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Da ultimo, la novella normativa prevede che l’inosservanza della forma scritta per la conclusione del contratto e l’omessa verifica del committente tramite l’accesso al portale del Comitato centrale, o, in attesa della sua attivazione, tramite l’esibizione del D.U.R.C., determinano per il committente l’assunzione, accanto all’esposta responsabilità solidale, degli «oneri relativi all’inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada commesse nell’espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito» (art. 1, comma 248, lettera b, l. n. 190, cit.). La disposizione normativa – considerabile quale logica conseguenza dell’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 286/2005, cit., alla cui stregua «Il contratto di trasporto di merci su strada è stipulato, di regola, in forma scritta e, comunque, con data certa per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge» – sembra tuttavia mal conciliare la solidarietà con la più onerosa conseguenza dell’assunzione diretta degli adempimenti fiscali e delle eventuali sanzioni per inosservanza della circolazione stradale, soprattutto ove venga considerato che la forma vincolata del contratto non è prevista a pena di nullità.
Brevi considerazioni sulla nuova responsabilità solidale
Illustrata, seppur in modo sintetico, la nuova disciplina della responsabilità solidale per i contratti di autotrasporto di merci per conto terzi, è opportuno svolgere qualche considerazione sulla natura di siffatto istituto, specialmente in relazione con l’art. 29, comma 2, d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che disciplina l’omologa solidarietà negli appalti.
Innanzitutto, al pari di quest’ultima, la solidarietà introdotta con la legge di Stabilità 2015 è strutturata sulla falsariga del sistema di due diligence, prevedendo condotte che, se assunte, liberano l’obbligato dal vincolo solidale. Tuttavia, a differenza della solidarietà per gli appalti, per i contratti di autotrasporto il rimedio è azionabile entro un anno dalla data di cessazione del contratto e non appare derogabile, nemmeno per i soli profili retributivi, non solo dalla contrattazione collettiva, ma anche da quella c.d. «di prossimità» disciplinata dall’art. 8, d.l. 13 agosto 2001, n. 138, conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148, contenendo tale norma un elenco tassativo di ipotesi negozialmente derogabili a livello aziendale.
Considerata la diversità della solidarietà per l’autotrasporto rispetto all’omologa disciplina per l’appalto, nel silenzio del legislatore sui rapporti reciproci fra le due differenti discipline, che permetta di chiarire, per esempio, quale delle due eventualmente si ponga in rapporto di specialità rispetto all’altra, appare preferibile ritenere che anche la novella in commento rivesta carattere generale e sia rivolta alla totalità dei negozi di autotrasporto merci per conto terzi e/o presupponenti servizi a quelli ancillari. L’omessa indicazione normativa sui rapporti tra le due fattispecie di responsabilità solidale potrà generare dubbi applicativi, soprattutto nei casi in cui l’esecuzione di cantieri, opere e/o servizi di rilevante entità economica ed organizzativa, richiederà necessariamente la stipulazione, magari ad opera del medesimo committente verso diversi e/o uguali appaltatori/vettori, di simultanei contratti di appalto e di autotrasporto, generando una stratificazione di disciplina che prevedibilmente sarà foriera di confusione, obbligando gli operatori e gli interpreti a cercare la normativa applicabile – entrambe, soltanto una delle due – sulla base di criteri che andranno elaborati e condivisi.
Un’ulteriore riflessione riguarda le sorti della circ. Min. lav. 11 luglio 2012, n. 17, che aveva delineato le fattispecie in cui la sovrapposizione dei contratti diversi dall’appalto implicava anche per alcuni di essi l’applicazione della solidarietà in ragione del servizio complessivamente svolto, fornendo indicazioni operative ed applicative uniformi: dal tenore delle disposizioni contenute nella legge di Stabilità 2015 parrebbe che il documento di prassi debba ritenersi implicitamente superato, ma è auspicabile che non tardivo un intervento ministeriale illustri la portata della novella legislativa e soprattutto i suoi rapporti con la solidarietà negli appalti.
In conclusione, l’inserimento con scarsa omogeneità e visione di sistema di un ulteriore regime di responsabilità solidale nel panorama normativo esistente, più che allargare le maglie della tutela creditoria dei prestatori di lavoro e degli enti previdenziali ed assicurativi, costituisce la cartina di tornasole di una certa confusione sul punto di cui sembra prigioniero il legislatore, il quale, alle frenetiche modifiche alla solidarietà negli appalti ha affiancato un diverso regime di solidarietà per l’autotrasporto di merci per conto terzi, perdendo, anche questa volta, l’occasione per disciplinare la solidarietà in modo unitario, coerente e sistematico, e determinando anche per questo istituto una pluralità di canali normativi già infelicemente sperimentata in altri settori.