamita, all’insaputa dell’azienda, come può considerarsi responsabilità penale dell’azienda?

Esiste solo una contromisura a tutto questo, l’azienda deve provvedere a fare la formazione adeguata ai propri dipendenti, solo così potrà garantirsi la “non corresponsabilità”

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