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INAIL -Abolizione registro infortuni. Rilascio “Cruscotto infortuni”

In una logica di semplificazione degli adempimenti complessivi a carico del datore di lavoro, il decreto legislativo n. 151/2015 all’articolo 21 comma 4 ha abolito l’obbligo della tenuta del registro infortuni, e dell’applicazione delle relative disposizioni sanzionatorie, a decorrere dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto stesso. Con la semplificazione prevista dalla norma, è stata pertanto anticipata la soppressione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni – già stabilita dall’articolo 53, comma 6 del d.lgs. 81/2008 e s.m. e connessa all’emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4 del richiamato d.lgs. n. 81/2008 istitutivo del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).

Abolizione della tenuta del registro infortuni

L’articolo 21 comma 4 del decreto legislativo 151/2015 prevede: “A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni”. In proposito, il citato d.lgs. 151/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015, diventerà effettivo a decorrere dal 23 dicembre 2015, data in cui il datore di lavoro non avrà più l’obbligo della tenuta del menzionato registro, istituito con d.p.r. n. 547/1955, articolo 403, il cui modello è stato approvato con d.m. 12.9.1958, come modificato dal d.m. 5.12.1996. Si evidenzia, tuttavia, che nulla è mutato rispetto all’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’ Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera, come previsto dall’articolo 53 del d.p.r. n. 1124/1965, modificato dal d.lgs. n. 151/2015 articolo 21 comma 1, lett. b).

Rilascio del “cruscotto infortuni“ e modalità di fruizione

In considerazione dell’abolizione del citato registro, l’Inail, al fine di offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza uno strumento alternativo in grado di fornire dati ed informazioni utili ad orientare l’azione ispettiva, ha realizzato un cruscotto nel quale sarà possibile consultare gli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015 ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’ Inail stesso, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 53 del d.p.r. 1124/1965 e s.m.. Resta inteso che gli infortuni avvenuti in data precedente a quella del 23 dicembre 2015 saranno consultabili nel registro infortuni abolito dalla norma in esame. Il cruscotto infortuni, accessibile agli organi di vigilanza nell’area dei servizi online del sito ufficiale dell’Inail www.inail.it tramite l’inserimento delle credenziali in 3 possesso degli organi stessi, prevedrà per l’utente la competenza territoriale regionale, quale parametro fondamentale per la ricerca dei dati infortunistici. Sarà possibile consultare il cruscotto infortuni per singolo soggetto infortunato tramite l’inserimento del relativo codice fiscale. In tal caso l’utente riceverà un report con l’indicazione di tutti i casi di infortunio relativi al singolo lavoratore, filtrati sul territorio di competenza regionale dell’utente stesso, in relazione all’Unità Produttiva o alla Sede lavorativa della Posizione Assicurativa Territoriale (in sigla PAT). Inoltre, potrà essere effettuata la ricerca per tipologia di singolo settore ed ottenere un report inerente gli infortuni occorsi nelle sedi lavorative comprese nella competenza territoriale regionale dell’utente, sedi lavorative da riferire all’Unità produttiva (in sigla UP) per il settore Aziende, alla Struttura per il settore delle Amministrazioni statali in gestione conto stato, alla Località (indirizzo) per il settore agricoltura. La ricerca per singolo settore prevedrà l’elaborazione di un report che riporterà in ogni pagina gli eventi infortunistici e le relative “conseguenze dell’infortunio” per ogni singolo anno, nonché la relativa PAT e l’Unità produttiva per il settore aziende, la Struttura per il settore delle amministrazioni statali, la Località per il settore agricoltura.

testo completo della circolare

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