Dal prossimo 6 febbraio ci saranno molti meno reati. A prevederlo sono alcuni decreti apparsi sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016 che evidentemente hanno come scopo quello di alleggerire il carico già gravoso di molte aule di giustizia. Allo stesso tempo però si fa in modo che lo Stato ottenga un vantaggio monetario, visto che tutte le ipotesi depenalizzate adesso sono punite con sanzioni amministrative molto ma molto più pesanti. Facciamo l’esempio più vicino a chi va per strada: la guida senza patente. Ovviamente stiamo parlando di chi si trova al volante di un veicolo senza possedere il permesso di guida o con patente non in regola, perché scaduta e non rinnovata. Perché chi è titolare di una patente, ma non l’ha con sé (vale a dire il caso di “mancanza momentanea di patente”) viene punito semplicemente con una multa di 41 euro e obbligato entro 24 ore a presentarsi al comando di Polizia per mostrare la patente. Per l’ex reato di guida senza patente, invece, fino a ieri l’art. 116, comma 15 del codice della strada prevedeva una sanzione che andava da 2.257 euro fino a 9.032 euro. La quantificazione precisa era rimessa al giudice in relazione alla gravità o ai precedenti dell’imputato. Oggi che non c’è più un imputato, la sanzione partedai 5.000 euro per arrivare ai 30.000 euro. È chiaro che il massimo della sanzione colpirà chi la patente non l’ha mai avuta, però anche chi ce l’ha e magari e gli è scaduta da qualche settimana si trova a pagare una cifra minima di 5.000 euro.
Attenzione, però. Perché la multa – seppure pesante – rimane una prerogativa concessa per chi per la prima volta viene trovato a guidare senza patente. Perché in caso di recidiva che si verifica nell’arco di un biennio allora ci si trova nuovamente di fronte a un reato penale punibile con l’arresto fino a un anno.