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Responsabilità solidale nel contratto di trasporto – legge di stabilità 2015 (parte 2)

L’ambito oggettivo: la sub-vezione ed il contenuto della responsabilità solidale

Sotto il profilo oggettivo, la legge di Stabilità 2015 disciplina il contratto di sub-vezione, sottoponendolo all’espresso accordo delle parti e prevedendo la contestuale assunzione, in capo al vettore, degli oneri e delle «responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del sub-vettore, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4 ter dell’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» (art. 1, comma 247, lettera b, l. n. 190, cit.). Viceversa, il difetto di accordo delle parti sulla sub-vezione è configurabile inadempimento di non scarsa importanza che legittima la risoluzione negoziale per inadempimento.

 

Degno di nota è, altresì, il divieto legale di affidamento, da parte del sub-vettore, di un’ulteriore sub-vezione, sanzionata con la nullità del contratto che lo contempla, – per implicita, quanto evidente contrarietà ad una norma qualificabile come imperativa ai sensi dell’art. 1418, c. 1, c.c. – avendo il legislatore fissato in modo inderogabile il limite dei passaggi negoziali consentiti nell’esecuzione del contratto (dal committente al vettore e da questi al sub-vettore). La conseguenza della nullità negozialeappare difficilmente conciliabile con il pur previsto diritto del sub-vettore successivo al primo a percepire il compenso già previsto per questi, trattandosi di inesistenza del vincolo negoziale, di per sé improduttiva di effetti: probabilmente, la previsione in parola è giustificabile alla luce dell’esigenza di garantire in ogni caso il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori occupati in una sub-vezione non consentita, sulla falsariga di quanto accade per le retribuzioni di fatto ex art. 2126 c.c.. In ogni caso la nullità contrattuale è associata alla responsabilità diretta, non già solidale, del sub-vettore irrispettoso del divieto de quo nel caso di inadempimento degli obblighi fiscali, retributivi, contributivi ed assicurativi del proprio dante causa diretto.

 

La nuova responsabilità solidale riguarda i trattamenti retributivi, previdenziali ed assicurativi dei lavoratori «restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento»: l’omessa inclusione normativa anche del trattamento di fine rapporto all’interno della retribuzione garantita dalla solidarietà, derubricabile a probabile svista nella formulazione del testo, potrà generare dubbi sulla tenuta costituzionale della disposizione, irragionevole apparendo la disparità di trattamento di questa solidarietà rispetto all’omologa negli appalti, che al contrario include anche la retribuzione cd. differita. Sul punto, quindi, non è da escludere un intervento interpretativo, anche solo di fonte ministeriale, che inglobi il t.f.r. nel regime della solidarietà.

 

Per scongiurare il vincolo solidale, il committente – ed, in caso di sub-vezione, il vettore – deve verificare, prima della stipulazione del contratto, la regolarità retributiva, previdenziale ed assicurativa del soggetto imprenditoriale cui si è rivolto per l’esecuzione della prestazione, potendo, a tal fine, acquisire, all’atto della conclusione del contratto, «un’attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l’azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali» (art. 1, comma 248, lettera b, l. n. 190/2014). Al netto della non felice formulazione normativa – che nel mentre onera il committente della verifica preliminare alla «stipulazione del contratto» stabilisce che solo «all’atto della conclusione del contratto» il vettore sia tenuto all’esibizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva anteriore di non oltre tre mesi – tale modalità operativa è destinata ad essere superata non appena andrà a regime la condotta che il committente dovrà porre in essere per assolvere all’obbligo di verifica della regolarità retributiva e previdenziale del vettore: detta condotta consiste nell’accesso ad un’apposita sezione del portale internet del Comitato centrale per l’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi, oggetto di una delibera del presidente del predetto Comitato da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni. L’affidabilità dell’imprenditore scelto per l’esecuzione del contratto, quindi, andrà verificata dal committente tramite la consultazione di una qualificazione sull’altrui regolarità accedendo ad un portale che, nel silenzio normativo, è auspicabile costituisca un rimedio efficace e sempre aggiornato sulla situazione delle imprese iscritte, senza costituire un inutile appesantimento procedurale, avendo peraltro la legge fondato proprio su tale condotta del committente la di lui liberazione dal vincolo solidale.

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