E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.149 del 30 giugno 2015 il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti (20 maggio 2015) sulla revisione generale obbligatoria periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Il decreto riporta le indicazioni sulle modalità e i tempi di revisione delle macchine agricole e operatrici in circolazione per le quali il Decreto Milleproroghe emendando l’articolo 111 del Nuovo codice della strada decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aveva disposto una proroga della pubblicazione al 30 giugno 2015. Riporta quindi indicazioni in merito alla formazione e all’abilitazione all’uso delle stesse (patentino) per le quali il decreto come da previsione contenuta nello stesso emendamento all’art. 111 del Nuovo codice della strada, conferma e richiama le disposizioni previste dagli Accordi Stato Regioni del 22 febbraio 2012. A loro volta già prorogate al 31 dicembre 2015.
Revisione. Il citato art. 111 comma 1 del Nuovo codice della strada, ha stabilito che: “Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2015, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell’art. 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto è disposta, a far data dal 31 dicembre 2015, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009″. Da qui le seguenti norme sulla revisione.
Macchine agricole.
Articolo 1 – “È disposta la revisione generale, con periodicità di cinque anni, delle macchine agricole, di cui all’art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Macchine agricole)”.
Le macchine interessate sono:
“a) trattori agricoli così come definiti nella direttiva n. 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi;
c) rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d’ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza”.
Macchine operatrici. Articolo 2 .- “È disposta la revisione generale, con periodicità di cinque anni, delle macchine operatrici, di cui all’art. 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Macchine operatrici Ndr), di seguito specificate:
a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e simili;
c) carrelli, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose”.
Tempi di revisione. L’articolo 6 del decreto ora pubblicato in GU stabilisce tempi differenti per le diverse tipologie di macchine agricole e operatrici in circolazione indicate negli articoli 1 e 2. Le macchine citate nell’articolo 1 comma 1 lettera a, ovvero “a) trattori agricoli così come definiti nella direttiva n. 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni” “sono sottoposte alla revisione generale a far data dal 31 dicembre 2015 e successivamente ogni cinque anni, entro il mese corrispondente alla prima immatricolazione, secondo l’anno stabilito nella tabella in Allegato 1 al presente decreto”.
Allegato 1
“Trattori agricoli immatricolati entro il 31 dicembre 1973 -Revisione entro il 31 dicembre 2017;
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1990- Revisione entro il 31 dicembre 2018;
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 2010 – Revisione entro il 31 dicembre 2020;
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015 – Revisione entro il 31 dicembre 2021;
Trattori agricoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2016 – Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione.
Le macchine da articolo 1 comma b e c, ovvero “b) macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi; c) rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d’ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza”, dovranno essere sottoposte a revisione generale entro il 31 dicembre 2017.
Infine le macchine operatrici, da articolo 2 del decreto, sono sottoposte a revisione generale entro il 31 dicembre 2018.
Modalità della visita. Per quanto riguarda le modalità di esecuzione della visita di revisione, sono gli articoli 3 e 4 del decreto a stabilire rispettivamente la “Visita di revisione per i veicoli di cui all’art. 111 (Macchine agricole in circolazione) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285″ e la “Visita di revisione per i veicoli di cui all’art.b 114 (Circolazione macchine operatrici ) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285″. L’articolo 3 inerente le macchine agricole, indica al comma 5 come “Per le macchine agricole immatricolate in data antecedente al 1° gennaio 2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce procedure semplificate di aggiornamento dei documenti di circolazione”.
Formazione abilitazione uso macchine agricole. Per quanto riguarda la formazione, richiamata dallo stesso articolo 111 emendato del Nuovo codice della strada “sono stabiliti, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall’art. 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81″, l’articolo 7 del decreto conferma che “i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall’art. 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., sono stabiliti con l’Accordo del 22 febbraio 2012, Repertorio atti n. 53/CSR, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e che costituisce parte integrante del presente decreto”. Resta quindi in vigore la scadenza al 31 dicembre 2015 sugli adempimenti necessari per l’abilitazione all’uso delle macchine agricole e operatrici, così come emendata dal decreto Milleproroghe e in precedenza già prorogata dal Decreto del Fare. Per approfondimenti consultare G.U. Serie Generale n. 149 del 30-6-2015).
fonte palolive.it