La responsabilità nella filiera dell’autotrasporto merci su strada, una problematica che interessa diverse persone, sia fisiche che giuridiche, tutte correlate tra loro per l’esecuzione del trasporto merci per conto di terzi.
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 286/2005 il regime sanzionatorio applicabile al trasporto di merci per conto terzi ha subito importanti modificazioni, attraverso l’ampliamento della gamma dei soggetti responsabili in caso di violazione di specifiche norme della Legge n. 298/74 e l’introduzione per essi di profili di responsabilità individuale e di tipo concorsuale in caso di accertamento di determinate infrazioni del Codice della Strada commesse alla guida dei veicoli utilizzati nelle operazioni di trasporto.
Si tratta dei seguenti soggetti facenti parte della c.d. filiera del trasporto:
vettore: impresa di autotrasporto iscritta all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, ovvero impresa non residente in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada. Si considera vettore anche l’impresa iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi associata a una cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce [art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 286/2005];
committente: impresa o persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore. Si considera committente anche l’impresa iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all’affidamento del trasporto [art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 286/2005] – («Non può essere considerato committente colui al quale devono essere consegnate le cose dopo il trasporto (e cioè il destinatario), né il semplice acquirente delle merci trasportate. Il termine committente indica, invece, il soggetto che affida le cose al vettore, nel cui interesse, cioè, il vettore compie un trasporto determinato e che, in tale qualità, ha l’obbligo di accertare che il veicolo da utilizzare sia idoneo, in relazione alle prescrizioni normative, all’esecuzione del trasporto stesso» (sentenza n. 5856 del 26 maggio 1995 della Corte di Cassazione);
caricatore : impresa o persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all’esecuzione del trasporto [art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 286/2005];
proprietario della merce: impresa o persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell’attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore [art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 286/2005];
sub-vettore: l’impresa di autotrasporto iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l’impresa non stabilita in Italia, abilitata a eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale nel territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore [art. 2, comma 1, lettera e-bis), del decreto legislativo n. 286/2005].
Ai sensi dell’art. 32-bis, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (cosiddetto «decreto Sblocca Italia»), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164:
«Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali, tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedono al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall’ammontare dell’importo dovuto. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni dell’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni» (che prevedono l’obbligo di comunicazione «entro trenta giorni al Ministero dell’economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di Finanza la quale, ove ravvisi l’utilizzabilità di elementi ai fini dell’attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all’Agenzia delle entrate»).
È stato sancito, pertanto, il divieto di pagamento in contanti delle prestazioni di autotrasporto di merci: in caso di inosservanza gli accertatori dovranno inviare entro il predetto termine apposita segnalazione al citato Dicastero per l’applicazione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori di specifica competenza.
Ai fini sanzionatori è opportuno citare quanto previsto dall’art. 7 del d.lgs. 286/05, Responsabilità del vettore, del committente del caricatore e del proprietario della merce
Nell’effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada, il vettore è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale, e risponde della violazione di tali disposizioni. (fonte ASAPS)
Ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26, commi 1 e 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti che esercitano abusivamente l’attività di autotrasporto, le sanzioni di cui all’articolo 26, comma 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298, si applicano al committente, al caricatore ed al proprietario della merce che affidano il servizio di trasporto ad un vettore che non sia provvisto del necessario titolo abilitativo, ovvero che operi violando condizioni e limiti nello stesso prescritti, oppure ad un vettore straniero che non sia in possesso di idoneo titolo che lo ammetta ad effettuare nel territorio italiano la prestazione di trasporto eseguita. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle merci trasportate, ai sensi dell’articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, procedono al sequestro della merce trasportata, ai sensi dell’articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
In presenza di un contratto di trasporto di merci su strada stipulato in forma scritta, laddove il conducente del veicolo con il quale è stato effettuato il trasporto abbia violato le norme sulla sicurezza della circolazione stradale, di cui al comma 6, il vettore, il committente, nonché il caricatore ed il proprietario delle merci oggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni al conducente in merito alla riconsegna delle stesse, sono obbligati in concorso con lo stesso conducente, ai sensi dell’articolo 197 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, qualora le modalità di esecuzione della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate, e la loro responsabilità, nei limiti e con le modalità fissati dal presente decreto legislativo, sia accertata dagli organi preposti all’espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Sono nulli e privi di effetti gli atti ed i comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente, al caricatore ed al proprietario della merce in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione.
Ai fini dell’accertamento della responsabilità di cui ai commi da 1 a 5, sono rilevanti le violazioni delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, inerenti la sicurezza della circolazione:
articolo 61 (sagoma limite);
articolo 62 (massa limite);
articolo 142 (limiti di velocità);
articolo 164 (sistemazione del carico sui veicoli);
articolo 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi), anche nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dello stesso articolo;
articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose).
Il caricatore è in ogni caso responsabile laddove venga accertata la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo
Come noto, il Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e ss. e la Legge 6 agosto 2008, n. 133 prevedono rispettivamente all’art. 7 e all’art. 83 bis una responsabilità solidale del committente, del caricatore e del proprietario della merce con il vettore per violazione, da parte di quest´ultimo, delle disposizioni poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale.
Si tratta di disposizioni che configurano una responsabilità indiretta, non oggettiva del committente, del caricatore e del proprietario i cui presupposti pluralità di soggetti la collocano, senza dubbio, nell´ambito della solidarietà passiva, di cui all´art. 1292 e ss. del codice civile, avete ad oggetto “Nozione della solidarietà” L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.