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Circolari

Informativa

Nella nostra sede di Ascoli Piceno in accordo con il nostro Ente di Formazione autorizzato organizziamo corsi rinnovo CQC merci e persone anche (soprattutto) con lezioni un sabato al mese.

Questo metodologia di corsi permette a tutti i conducenti delle nostre aziende associate di non gravare il corso su un solo mese, ma di distribuirlo nel tempo.

Le date delle lezioni sono note già al momento dell’Iscrizione

Vi aspettiamo

Lavoro News

Il ministero dei Trasporti ha stanziato una somma, pari a 9,6 milioni di euro, per erogare contributi alle imprese di autotrasporto che avviano programmi di formazione. Il 9 agosto, la Gazzetta ufficiale ha pubblicato il Decreto che spiega come chiedere tale incentivo. Ogni azienda può ottenere un contributo massimo di 15mila euro se ha meno di dieci dipendenti, di 50mila euro se ha meno di cinquanta dipendenti, di 130mila euro se ha meno di 250 dipendenti e di 200mila euro se ha 250 o più dipendenti. I corsi devono essere dedicati ai titolari, ai soci, agli amministratori e ai dipendenti delle aziende di autotrasporto merci in conto terzi che partecipano a programmi di formazione o di aggiornamento professionale sulla gestione dell’impresa, sulle nuove tecnologie, sulla crescita della competitività e e sulla sicurezza. Anche quest’anno sono esclusi i corsi obbligatori per legge, come per esempio quelli per l’accesso alla professione di autotrasportatore. I corsi finanziabili dovranno svolgersi dal 4 dicembre 2018 al 3 giugno 2019. Entro e non oltre 45 giorni dal termine di ciascun progetto formativo, dovrà essere inviata via telematica specifica rendicontazione dei costi sostenuti secondo il preventivo presentato all’atto della domanda, risultanti da fatture in originale o copia conforme, ovvero da fatture proforma, indicate in apposito elenco, tali fatture dovranno essere accompagnate da idonea documentazione contabile attestante la prova certa del loro pagamento, ovvero da una garanzia fideiussoria «a prima richiesta» che l’impresa stipula a favore dello Stato, per il periodo di un anno. La tutela della salute e della sicurezza nel settore degli autotrasporti è una delle imprese più ardue. L’autotrasportatore non è un lavoratore comune, in quanto svolge tutte le sue attività lontano da una sede fisica, deve perciò autogestirsi nel fronteggiare una serie di rischi legati ai compiti che deve svolgere. I lavoratori del settore, inoltre, tendono spesso a sottovalutare i rischi lavorativi a cui sono esposti, poiché svolgono attività altamente abitudinarie. Per questa ragione è necessario che ricevano una formazione adeguata, che mostri loro i pericoli a cui sono sottoposti e le modalità per evitare incidenti. PMIA Autotrasporto non è stanca di ripetere e ribadire l’importanza della formazione per generare professionisti sempre più competitivi e preparati e per combattere i disagi e le problematiche legate al lavoro usurante della categoria. Un aspetto molto importante che il datore di lavoro deve conoscere e che deve essere incluso nella formazione per gli autotrasportatori riguarda gli orari di lavoro e il loro rispetto. Sostanzialmente, formazione e rispetto della categoria sono le priorità della nostra struttura poiché tale è la priorità che contraddistingue tutti i soggetti legati al mondo dell’autotrasporto.

Analisi di Domenico Letizia, responsabile alla comunicazione di “PMIA Autotrasporto“.

Circolari

Il prossimo sabato 15 settembre 2018 ad Aprilia, corso di formazione sul buon funzionamento del cronotachigrafo, oltre alle 8 ore di formazione previste dalla norma saremo a disposizione delle aziende partecipanti e non per approfondire alcune tematiche legate sia alla regolamentazione dei tempi di guida e riposo, e le problematiche relative al trasporto ed in modo specifico sui rifiuti.

 

Circolari

Anche in Italia, dallo scorso 30 aprile, viene sanzionato il divieto di trascorrere
in cabina il riposo lungo di 45 facendo riferimento all’art. 174,comma 7del cds.
In pratica, siccome godere del riposo lungo in cabina equivale a non goderne,
il ministero dell’Interno considera che chi lo trascorre in cabina supera di oltre
il 20% i limiti orari previsti dalla normativa sui tempi di guida e di riposo, vale a
dire l’ipotesi presente, appunto, nel comma 7 dell’art. 174. La sanzione, che
va da un minimo di 425 euro a un massimo di 1.701 euro,
può aumentare di un terzo, quando la violazione sia commessa dopo le
ore 22 e prima delle ore 7, così come previsto dall’art. 195, comma 2 bis del
cds. D’altro canto, esiste anche la possibilità, prevista dall’art. 202, comma 2
bis del cds, di ridurre del 30% la sanzione effettuando il pagamento
direttamente nelle mani dell’agente accertatore, a meno che l’interessato non
presti cauzione o decida di non pagare con conseguente fermo del mezzo per
un periodo non superiore a 60 giorni.

