RISCHI BIOLOGICI: ADEGUAMENTO DVR
Con riferimento al protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, del 14 marzo 2020, nonché delle Linee guida per adempimenti dei settori dei trasporti e dalla logistica del 20 marzo 2020,
emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Vi evidenziamo la necessità di elaborare una specifica “Appendice” al DVR sui rischi biologici derivanti da SarsCOV-19 e similari, per lo sviluppo della quale ci rendiamo disponibili a fornire la nostra assistenza.
CARTA TACHIGRAFICA: SE SPROVVISTI, NIENTE SANZIONI (in attesa di documento ufficiale)
Nei casi in cui la carta tachigrafica fosse scaduta o smarrita, la sua sostituzione oggi non è garantita nei tempi previsti per cui il Ministero dell’Interno ha chiarito che non saranno comminate sanzioni nei casi di guida senza carta a condizione che il conducente:
– abbiano la ricevuta della presentazione dell’istanza di rilascio/rinnovo con data successiva al 23 febbraio;
– registrino manualmente le operazioni di guida/riposo.
Si rammenta che la procedura da osservare per la guida senza carta tachigrafica, è la seguente:
All’inizio della giornata lavorativa:
– Dovrà stampare le indicazioni relative al veicolo che si sta guidando (stampa veicolo), scrivere nella griglia posteriore: nome, cognome, n. carta o patente, data, attività compiute prima della presa in consegna del veicolo;
Al termine della giornata lavorativa:
– Dovrà stampare le indicazioni relative ai gruppi di tempi registrati dal veicolo (stampa dell’attività giornaliera svolta sul veicolo fino al quel momento) in quella medesima giornata e nella griglia posteriore alla stampa inserire manualmente: nome, cognome, nr. carta o patente e firmare.
I tabulati così prodotti devono essere conservati a bordo (28 giorni) e poi in azienda (1 anno).
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA: RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
Decreto del Ministero del Lavoro del 24 marzo 2020.
Il Ministero del Lavoro ha sbloccato i primi 1,3 miliardi di euro (su un totale di 3,3 per il 2020) per il finanziamento della cassa in deroga (CIGD) ripartendoli tra le Regioni e le Province autonome sulla base della stima effettuata dall’INPS del numero dei lavoratori beneficiari.
Grazie a questa prima ripartizione diventa pertanto operativa la CIGD a cui, come è noto, possono accedere le aziende fino a 5 dipendenti inquadrate previdenzialmente nel terziario, nonché le aziende più grandi che hanno solo la CIGS (tra cui le aziende di logistica con oltre 50 dipendenti).
La cassa in deroga è concessa dalle Regioni e Province autonome che al fine di velo-cizzare le relative procedure stanno definendo Accordi quadro con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali locali. Al riguardo si fa osservare che in base al decreto in esame, qualora la richiesta di cassa in deroga coinvolga unità produttive della mede-sima azienda site in cinque o più Regioni, la CIGD è riconosciuta dal Ministero del Lavoro per conto delle Regioni interessate