Anche in Italia, dallo scorso 30 aprile, viene sanzionato il divieto di trascorrere
in cabina il riposo lungo di 45 facendo riferimento all’art. 174,comma 7del cds.
In pratica, siccome godere del riposo lungo in cabina equivale a non goderne,
il ministero dell’Interno considera che chi lo trascorre in cabina supera di oltre
il 20% i limiti orari previsti dalla normativa sui tempi di guida e di riposo, vale a
dire l’ipotesi presente, appunto, nel comma 7 dell’art. 174. La sanzione, che
va da un minimo di 425 euro a un massimo di 1.701 euro,
può aumentare di un terzo, quando la violazione sia commessa dopo le
ore 22 e prima delle ore 7, così come previsto dall’art. 195, comma 2 bis del
cds. D’altro canto, esiste anche la possibilità, prevista dall’art. 202, comma 2
bis del cds, di ridurre del 30% la sanzione effettuando il pagamento
direttamente nelle mani dell’agente accertatore, a meno che l’interessato non
presti cauzione o decida di non pagare con conseguente fermo del mezzo per
un periodo non superiore a 60 giorni.
Anche in questo caso non essendoci un articolo specifico del Codice della Strada, risulterebbe inapplicabile il comma 7 dell’art. 174, in quanto non è che si possa considerare riposo non effettuato, ma bensì effettuato in un luogo diverso, pertanto in fase di ricorso al Giudice di Pace la sanzione verrebbe annullata.
CHI LA PAGA: L’AUTISTA O L’AZIENDA?
In genere, si ritiene che in questi casi ci sia una responsabilità solidale. In
realtà, la sanzione ricordata è a carico esclusivo del conducente, mentre
all’azienda può essere contestata un’altra sanzione, quella accessoria prevista
dell’art 174 comma 14, che parte da 327 e arriva a un massimo di 1.305
europer ciascun dipendente cui la violazione si riferisce. Questa sanzione
accessoria, almeno nei casi meno gravi, può essere aggirata dall’azienda
dimostrando di aver fatto formazione ai dipendenti e di aver loro impartito
sufficienti istruzioni. In questo caso, però, trattandosi di violazione gravi (oltre il
20% dei limiti), il ricorso andrebbe presentato al giudice di pace. Un
ricorso che, almeno da un punto di vista logico, appare complicato da vincere.
In quanto, se è vero che non sta scritto da nessuna parte che l’azienda è
obbligata a prenotare una struttura in cui l’autista poteva trascorrere il riposo
di 45 ore fuori dalla cabina, è anche vero però che deve fornirgli una
pianificazione degli impegni e quindi anche una copertura “legale” del
riposo regolare.
QUANDO SI PAGA: IN FLAGRANZA O ANCHE A POSTERIORI?
Rispetto al momento in cui può essere riscontrata l’infrazione, abbiamo già
precisato che l’unico caso previsto in Italia (contrariamente a quanto accade
nel Regno Unito, in Franciao in Belgio) è la flagranza, vale a dire cioè
che la sanzione può essere accertata esclusivamente nel momento in cui
la si commette(quindi soltanto su stradae soltanto nel momento in cui
l’autista stia svolgendo il riposo settimanale regolare, ma non in un
controllo successivo in strada o in azienda)e comporta, oltre all’applicazione
della sanzione, anche il ritiro dei documenti di guida con l’intimazione a
non riprendere il viaggio fino al completamento del riposo settimanale
nella modalità corretta.
Proviamo allora a immaginare come e quando possa essere riscontata la
flagranza. A ben vedere, per poter multare un autista trovato su un’area a
trascorrere il riposo in cabina, l’agente di controllo deve verificare due
condizioni:
– innanzi tutto, deve riscontrare, in base alla strisciata del tachigrafo, che
tipo di riposo abbia effettuato la settimana precedente. Perché se questo
fosse stato regolare, allora quello in corso potrebbe essere ridotto e
quindi non multabile. In caso contrario, se cioè il riposo della settimana
precedente era già stato ridotto, a quel punto non c’è dubbio che l’autista stia
facendo un riposo regolare e quindi, essendo in cabina, diventa sanzionabile;
– verificare il momento in cui scatta l’obbligo di iniziare il riposo, che
inizia una volta trascorsi sei periodi da 24 oreciascunonel corso della
settimana. Quindi, se per esempio un autista è partito alle 22 della domenica,
dovrà iniziare il riposo alle 22 del sabato. Se sono le 18, anche se lo si ferma
in un’area a bordo della cabina, di fatto non sarebbe ancora obbligato a
iniziare il riposo e quindi non ancora sanzionabile. Ecco perché appare logico
che per essere certa di trovare autisti già arrivati nel momento del riposo
obbligatorio, la polizia effettuerà controlli essenzialmente la domenica. Farli in
altri momenti, cioè, potrebbe rivelarsi inutile.
Esiste un altro grosso problema, che discrimina fortemente le aziende Italiane, ed è riferito a tutte le aziende del Sud Italia, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, che obbligate (secondo la norma) ad effettuare un riposo regolare fuori dal mezzo vedrebbero lievitare fortemente i costi, rispetto alle altre aziende che hanno sede nel centro Italia e/o nord.
L’Italia purtroppo è stretta e lunga.
A mio giudizio sarebbe forse meglio (visto che si vuole combattere i veicoli stranieri, quindi il dumping sociale) inasprire le sanzioni sul cabotaggio, ed effettuare più controlli sui veicoli stranieri che puntualmente stazionano in Italia per mesi.
fonte uominietrasporti