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Autovelox – la Cassazione impone il controllo

Affinché sia valida la multa per eccesso di velocità, accertata tramite autovelox, è necessario che la presenza del dispositivo sia stata preventivamente segnalata. È onere della pubblica amministrazione, in mancanza di attestazione fidefacente contenuta nel verbale, dimostrare la presenza del cartello di preavviso.
Inoltre, tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità devono essere sottoposte periodicamente a verifiche di funzionalità e taratura. In caso di contestazione circa l’affidabilità dell’apparecchio, il giudice dovrà accertare se le suddette verifiche siano state o meno predisposte.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nell’ordinanza n. 1661/2019 (qui sotto allegata) pronunciandosi sull’impugnazione di un automobilista che si era visto respingere la sua opposizione contro un verbale elevato nei suoi confronti.

Il caso

In particolare, l’uomo aveva contestato la mancanza del cartello di preavviso della rilevazione della velocità, non contenendo il verbale alcuna indicazione sul punto. Tuttavia, secondo il giudice a quo nessuna norma prevede che l’atto fornisca indicazioni circa la presenza del cartello di preavviso del dispositivo elettronico.
Ancora, è stato ritenuto infondato il motivo con cui l’opponente aveva eccepito la mancata indicazione in ordine alla taratura dell’apparecchio utilizzato: secondo i giudici di merito, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall’art. 142 C.d.S., non andrebbero sottoposti ai controlli previsti dalla legge istitutiva del sistema nazionale di taratura.

Autovelox: necessarie verifiche periodiche di funzionalità e taratura

Una conclusione ribaltata dalla Corte di Cassazione che si pronuncia a favore dell’automobilista. La Corte costituzionale, infatti, con la sentenza n. 113/2015, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285/1992 nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
Ne consegue che, in caso di contestazione circa l’affidabilità dell’apparecchio, come avvenuto nella specie, il giudice è tenuto ad accertare se l’apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura (Cass. n. 533 del 2018).
Ha errato, dunque, la sentenza impugnata a ritenere che spetta all’opponente fornire la prova del cattivo funzionamento dell’apparecchiatura elettronica, implicitamente escludendo la necessità di procedere in fatto alla relativa verifica.

Controllo elettronico della velocità e segnaletica di preavviso

Errata anche la conclusione sulla presenza del cartello di preavviso del dispositivo elettronico. Gli Ermellini rammentano che, ex art. 4 della L. n. 168/2002, da considerarsi norma imperativa, la P.A. proprietaria della strada è tenuta a dare idonea informazione dell’installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità, configurandosi, in difetto, l’illegittimità del relativo verbale di contestazione.
Tale norma non può essere considerata una priva di precettività, posto che la cogenza di tale previsione è desumibile anche dall’innesto successivo del comma 6-bis nel testo dell’art. 142 del C.d.S., ad opera dell’art. 3 del d.l. n. 117 del 2007, nonché da quanto stabilito dal successivo decreto attuativo del 15/8/2007.
Da tale complesso normativo, si evince che la preventiva segnalazione univoca e adeguata della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico e inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell’utenza stradale, la cui violazione, pertanto, non può non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità.
In definitiva, la validità della sanzione amministrativa irrogata per eccesso di velocità, accertato attraverso un dispositivo di rilevamento elettronico, è subordinata alla circostanza che la presenza di tale dispositivo sia stata preventivamente segnalata.

Autovelox: spetta alla P.A. dimostrare la presenza della segnaletica di preavviso

Tale necessità, tuttavia, non esige che la presenza della segnaletica di preventiva informazione sia anche indicata, a pena di nullità, nel verbale di contestazione: a condizione, però, che di tale segnaletica sia stata accertata o ammessa l’esistenza (Cass. n. 680 del 2011).
Dunque, se correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto non previsto da alcuna norma, primaria o secondaria, che il verbale di contestazione debba indicare la presenza del cartello di preavviso del dispositivo elettronico, ha invece sbagliato a onerare l’opponente della prova della violazione da parte dell’amministrazione delle procedure di accertamento quanto alla presenza del cartello di preavviso del dispositivo elettronico.
Il relativo onere probatorio, infatti, in mancanza di un’attestazione fidefacente al riguardo contenuta nel verbale, incombe sull’Amministrazione opposta, trattandosi di una condizione di legittimità della pretesa sanzionatoria.

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