Home Articles posted by N Colautti (Page 10)
News

In sede di controllo di veicoli dotati di tachigrafo analogico, gli organi di controllo provvedono a richiedere al conducente l’esibizione dei fogli di registrazione relativi ai 28 giorni precedenti a quelli del controllo. Di sovente capita che il conducente non li ha al seguito, così come manca il “modulo delle assenze”e gli viene contestata la violazione dell’art. 19 della L. n. 727/78. La questione che si vuole prospettare è quella che si presenta quando, dopo qualche giorno, il conducente esibisce il “modulo delle assenze” e contestualmente chiede l’archiviazione del verbale con il quale si è contestato l’art. 19.  La circolare prot. 300/A/5933/15/111/20/3 dell’1/9/2016,è molto chiara che in sede di controllo è facoltà dell’azienda in una prospettiva di collaborazione chiarire le eventuali assenze nell’arco dei ventotto giorni.

In riferimento a quanto , si ritiene che la mancanza del “modulo delle assenze” non debba essere sanzionata ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 727/78 , tenuto conto che dal 1° settembre 2016 il predetto documento non è più obbligatorio.

La sanzione prevista dall’art. 19 della Legge n. 727/78 deve essere contestata solo ed esclusivamente se in sede di controllo stradale lo stesso conducente dichiara di non avere al seguito uno o più fogli di registrazione relativi alle sue giornate lavorative. (esempio non esibisce solo una parte o addirittura nessun foglio di registrazione dei giorni precedenti)

Il fatto che il conducente presenti solo una parte dei fogli di registrazione asserendo che durante gli altri giorni lo stesso si trova in una delle ipotesi per le quali era obbligatorio la compilazione del modulo delle assenze  (era in ferie, in congedo, malattia, recupero oppure alla guida di veicoli non rientranti nell’applicazione dlelreg. CEE) non può essere oggetto di contestazione dell’art. 19 della Legge n. 727/78 (in questo caso potrà solo essere effettuato un accertamento di verifica presso l’impresa dalla quale dipende il conducente del veicolo).

News

Ram Logistica Infrastrutture e Trasporti (la Società di servizio del Ministero dei Trasporti) raccoglierà le domande per i corsi di guida sicura ed eco-sostenibile finanziati dall’Albo Nazionale degli autotrasportatori. La campagna “Guidiamo Sicuro” promossa dal Comitato Centrale dell’Albo dell’Autotrasporto in collaborazione con Ram Logistica Infrastrutture e Trasporti avvia i corsi di guida sicura ed eco-sostenibile dedicati agli autisti delle imprese di trasporto merci su strada. La nostra associazione raccoglie le domande di adesione e attraverso il nostro consorzio Formatras provvederà a tutte le fasi successive.

Il corso sarà completamente gratuito per le aziende selezionate

Il finanziamento di cinque milioni di euro apre i corsi a 4.260 partecipanti di tutta Italia. Durante la formazione, i partecipanti dovranno sostenere prove teoriche usando una piattaforma telematica di e-learning e prove di guida, sia con un simulatore di guida sia in strada al volante di veri camion. Lo scopo del corso è migliorare i comportamenti di guida fondamentali per garantire la sicurezza in strada, per prevenire le situazioni di pericolo e per adottare uno stile di guida eco sostenibile che consenta di risparmiare carburante e limitare l’usura del veicolo.

La domanda di adesione, il bando e gli allegati da presentare sono disponibili presso i nostri uffici

Potranno partecipare:

  • le aziende in regola con il pagamento annuale della quota albo;
  • i dipendenti, i soci, titolari o collaboratori  che abbiano patenti superiori (C – CE) ed il CQC in corso di validità.

Stiamo organizzando delle aule di formazione su tutto il territorio nazionale, mediamente 5-6 per ogni regione.

 

News

I corsi di rinnovo CQC si possono fare fino a 3 anni e mezzo prima della scadenza? La Circolare Ministeriale non è cambiata ed è ancora valida a tutti gli effetti.
Presso la nostra struttura è possibile fare corsi di rinnovo CQC “a puntate”, cioè iniziare il corso esempio nel mese di luglio e finirlo il mese di luglio dell’anno prossimo, impegnando ogni tanto una giornata al mese, senza più l’estenuante problema di dover sacrificare 5 giornate di sabato continuative, per poter rinnovare il proprio CQC.

La normativa è molto chiara e la nostra struttura è la prima a livello nazionale che è in grado di effettuare corsi programmati fino a 3 anni dalla scadenza del proprio CQC, prenota oggi il tuo corso per ora nelle province di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Teramo e Pescara.
Chiama e ti inseriremo su uno dei calendari già preparati e più consono alle tue esigenze

News

Qualche settimana ancora e scade il periodo di “tolleranza” del Garante, urgente per mettersi mettersi in regola.

