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Reg. 2016/403 e reg. 165/2014 come sanzionare le aziende di Trasporto

Ogni giorno presso gli uffici della motorizzazione Territoriali arrivano montagne di comunicazioni che non sono altre che  sanzioni relative alla aziende di trasporto e che una volta inserite a terminale andranno a sospendere e/o a far perdere l’onorabilità al gestore dei trasporti.

Dai primi dati assunti risulterebbero molte le aziende che sono ad alto rischio “sospensione” e la perdita dell’Onorabilità del gestore dei Trasporti per 2 anni, così come previsto dalla norma.

L’occasione per evitare che tutte le responsabilità ricadano sull’azienda oggi ci è data dalla formazione sul buon funzionamento del cronotachigrafo sia analogico che digitale.

Credo che dopo le prime comunicazioni alle aziende che arriveranno, dal competente ufficio provinciale della motorizzazione, scatenerà una folle corsa ai corsi.

Come sempre succede all’italiana, anche se la norma ufficialmente è entrata in vigore nel marzo 2016 per quanto riguarda il reg. 165/2014 e a gennaio 2017 per il reg. 403/2016 che recita quanto segue in Italia il D.D. sui corsi è uscito nel mese di dicembre 2016 e il 16 febbraio 2017 la circolare attuativa.

Ma per entrare nel merito del reg. 403/2016, lo stesso recita:

Articolo 1

  1. Il presente regolamento stabilisce un elenco comune di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi alla normativa dell’Unione in materia di trasporto commerciale su strada, come stabilito all’allegato I del presente regolamento, che, oltre a quelle di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 1071/2009, possono comportare la perdita dell’onorabilità di un trasportatore su strada. .
  2. Il presente regolamento prevede la frequenza massima del ripetersi dell’evento oltre la quale infrazioni gravi ripetute sono considerate più gravi, tenendo conto del numero di conducenti adibiti alle attività di trasporto dirette dal gestore dei trasporti, come stabilito nell’allegato II.
  3. Gli Stati membri tengono conto delle informazioni sulle infrazioni gravi di cui ai paragrafi 1 e 2 nell’attuazione della procedura amministrativa nazionale per la valutazione dell’onorabilità.

Articolo 2

L’allegato III della direttiva 2006/22/CE è modificato in conformità all’allegato III del presente regolamento. 19.3.2016 L 74/9 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

           Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

allegato 2

Frequenza del ripetersi di gravi infrazioni

  1. Se commesse ripetutamente, le infrazioni gravi (IG) e molto gravi (IMG) elencate nell’allegato I sono considerate ancora più gravi dall’autorità competente dello Stato membro di stabilimento.

Nel calcolo della frequenza del ripetersi delle infrazioni gli Stati membri tengono conto dei seguenti fattori:

  • a) gravità dell’infrazione (IG o IMG)
  • durata (almeno un anno dalla data del controllo)
  • numero di conducenti adibiti alle attività di trasporto dirette dal gestore dei trasporti (media annua)

2. In considerazione del potenziale di rischio per la sicurezza stradale, la frequenza massima delle infrazioni gravi, oltre la quale la loro gravità aumenta, è stabilita come segue:

3 IG/per conducente/per anno = 1 IMG

3 IMG/per conducente/per anno = avvio di procedura nazionale sull’onorabilità

3. Il numero di infrazioni per conducente per anno rappresenta un valore medio calcolato dividendo il numero totale di tutte le infrazioni dello stesso livello di gravità (IG o IMG) per il numero medio di conducenti occupati durante l’anno.

La formula della frequenza fornisce una soglia massima di occorrenza delle infrazioni gravi oltre la quale esse sono considerate più gravi.

Gli Stati membri possono stabilire soglie più severe se ciò è previsto nella loro procedura amministrativa nazionale di valutazione dell’onorabilità.

Allegato I e III  

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