Il Ministero del Lavoro ha segnalato agli imprenditori il rischio di sanzioni in caso di utilizzo di “servizi” che non rispettino la normativa in materia.
Il Ministero del Lavoro interviene in merito alle iniziative di agenzie di somministrazione di altri Stati membri dell’Unione europea che propongono il ricorso a manodopera straniera, evidenziando i forti vantaggi, anche di natura economica, di cui potrebbero beneficiare le imprese, promuovendo, in particolare, l’utilizzo di “lavoratori interinali con contratto rumeno”, assicurando una maggiore “flessibilità” e l’assenza totale di alcuni obblighi di carattere retributivo (13a, 14a, TFR ecc.).
Con una circolare inviata dalla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva alle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro, il Ministero sottolinea come “gli annunci pubblicitari in questione riportino informazioni in netto contrasto con la disciplina comunitaria e nazionale in materia di distacco transnazionale e pertanto come il ricorso a tali ‘servizi’ possa dar luogo a ripercussioni, anche di carattere sanzionatorio, in capo alle imprese utilizzatrici”.
Da qui l’invito agli uffici territoriali a “prestare la massima attenzione a tali fenomeni, sui quali -ricorda la circolare- questa Direzione si è più volte impegnata, sia attraverso l’attiva partecipazione ad iniziative che hanno coinvolto altri Stati membri dell’Unione europea (progetto Enfoster, progetto Transpo, progetto Empower ecc.), sia attraverso l’emanazione di istruzioni di carattere operativo sulla corretta applicazione della disciplina in materia (v. ad es. il Vademecum ad uso degli ispettori del lavoro e delle imprese sul distacco transnazionale)”.
Tra gli aspetti di maggiore rilievo evidenziati dalla circolare vi è quello delle tutele economico-normative “ancora più incisive nell’ambito di un rapporto di somministrazione transnazionale di lavoro”, in particolare per quanto riguarda “il trattamento riconosciuto ai lavoratori temporanei inviati nel nostro Paese da agenzie di somministrazione stabilite in un altro Stato membro”. La normativa italiana, infatti, prevede il rispetto, da parte delle agenzie con sede in altro Stato membro, della disciplina dettata per le agenzie italiane contenuta nel D.Lgs. n. 276/2003. Più precisamente, l’art. 23 del Dlgs prevede il diritto del lavoratore interinale “a condizioni di base di lavoro e d’occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte“, insieme con l’applicazione della disciplina in materia di responsabilità solidale per l’adempimento degli obblighi retributivi e previdenziali.
Ferme restando le iniziative ispettive che verranno portate avanti secondo quanto già previsto nel documento di programmazione dell’attività di vigilanza per l’anno in corso, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiede quindi agli uffici territoriali di avviare specifiche campagne informative sulla corretta applicazione della normativa in materia.
Per opportuna informazione, e per evitare che gli imprenditori italiani possano incorrere in sanzioni a seguito di un utilizzo incauto di queste “offerte”, la circolare è stata inviata anche alle organizzazioni sindacali, alle associazioni imprenditoriali ed a quelle delle agenzie di somministrazione.
circolare del Ministero Circolare_n14_09-04-2015