Come può essere possibile verificare l’effettiva entrata nel nostro paese da parte di veicoli dotati di cronotachigrafo nel nostro paese?
La domanda nasce spontanea e la risposta lo è altrettanto, ogni conducente di veicolo che entra in Italia o in qualunque altro paese, deve registrare sul cronotachigrafo il simbolo del paese dove effettivamente sta viaggiando, pertanto da un’analisi delle stampate del cronotachigrafo è possibile verificare negli ultimi 28 giorni il “percorso” che il veicolo ed il conducente hanno effettuato.
Chiaramente dovrà essere dimostrato con documenti (onere della prova a carico del conducente) dove ha caricato e dove ha scaricato considerato che il Regolamento 1072/2009, detta i termini per effettuare viaggi di cabotaggio all’interno del paese ospitante.
A tal proposito vogliamo ricordare che il regime previsto dall’art. 8 del Regolamento 1072/2009 circoscrive la durata complessiva del cabotaggio ad un arco temporale di sette giorni e fissa in tre il numero massimo di operazioni consentite in tale periodo. Affinché sia possibile eseguire attività di cabotaggio,
il vettore deve essere entrato nello Stato membro ospitante con un veicolo carico e le merci trasportate nel viaggio internazionale devono essere previamente ed integralmente consegnate. In concreto, riguardo al territorio nazionale, il cabotaggio è ammesso: x a seguito di un trasporto internazionale che, alternativamente, può essere:
1) in provenienza da un altro Stato membro;
2) in provenienza da uno degli altri tre Stati dello Spazio Economico Europeo;
3) svolto da un vettore comunitario in provenienza dalla Svizzera con destinazione il territorio italiano. In quest’ultimo caso, poiché l’attività di cabotaggio è vietata ai vettori svizzeri, la possibilità di fare viaggi di cabotaggio è riservata ai vettori stabiliti in uno Stato membro;
- solo dopo che sono state consegnate integralmente le merci trasportate nel corso del citato trasporto internazionale in entrata;
- entro il limite massimo di tre operazioni di cabotaggio effettuate con lo stesso veicolo con cui è stato eseguito il trasporto internazionale in entrata, oppure, nel caso di combinazione di veicoli agganciati, con il veicolo a motore del medesimo complesso veicolare;
- con il vincolo che l’ultimo scarico in regime di cabotaggio prima di lasciare il territorio nazionale deve avere luogo entro sette giorni dall’ultimo scarico effettuato nel corso del trasporto internazionale in entrata in territorio italiano.
Inoltre, un vettore può decidere di eseguire una, due o tutte e tre le operazioni non nello Stato membro di arrivo del trasporto internazionale ma in altri Stati membri. In questo caso è consentita una sola operazione di cabotaggio in un dato Stato membro e l’operazione deve essere eseguita entro tre giorni dall’entrata a vuoto in quello Stato.
Pertanto, nel rispetto del termine di sette giorni dallo scarico totale eseguito nell’ambito di un trasporto svolto verso un altro Stato membro, il trasportatore può effettuare in Italia una sola operazione di cabotaggio, nell’ambito delle tre massime consentite, entro tre giorni dall’ingresso del veicolo vuoto nel territorio italiano. I trasporti di cabotaggio sono considerati conformi al Regolamento n. 1072/2009, solo se vengano prodotte prove documentali che attestino chiaramente sia il trasporto internazionale in entrata, sia ogni operazione di cabotaggio consecutiva realizzata. Per ognuna delle operazioni effettuate, devono essere esibite le prove recanti i dati seguenti:
a) il nome, l’indirizzo e la firma del mittente;
b) il nome, l’indirizzo e la firma del trasportatore;
c) il nome e l’indirizzo del destinatario, nonché la sua firma e la data di consegna una volta che le merci sono state consegnate;
d) il luogo e la data del passaggio di consegna delle merci e il luogo di consegna previsto;
e) la denominazione corrente della natura delle merci e la modalità d’imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta nonché il numero di colli, i contrassegni speciali e i numeri riportati su di essi;
f) la massa lorda o la quantità altrimenti espressa delle merci;
g) il numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio.
La disciplina dettata dal nuovo articolo 46bis della legge 6 giugno 1974 n. 298:
In primo luogo, il nuovo art. 46bis della legge n. 298/1974, per effetto delle modifiche apportate dal comma 1 dell’art. 32bis del decreto legge in oggetto, ha inserito il riferimento letterale al Regolamento (CE) n. 1072/2009, in luogo dell’abrogato Regolamento n. 3118/93; si tratta di una modifica puramente formale. Di maggior rilievo è, invece, l’introduzione del comma 1bis allo stesso articolo 46bis, secondo il quale le sanzioni di cui al comma 1 del predetto articolo si applicano anche nel caso di circolazione nel territorio nazionale di veicoli immatricolati all’estero, qualora sia riscontrata, durante la circolazione, la mancata corrispondenza fra le registrazioni del tachigrafo o altri elementi relativi alla stessa circolazione e le prove documentali che devono essere fornite a dimostrazione della corretta esecuzione del cabotaggio, nonché nel caso in cui le prove stesse non siano conservate a bordo ed esibite in sede controllo. Pertanto, le risultanze delle registrazioni tachigrafiche o di altre circostanze (es. le percorrenze autostradali) costituiscono elementi di prova a fini sanzionatori, qualora vi sia incongruenza con la circolazione del veicolo in territorio italiano.In particolare le sanzioni previste dal predetto articolo comportano il pagamento di una somma da 5.000 a 15.000 euro e il fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi. Lo stesso trattamento sanzionatorio dell’art. 46 bis, comma 1 bis, è ora riservato alla mancata esibizione, in sede di controllo, dei documenti relativi all’attività di cabotaggio in corso di svolgimento o già svolta, fattispecie che prima era sanzionata ai sensi dell’art. 7 bis, comma 6, del decreto legislativo 21.11.2005 n. 286, articolo peraltro nel frattempo abrogato dalla legge n. 190/2014.Alla mancata esibizione deve essere assimilata l’esibizione di documenti privi di uno o più elementi di prova di cui all’art. 8 del Regolamento (CE) n. 1072/2009 (es. nome, indirizzo e firma del mittente, del trasportatore, ecc. ).
In sostanza si chiarisce che tutti i dati riportati nelle lettere da a) a g) dell’art. 8 del Regolamento (CE) n. 1072/2009, analiticamente elencati al punto 1 della presente circolare, devono risultare da documenti tenuti a bordo del veicolo. Non è consentita nessuna produzione differita dei documenti probatori e, dunque, in ogni caso ove risulti carenza di documentazione a bordo, dovrà sempre essere irrogata la sanzione di cui all’art. 46 bis.