A maggio 2019 termina la flessibilità da parte del Garante della Privacy nella valutazione di adeguamento al GDPR. In vista di questa data le imprese che non l’abbiano ancora fatto è bene che si adeguino onde evitare sanzioni pesanti.

L’8 settembre scorso è stato emanato il D.Lgs. 101/2018, entrato in vigore il 19 settembre, che contiene Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Data la complessità della materia e le modifiche apportate alla precedente normativa, l’Italia ha voluto alleggerire l’imposizione nei primi otto mesi di decorrenza dello stesso decreto.

Il legislatore italiano ha sostanzialmente obbligato l’Autorità nazionale del Garante a procedere con cautela, nella prima fase di applicazione delle disposizioni sanzionatorie, valutando a monte, attenuanti applicabili caso per caso. In caso di controllo, dunque, le sanzioni dovranno tener conto di eventuali attenuanti giustificate e giustificabili, comprovanti la buona fede nello sforzo aziendale di adeguamento normativo ed il periodo di incertezza interpretativa dovuta al recepimento di nuove normative di riferimento.

Questo periodo di “tolleranza” sta per scadere, e ciò vuol dire che ormai tutte le aziende, nessuna esclusa, devono essere in regola con la documentazione privacy e devono mobilitarsi al fine di rispettare le nuove disposizioni sancite dal legislatore Italiano.

Per informazioni e preventivi compilare il modulo sottostante vi metteremo in contatto direttamente con il nostro studio legale associato in convenzione

    Il tuo nome (richiesto)

    La tua email (richiesto)

    Il tuo telefono (richiesto)

    Oggetto

    Il tuo messaggio

    Utilizzando questo modulo accetti la memorizzazione e la gestione dei tuoi dati da questo sito web.

     

    News

    Tra il 13 e il 19 maggio 2019, ovunque nelle strade europee, si svolgeranno i controlli del traffico di merci pesanti e del traffico di viaggio. Parteciperanno 27 paesi europei della rete europea di polizia stradale TISPOL.

    L’attenzione sarà concentrata sulle ore di guida e di riposo, nonché sulle  condizioni tecniche  dei veicoli.

    Durante la settimana dei controlli su larga scala, la polizia stradale italiana intesificherà i controlli sullo stato psicofisico dei conducenti, sui rispetto dei limiti di velocità e sulle disposizioni relative al trasporto di merci pericolose in particolare in ADR e di tutte le prescrizioni e normative relative all’autotrasporto nazionale e comunitario.

    Sarà posta molta attenzione anche sul corretto fissaggio del carico e l’attrezzatura corretta da tenere a bordo, ad es. anche i martelli di emergenza o le porte elettriche funzionanti saranno controllati, per ridurre al minimo l’impatto per tutti i soggetti coinvolti in un incidente.

    Oltre alle sanzioni per le violazioni, i conducenti saranno anche informati dalle discussioni sui pericoli, ad es. non indossare la cintura di sicurezza oltre al crescente problema di distrazione nel traffico con l’uso proibito dei telefoni cellulari viene monitorato e punito.

    Quando:
    Lunedì, 13 maggio, 2019 – dalle 01:00 a domenica, 19 maggio, 2019 – 01:00

    News

    Guardando attentamente lo “spacchettamento” dei fondi per l’autotrasporto e le riflessioni di alcuni rappresentanti di categoria, mi viene da esprime il giudizio mio personale e quello delle imprese di autotrasporto che PMIA rappresenta nel territorio nazionale. Il giudizio va nella direzione del plauso al Ministro Toninelli e del suo staff tecnico.

    Analizziamo alcune voci sulla “spartizione” delle somme messe a disposizione dallo Stato aggiungendo anche qualche modesto consiglio.

    Sulla questione della riduzione compensata dei pedaggi autostradali  (140 mln di euro) sarebbe ora che venga applicata direttamente alle imprese al momento del pagamento del pedaggio; in questo modo si evitano  le intermediazioni che sono le sole a fare “cassa” e  si riuscirebbe a riconoscere all’impresa una percentuale di sconto  decisamente maggiore rispetto all’attuale netto che gli viene in tasca.

