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La polizia di uno Stato europeo può sanzionare la violazione dei tempi di guida e di riposo commessa da un autista in un altro Stato comunitario?

Secondo la Corte di Giustizia dell’Ue non c’è alcun dubbio: sicuramente sì. E lo ha ribadito a chiare lettere nella sentenza dello
scorso 26 settembre 2018 causa C-513/17 in cui ha confermato un orientamento già espresso in un precedente giudizio.

Il caso

Nel corso di un controllo stradale effettuato in Germania il 19 novembre 2015, le autorità competenti hanno constatato due infrazioni al regolamento n. 561/2006 su uno dei veicoli appartenenti alla società.

La società ha respinto i due verbali emessi in quanto sosteneva che le infrazioni erano state commesse in altro Stato dell’Unione pertanto non era possibile emettere nessun verbale di contestazione e che dette violazione dovevano essere trasmesse dagli organi di polizia del paese (Germania in questo caso)agli organi di controllo del paese dova l’azienda ha lo stabilimento (Austria).

La Corte di Giustizia Europea  ha però affermato ancora una volta l’infondatezza dell’interpretazione dell’azienda, in quanto non trova coerenza con l’armonizzazione prevista dalla stessa Unione Europea in ambito di trasporto stradale vedi reg. 561/2006 e l’attuale reg. 165/2014, che aggiorna e armonizza ancora di più la normativa di settore.

Per questi motivi:

L’articolo 19, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso autorizza direttamente le autorità competenti di uno Stato membro a infliggere una sanzione a un’impresa o a un suo dirigente per un’infrazione a tale regolamento, constatata sul suo territorio e non ancora sanzionata, anche se tale infrazione è stata commessa sul territorio di un altro Stato membro nel quale tale impresa ha sede.

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La Corte di Cassazione sembra averci ripensato: la manomissione del cronotachigrafo rileva penalmente solo il datore di lavoro, mentre, per i conducenti, è prevista solamente la sanzione amministrativa, secondo quanto disposto dall’articolo 179 del Codice della Strada.

Il cambio di rotta della Suprema Corte segnala un netto taglio con il recente passato quando, la Cassazione stessa, con sentenza n.34107 del 12 luglio 2017, aveva riconosciuto la responsabilità del conducente sia sotto il profilo penale ai sensi dell’art. 437 (rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro), sia sotto quello amministrativo, secondo quanto previsto, come anticipato precedentemente, dall’art.179 del CdS (circolazione con un mezzo munito di tachigrafo alterato).

Come si usa dire tutti i nodi prima o poi vengono al pettine, infatti è di qualche giorno fa la notizia che alcune aziende di trasporto stanno ricevendo da parte delle Motorizzazioni competenti per territorio lettere di sospensione della Licenza di trasporto per un anno, per aver accumulato nell’ultimo anno almeno 3 sanzioni molto gravi.

La tipologia di sanzioni che agisce direttamente sulla licenza sono:

  • Guida senza scheda o foglio di registrazione non inserito
  • Alterazione Cronotachigrafo o sigilli manomessi
  • Utilizzo di calamite e/o altri strumenti per by-passare il cronotachigrafo (pulsante, telecomando, ecc…)

Non sono soltanto queste le sanzioni che colpiscono l’azienda (quindi nello specifico la licenza di trasporto di cose per conto di terzi e/o in conto proprio), ricordiamo che ogni azienda di trasporto ha un punteggio che è parametrato alle gravità delle sanzioni commesse.

Se l’autista “tizio” dell’azienda “caio” per rientrare a casa utilizza la famosa “calamita”, oppure altri strumenti che permettono di camminare senza che il cronotachigrafo segni la guida, ma riposo”, che responsabilità ha l’azienda che non ne è al corrente?

La formazione in questo caso aiuta a deresponsabilizzare l’azienda, oltre che a formare i proprio dipendenti, visto che almeno un buon 80% degli autisti oggi dipendenti di aziende hanno “subìto” le norme sui tempi di guida e riposo, dal 2006 ad oggi in pochissimi, circa il 30% degli autisti ha frequentato un corso sul cronotachigrafo.

 

 

 

