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Corte Europea – la polizia di uno stato membro può sanzionare le infrazioni commesse in un altro Stato dell’Unione

La polizia di uno Stato europeo può sanzionare la violazione dei tempi di guida e di riposo commessa da un autista in un altro Stato comunitario?

Secondo la Corte di Giustizia dell’Ue non c’è alcun dubbio: sicuramente sì. E lo ha ribadito a chiare lettere nella sentenza dello
scorso 26 settembre 2018 causa C-513/17 in cui ha confermato un orientamento già espresso in un precedente giudizio.

Il caso

Nel corso di un controllo stradale effettuato in Germania il 19 novembre 2015, le autorità competenti hanno constatato due infrazioni al regolamento n. 561/2006 su uno dei veicoli appartenenti alla società.

La società ha respinto i due verbali emessi in quanto sosteneva che le infrazioni erano state commesse in altro Stato dell’Unione pertanto non era possibile emettere nessun verbale di contestazione e che dette violazione dovevano essere trasmesse dagli organi di polizia del paese (Germania in questo caso)agli organi di controllo del paese dova l’azienda ha lo stabilimento (Austria).

La Corte di Giustizia Europea  ha però affermato ancora una volta l’infondatezza dell’interpretazione dell’azienda, in quanto non trova coerenza con l’armonizzazione prevista dalla stessa Unione Europea in ambito di trasporto stradale vedi reg. 561/2006 e l’attuale reg. 165/2014, che aggiorna e armonizza ancora di più la normativa di settore.

Per questi motivi:

L’articolo 19, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso autorizza direttamente le autorità competenti di uno Stato membro a infliggere una sanzione a un’impresa o a un suo dirigente per un’infrazione a tale regolamento, constatata sul suo territorio e non ancora sanzionata, anche se tale infrazione è stata commessa sul territorio di un altro Stato membro nel quale tale impresa ha sede.

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