Anche in questo caso non essendoci un articolo specifico del Codice della Strada, risulterebbe inapplicabile il comma 7 dell’art. 174, in quanto non è che  si possa considerare riposo non effettuato, ma bensì effettuato in un luogo diverso, pertanto in fase di ricorso al Giudice di Pace la sanzione verrebbe annullata.

CHI LA PAGA: L’AUTISTA O L’AZIENDA?

In genere, si ritiene che in questi casi ci sia una responsabilità solidale. In
realtà, la sanzione ricordata è a carico esclusivo del conducente, mentre
all’azienda può essere contestata un’altra sanzione, quella accessoria prevista
dell’art 174 comma 14, che parte da 327 e arriva a un massimo di 1.305
europer ciascun dipendente cui la violazione si riferisce. Questa sanzione
accessoria, almeno nei casi meno gravi, può essere aggirata dall’azienda
dimostrando di aver fatto formazione ai dipendenti e di aver loro impartito
sufficienti istruzioni. In questo caso, però, trattandosi di violazione gravi (oltre il
20% dei limiti), il ricorso andrebbe presentato al giudice di pace. Un
ricorso che, almeno da un punto di vista logico, appare complicato da vincere.
In quanto, se è vero che non sta scritto da nessuna parte che l’azienda è
obbligata a prenotare una struttura in cui l’autista poteva trascorrere il riposo
di 45 ore fuori dalla cabina, è anche vero però che deve fornirgli una
pianificazione degli impegni e quindi anche una copertura “legale” del
riposo regolare.

QUANDO SI PAGA: IN FLAGRANZA O ANCHE A POSTERIORI?

Rispetto al momento in cui può essere riscontrata l’infrazione, abbiamo già
precisato che l’unico caso previsto in Italia (contrariamente a quanto accade
nel Regno Unito, in Franciao in Belgio) è la flagranza, vale a dire cioè
che la sanzione può essere accertata esclusivamente nel momento in cui
la si commette(quindi soltanto su stradae soltanto nel momento in cui
l’autista stia svolgendo il riposo settimanale regolare, ma non in un
controllo successivo in strada o in azienda)e comporta, oltre all’applicazione
della sanzione, anche il ritiro dei documenti di guida con l’intimazione a
non riprendere il viaggio fino al completamento del riposo settimanale
nella modalità corretta.
Proviamo allora a immaginare come e quando possa essere riscontata la
flagranza. A ben vedere, per poter multare un autista trovato su un’area a
trascorrere il riposo in cabina, l’agente di controllo deve verificare due
condizioni:
– innanzi tutto, deve riscontrare, in base alla strisciata del tachigrafo, che
tipo di riposo abbia effettuato la settimana precedente. Perché se questo
fosse stato regolare, allora quello in corso potrebbe essere ridotto e
quindi non multabile. In caso contrario, se cioè il riposo della settimana
precedente era già stato ridotto, a quel punto non c’è dubbio che l’autista stia
facendo un riposo regolare e quindi, essendo in cabina, diventa sanzionabile;
– verificare il momento in cui scatta l’obbligo di iniziare il riposo, che
inizia una volta trascorsi sei periodi da 24 oreciascunonel corso della
settimana. Quindi, se per esempio un autista è partito alle 22 della domenica,
dovrà iniziare il riposo alle 22 del sabato. Se sono le 18, anche se lo si ferma
in un’area a bordo della cabina, di fatto non sarebbe ancora obbligato a
iniziare il riposo e quindi non ancora sanzionabile. Ecco perché appare logico
che per essere certa di trovare autisti già arrivati nel momento del riposo
obbligatorio, la polizia effettuerà controlli essenzialmente la domenica. Farli in
altri momenti, cioè, potrebbe rivelarsi inutile.

Esiste un altro grosso problema, che discrimina fortemente le aziende Italiane, ed è riferito a tutte le aziende del Sud Italia, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, che obbligate (secondo la norma) ad effettuare un riposo regolare fuori dal mezzo vedrebbero lievitare fortemente i costi, rispetto alle altre aziende che hanno sede nel centro Italia e/o nord.

