La presente direttiva garantisce la protezione dei lavoratori distaccati durante il loro distacco in relazione alla libera prestazione dei servizi, stabilendo disposizioni obbligatorie riguardanti le condizioni di lavoro e la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che devono essere rispettate. Sono modificate, pertanto, alcune delle disposizioni della precedente direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.
La modifica, tuttavia, non si applica al settore del trasporto su strada, in quanto i Paesi membri, non riuscendo a trovare la quadra tra i diversi interessi nazionali, hanno deciso di far ricorso a norme specifiche che saranno definite con il Pacchetto Mobilità UE, ancora in fase di discussione a Bruxelles.
Si legge infatti, al “considerando” n.15 della premessa alla nuova Direttiva che, “a causa dell’elevato grado di mobilità che caratterizza il lavoro nel settore del trasporto internazionale su strada, l’attuazione della presente direttiva in tale settore solleva particolari problematiche e difficoltà di natura giuridica, che saranno affrontate, nel quadro del pacchetto sulla mobilità, mediante norme specifiche per il trasporto su strada anche rafforzando la lotta contro frodi e abusi”.
L’art. 3 della direttiva in commento, quindi, stabilisce che essa si applicherà al settore trasporto su strada solo “a decorrere dalla data di applicazione di un atto legislativo che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda le prescrizioni di applicazione e stabilisce norme specifiche in relazione alla direttiva 96/71/CE e alla direttiva 2014/67/UE per il distacco dei conducenti nel settore dei trasporti su strada”.
Purtroppo, ancora una volta l’autotrasporto continua a non avere regole certe, stando ai tempi e considerato che le nuove elezioni del parlamento Europeo che ci saranno a Giugno 2019, una nuova direttiva specifica sull’Autotrasporto da parte dell’Unione non ci sarà prima di 2 anni, nel frattempo?