    In merito alle  “coliche addominali”  di qualcuno, in riferimento al dimezzamento delle provvidenze per la formazione (dai 10 mln si è passati agli attuali 5 mln e che alla fine con qualche inversione di marcia potrebbero tornare ai 10 mln), riteniamo che vadano  selezionate  accuratamente le strutture formative che non devono essere necessariamente ad esclusivo  appannaggio dei cosiddetti eletti  per grazia ricevuta (attualmente sono solo riferiti alle associazioni  presenti all’albo), ma proprio relativamente a questo, riteniamo vada fatta una concreta ricognizione sulla effettiva rappresentatività in campo nazionale e chissà che non vengano in emersione alcune strutture che di rappresentatività effettiva non hanno neppure l’ombra.

    A proposito dell’argomento vorrei citare un passaggio di Paolo Uggè che non si esprime sulla posizione sulla rappresentatività (ovvio), ma in merito ad altro : …. Anche tra alcune rappresentanze sembrano prevalere gli interessi  mirati, anziché di carattere generale. E nel far questo si dimentica che la formazione è giusto sia finanziata, ma attraverso procedimenti adeguati che impediscano, con bandi selettivi,  le “furbate”. Bravo Uggè, condividiamo!!!

    Martino Adesso Presidente nazionale PMIA

    News

    Sembra banale e pochissimi ne sono al corrente, ma in realtà per il trasporto ADR è necessario installare un cronotachigrafo specifico, sia per le versioni analogiche che digitali.

    Differisce dal tachigrafo standard in quanto dispone di protezione da esplosione e di certificato secondo la direttiva UE 94/9/ EC e sucessive integrazioni

    Su quali Veicoli che trasportano in regime ADR deve essere installato un tachigrafo EX?

    I veicoli che devono essere equipaggiati con un cronotachigrafo che risponda alle disposizioni della sezione 9.2.2.9.1 ADR  (Circuiti alimentati in permanenza)  sono i veicoli con:

    • Approvazione “EXIII”, destinati al trasporto di materie ed oggetti esplosivi (classe 1 ADR);
    • Approvazione “FL”, destinati:
    1. al trasporto di liquidi che hanno un punto d’infiammabilità che non supera 60°C (eccetto i carburanti diesel che soddisfano la norma EN 590:2013 + AC:2014, il gasolio e l’olio da riscaldamento (leggero) – N° ONU 1202 – aventi un punto d’infiammabilità specificato nella norma EN 590:2013 + AC:2014) in cisterne fisse o smontabili di   capacità superiore a 1 m³ o in container-cisterna o cisterne mobili ognuno dei quali di capacità superiore a 3 m³;
    1. al trasporto di gas infiammabili in cisterne fisse o smontabili di capacità superiore a 1 m³ o in container-cisterna, cisterne mobili o CGEM ognuno dei quali di capacità superiore a 3 m³; oppure in veicoli-batteria di capacità totale superiore a 1 m³ destinati al trasporto di gas infiammabili;
    1. al trasporto di perossido di idrogeno stabilizzato o in soluzione acquosa stabilizzata, contenente più del 60% di perossido di idrogeno (classe 5.1, N° ONU 2015) in cisterne fisse o smontabili di una capacità superiore a 1 m³ o in container-cisterna o cisterne mobili ognuno dei quali di capacità superiore a 3 m³;

     

    Come controllare se il mio tachigrafo è quello corretto per il trasporto ADR?

    Tutte le case produttrici di cronotachigrafi contraddistinguono i tachigrafi corretti per la variante ADR con uno specifico contrassegno: Ex (racchiuso in un esagono)

    Questo simbolo per i tachigrafi analogici si deve controllare nell’etichetta all’interno del cronotachigrafo:

    Presenza del contrassegno Ex o EEx

    Controllare la versione del tachigrafo: quelli con certificazione ADR hanno il n. 7 dopo il punto. Ad esempio 1324.714…

     

    Per i tachigrafi digitali il contrassegno è riportato sia nell’etichetta all’interno del cassetto della carta tachigrafica (per Stoneridge sulla parte esterna del tachigrafo), sia sulla parte frontale del Tachigrafo (a volte può anche non esserci, controllare sempre l’etichetta).

     

    Per i tachigrafi digitali il contrassegno è riportato sia nell’etichetta all’interno del cassetto della carta tachigrafica (per Stoneridge sulla parte esterna del tachigrafo), sia sulla parte frontale del Tachigrafo (a volte può anche non esserci, controllare sempre l’etichetta).

     

    VERSIONE VDO                                                                                  VERSIONE STONERIDGE

     

     

    Sanzioni previste in caso di utilizzo di tachigrafo non certificato per l’ADR?

    Riferimento Normativo: Art. 168 c.9 del CdS e ADR 9.2

    Importo: da 406€ a 1632€

    Decurtazione Punti CQC : 10

    Sanzioni Accessorie: sospensione della patente e della carta di circolazione da 2 a 6 Mesi.