L’Italia purtroppo è stretta e lunga.

A mio giudizio sarebbe forse meglio (visto che si vuole combattere i veicoli stranieri, quindi il dumping sociale) inasprire le sanzioni sul cabotaggio, ed effettuare più controlli sui veicoli stranieri che puntualmente stazionano in Italia per mesi.

fonte uominietrasporti

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Sapete che cos’è il contratto di lavoro a chiamata?  E’ la tipologia molto particolare di contratto, con cui un lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro per svolgere prestazioni occasionali e discontinue o intermittenti, non era consentita nell’autotrasporto, in particolare rispetto agli autisti (o al personale viaggiante, come si usa dire). Il lavoro a chiamata, in generale vietato per sostituire lavoratori in sciopero o all’interno di aziende che abbiano nei sei mesi precedenti operato tagli occupazionali o riduzione di orario o in quelle che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi prevista dalla legge sulla sicurezza nei posti di lavoro, viene rimesso per legge alla regolamentazione della contrattazione collettiva. E il CCNL dell’autotrasporto e della logistica in vigore fino a oggi (anche se scaduto ormai quasi tre anni fa) non la prevedeva.
Le cose cambiano con il nuovo contratto collettivo su cui si è raggiunto l’accordo tra le parti sociali nello scorso dicembre e che adesso viene sottoposto all’approvazione delle assemblee dei lavoratori. Perché in questo contratto, mentre si continua a vietare il contratto di somministrazione a tempo indeterminato, si apre una finestra su quella a chiamata rendendolo di fatto possibile. L’unica riserva che viene prevista riguarda l’opportunità di affrontare in sede di stesura del contratto stesso la possibilità o meno di accedere alla Naspi, vale a dire all’assicurazione sociale per l’impiego (che di fatto consiste in un’indennità mensile di
disoccupazione) in caso di interruzione del rapporto di lavoro a chiamata.
Ricordiamo che il lavoro a chiamata può prevedere o meno un’indennità di disponibilità in base al fatto che il lavoratore abbia scelto di essere o meno vincolato alla chiamata del datore di lavoro.

fonte uominietrasporti

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La regione Emilia Romagna in applicazione al Testo Unico della legge regionale ha fissato i costi di riferimento per le cooperative di facchinaggio, movimentazione merci, nel settore trasporto e logistica.

Questa Legge autorizza la Regione ad adottare tabelle di riferimento per le operazioni di facchinaggio, con lo scopo di “agevolare e responsabilizzare i committenti e orientare l’attività di vigilanza di contrasto agli appalti sottocosto”.

Questo costo, sotto il quale non si può scendere, sarà preso in considerazione durante i controlli sulla regolarità del lavoro nei magazzini, che saranno intensificati

L’importo fissato è di 20€ ora tutto compreso ad esclusione del lavoro festivo e notturno.

Ma le altre regioni!!!! una legge nazionale no????

 

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Dal 1° Gennaio 2018 lungo la strada che collega la  frontiera francese con la regione basca e quindi la Spagna (frontiera d’Hendaye- Irún), sarà introdotto un nuovo pedaggio a tutti i veicoli sopra le 3,5 tonnellate. Una decisione, approvata dal governo regionale di Guipúzcoa – San Sébastian, che non è molto piaciuta agli autotrasportatori spagnoli. Le associazioni locali hanno proclamato uno sciopero dalla mezzanotte del  2 gennaio 2018 e fine alla stessa ora del 5 gennaio. Ovviamente, se il fermo non dovesse rientrare, le ripercussioni sia in entrata che in uscita dalla Spagna potrebbero subire pesanti ripercussioni e rallentamenti. Proprio per questo chi sta programmando trasferte lungo quella direttrice è opportuno che ne tenga conto.

Fonte uominietrasporti.it

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Il Ministero dei trasporti ha pubblicato il calendario dei divieti per il 2018 e non ci sono variazioni rispetto a quello del 2017 .

in allegato potete scaricare e stampare 

Download “Calendario-divieti- sup-7,5-ton-2018it.pdf”

Calendario-diviedti-2018it.pdf – Scaricato 82 volte – 372,83 KB

si allega l’intero decreto emesso dal ministero 

Download “DM_571_del_19-12-2017_Calendario_limitazione_circolazione_mezzi_pesanti_2018.pdf”

DM_571_del_19-12-2017_Calendario_limitazione_circolazione_mezzi_pesanti_2018.pdf – Scaricato 110 volte – 1,32 MB