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Giudice di pace di Ragusa non ammette corresponsabilità se si è fatta la formazione agli autisti

Quando un autista commette un’infrazione violando le normative relative ai tempi di guida e di riposo viene colpito da una sanzione insieme alla azienda di cui è dipendente. È quello che si dice un caso di responsabilità oggettiva, analogo cioè a quello che si applica, rispetto al proprietario, quando un cane morde terze persone o quando dalla finestra di un appartamento cade un oggetto che danneggia un passante.

A prevederlo rispetto all’autotrasporto èl’art. 174 del codice della strada al comma 14, in cui si dice testualmente che, in caso di violazione da parte di un autista dei tempi di guida e di riposo, la stessa impresa è soggetta a una sanzione da 327 a 1.304 euro per ciascun dipendente che ha commesso il fatto.

Non c’è modo di salvarsi? In generale, essendo responsabilità oggettiva, la risposta dovrebbe essere “no”. Tranne che l’interessatonon dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare la cosa. Secondo il giudice di pace di Ragusa, chiamato a giudicare sul ricorso di un’azienda di autotrasporto che si era vista imporre una sanzione proprio in applicazione del comma ricordato, ha accolto il ricorso sostenendo che quando il titolare dell’impresa abbia fatto tutto quanto era in sua disponibilità per evitare che il conducente commettesse infrazioni, non può essere poi giudicata responsabile se l’evento in questione si verifica ugualmente. In pratica, secondo il giudice la sanzione all’azienda non deve scattare in automatico, ma soltanto dopo aver segnalato la circostanza all’Ispettorato del Lavoro, affinché questi accerti se effettivamente siano stati messi in atto tutti le precauzionipreviste dalla legge.

A convincere il giudice in particolare è stato il fatto che l’impresa, difesa da Anita Business srl, avesse assolto ai propri obblighi, controllando gli autisti, consegnando loro precise istruzioni e impartendo corsi di formazione direttamente presso la sede aziendale. Tutte cose che fanno venir meno l’ipotesi di responsabilità oggettiva prefigurata dalla normativa.

fonte uominietrasporti.it

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