La nostra associazione aveva chiesto chiarimento al Ministero dei Trasporti e dell’Interno circa l’illegittimità delle sanzioni relative al cosiddetto “modulo delle assenze” con nostra richiesta del 9 marzo 2016 e dopo una lunga attesa con circolare prot. 300/A/5933/16/111/20/3 del 1/9/2016 ha ribadito quanto da noi evidenziato.
Va precisato che, per evitare la sanzione, debba essere correttamente inserito manualmente il risposo giornaliero, settimanale, così come l’assenza per ferie o malattia, attraverso il corretto utilizzo del Cronotachigrafo digitale, così come quello analogico.
Come è noto, il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, in attuazione della direttiva 2006/22/CE, aveva introdotto il cosiddetto modulo di controllo delle assenze dei conducenti che guidano veicoli muniti di apparecchi di controllo dei tempi di guida e di riposo ai sensi del Regolamento in oggetto.
Tale modulo prevedeva che l’assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006, da parte dei suddetti conducenti nei ventotto giorni precedenti, dovesse essere documentata attraverso un modulo in formato elettronico, ma con l’entrata in vigore del Reg. 165/2014 questo obbligo era decaduto.
L’art. 34 del reg. 165/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014, ha previsto che gli stati membri non possano imporre ai predetti conducenti l’OBBLIGO di presentazione dei suddetti moduli quando gli stessi sono lontani dal veicolo.
Una battaglia che abbiamo vinto e che evita a molte aziende e conducenti di compilare moduli inutili, che aggravavano notevolmente il già stressante lavoro degli autisti e delle aziende.
Con la suddetta Circolare si ribadisce pertanto l’inapplicabilità delle sanzioni già previste dal reg. 144/2008 (che istituiva il suddetto modulo), comunque è data facoltà all’impresa di esibire il suddetto modulo in prospettiva di collaborazione con gli organi di controllo.
SCARICATI LA CIRCOLARE E PORTALA CON TE SUL MEZZO PERCHE’ QUALCUNO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO POTREBBE NON SAPERLO
Download “circolare-prot.-300A593316111203-del-192016-attestazione-di-attività.pdf”
nostra richiesta di chiarimento al ministero