    Se fate trasporto ADR vi consigliamo di controllare i tachigrafi in vostra dotazione e se siete insicuri o riscontrate dei tachigrafi non adatti vi consigliamo di sentire il vostro consulente ADR   oppure Contattateci.

    direttiva ADR che “obbliga l’installazione della nuova tipologia di tachigrafo Download “9.2.2.9.pdf” 9.2.2.9.pdf – Scaricato 77 volte – 122,52 KB

     

    News

    Il Parlamento Europeo ha approvato nei giorni scorsi alcune modifiche all’autotrasporto europeo ed in particolare:

    • Norme chiare sulla retribuzione dei conducenti e sui periodi di riposo, ma anche un limite di tre giorni per i trasporti di ‘cabotaggio’ ed infine meno controlli, ma più efficaci e su strada.

    Sono i punti salienti del testo sul pacchetto mobilità approvato oggi dal parlamento europeo che ha adottato la revisione delle norme sui trasporti su strada. Gli eurodeputati hanno approvato la loro posizione sulle norme per combattere le pratiche illegali nel trasporto stradale e migliorare le condizioni di lavoro dei conducenti. Il Parlamento Ue ha così dato il via libera alla sua posizione per negoziare con il Consiglio la revisione delle norme sul distacco dei conducenti, sui periodi di riposo dei conducenti e su una migliore applicazione delle norme in materia di cabotaggio.

    L’obiettivo è anche di porre fine alle distorsioni della concorrenza da parte dei trasportatori che utilizzano società fittizie.

    La posizione del Pe sulle norme relative al distacco dei conducenti è stata approvata con 317 sì, 302 no e 14 astensioni. Le norme relative ai periodi di riposo dei conducenti sono passate con 394 voti favorevoli, 236 contrari e 5 astensioni. Infine la posizione sulla modifica delle norme relative all’accesso alla professione di trasportatore su strada e al mercato del trasporto di merci su strada, che stabilisce norme sul cabotaggio e affronta il problema delle società fittizie è passata con 371 voti favorevoli, 251 contrari e 13 astensioni. Con la votazione odierna si conclude la prima lettura del Parlamento. Spetterà al Parlamento della prossima legislatura decidere le azioni da intraprendere.

    Per individuare i casi di violazione delle norme da parte dei trasportatori stradali, il Parlamento intende sostituire l’attuale limite che si applica al numero complessivo delle operazioni di cabotaggio (le operazioni di trasporto in un altro paese Ue effettuate a seguito di una consegna transfrontaliera) con un limite temporale di 3 giorni e introdurre la registrazione dei passaggi di frontiera tramite i tachigrafi. Dovrebbe inoltre essere previsto un “periodo di riposo” per i veicoli di 60 ore, da trascorrere nel paese d’origine prima di poter dirigersi verso un altro cabotaggio, per evitare il cosiddetto “cabotaggio sistematico”. Per combattere l’uso delle società fittizie, le imprese di trasporto dovrebbero avere la parte sostanziale delle proprie attività nello Stato membro in cui sono registrate.

    Poiché sempre più operatori utilizzano veicoli commerciali leggeri per fornire servizi di trasporto, i deputati vogliono che queste regole si applichino anche a tali operatori. 

    • Le norme comunitarie sul distacco dei lavoratori dovrebbero applicarsi anche ai lavoratori distaccati nel settore dei trasporti, per evitare il peso burocratico causato dai diversi approcci nazionali e garantire un’equa remunerazione dei conducenti.

    In pratica, i deputati chiedono che le norme esistenti sul distacco dei lavoratori si applichino al cabotaggio e alle operazioni di trasporto transfrontaliero, escludendo però il transito e le operazioni bilaterali con un carico o scarico supplementare in ogni direzione (o zero in uscita e due al ritorno).

    • I deputati vogliono inoltre che le tecnologie digitali siano utilizzate per semplificare la vita dei conducenti e ridurre i tempi di controllo su strada.

    Chiedono anche che le autorità nazionali si concentrino sulle imprese con risultati insoddisfacenti in materia di conformità, riducendo nel contempo i controlli casuali sugli operatori che rispettano la legge.

    • I deputati hanno infine proposto modifiche per garantire migliori condizioni di riposo per i conducenti.

    Le imprese dovranno organizzare i loro orari in modo che i conducenti possano tornare a casa a intervalli regolari (almeno ogni 4 settimane). Il periodo di riposo obbligatorio alla fine della settimana non dovrebbe essere speso nella cabina del camion.

    fonte Ansa