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Tre anni di carcere con sospensione condizionale della pena e revoca della licenza di trasporto. È la condanna inflitta a un conducente di un veicolo pesante dal tribunale penale di Digne-les-Bains per aver urtato una vettura provocando così la morte della persona che era alla guida. Il trasportatore ha 43 anni ed è titolare di un’azienda di trasporti a Digione, ma il 31 maggio del 2014 era lui stesso a guidare un veicolo pesante intorno alle 3 del mattino per dirigersi a Salon, dove doveva caricare delle pecore. In un incrocio in cui si intersecano quattro strade, il camion ha svoltato a sinistra ed è finito contro una vettura che procedeva in direzione opposta con tre giovani a bordo, di ritorno da una festa. L’uomo alla guida della vettura, di 29 anni, è morto sul colpo, un secondo è stato gravemente ferito alla testa e ha subito diverse fratture, mentre il terzo se l’è cavata con lesioni più lievi. Interrogato dal giudice del tribunale, il trasportatore ha detto di «non ricordare nulla», giustificando questa condizione con la stanchezza. Dagli esami a cui è stato sottoposto non risulta alcuna positività, né all’alcool né alle droghe. E anche la velocità del camion era di 84 km/h e quindi assolutamente regolare. Ma ad aggravare la sua posizione e a renderla penalmente rilevante è stato l’esame del tachigrafo digitale, dal quale risultava che il conducente, prima di rimettersi alla guida, aveva riposato soltanto 3 ore, violando così i tempi di guida e di riposo finalizzati proprio a garantire la sicurezza stradale. Per giustificare il suo comportamento, il conducente ha fatto riferimento a obblighi professionali verso la clientela e la difficoltà di applicare il regolamento sulle ore di guida laddove – come sempre più spesso accade – si fanno trasporti rispondendo a richieste improvvise. Peraltro, il trasportatore ha anche aggiunto che in 20 anni di lavoro in cui si è sempre comportato in modo, per così dire, elastico, senza provocare incidenti. Il giudice sul punto gli ha ribattuto che può anche essergli andata bene per così tanto tempo, ma non era scontato che gli sarebbe andata bene per sempre. Alla fine la corte ha condannato il trasportatore per omicidio colposo provocato da manifesta violazione degli obblighi di sicurezza. La sua patente di guida è stata annullata e per almeno un anno non potrà sostenere l’esame per averla nuovamente.

fonte uominietrasporti

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A seguito dell’emanazione della circolare del 16 febbraio 2017 (in allegato), è stato ulteriormente chiarito come organizzare e svolgere i corsi di formazione sul funzionamento e corretto utilizzo dei cronotachigrafi.
La circolare, inoltre, indica che:
  • le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti, ma gli stati membri possono subordinare tale responsabilità all’infrazione degli obblighi imposti alle stesse imprese (formazione, informazione, monitoraggio e pianificazione).
  • l’assolvimento degli oneri di istruzione e di controllo da parte dell’impresa, costituiscono un elemento di importante valutazione per le autorità ai fini dell’applicazione dell’art. 174 c. 14 del Codice della Strada.
PMIA in accordo con Artigianato Piceno, Ente di Formazione con propri docenti certificato dal Ministero dei Trasporti come ente abilitato ad erogare la necessaria formazione sul cronotachigrafo, sul corretto utilizzo e sulla normativa sui tempi di guida e riposo. PMIA provvede per conto delle proprie aziende clienti a produrre sia l’analisi periodica che il mansionario obbligatori e prescritti dalla normativa in tema di informazione dei conducenti professionali.
Proprio per supportare le aziende negli adempimenti normativi e nell’ottimizzazione e pianificazione dei viaggi, organizza numerose sessioni di formazione sia presso le proprie sedi sia presso le sedi delle aziende, mettendo a disposizione tutta la propria esperienza, giurisprudenza raccolta negli anni e valutando per le aziende eventuali possibilità di finanziamento della formazione.
Circolari

Dopo una lunga attesa il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha
finalmente pubblicato il decreto dirigenziale n.215 del 12/12/2016, con cui
disciplina la formazione sul corretto utilizzo del cronotachigrafo,
analogico o digitale che sia.
Il decreto, in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (entrerà in vigore il
giorno dopo la pubblicazione), permette alle imprese di autotrasporto di
poter ottemperare alla normativa europea in tema di formazione degli
autisti e di controllo dell’attività degli stessi, così come previsto dai
Regolamenti CE 561 del 15/03/2006 e UE 165/2014 del 04/02/2014.
La nuova normativa disciplina innanzitutto la durata dei corsi di formazione,
prevista in minimo 8 ore, e il numero massimo di partecipanti (40). I
soggetti abilitati all’erogazione dei corsi sono, tra gli altri, autoscuole e
centri di istruzione automobilistica con nulla osta per il conseguimento della
CQC; enti “soggetti attuatori” ex art.3 Dpr 83/2009 o altri enti accreditati alla
formazione professionale; imprese di autotrasporto merci, compresi
consorzi e cooperative, con almeno 35 dipendenti con qualifica di
conducente, assunti a tempo indeterminato; imprese sviluppatrici di
software per analisi, gestione e controllo tachigrafi .
Altre norme indicano i requisiti dei docenti che potranno tenere i corsi; i
criteri per lo svolgimento degli stessi; le modalità per il rilascio ai
partecipanti degli attestati che consentiranno di dimostrare
l’assolvimento da parte dei corsisti degli obblighi formativi previsti dai
Regolamenti comunitari. In particolare, per questo ultimo punto, al termine del
corso di formazione sarà rilasciato all’autista un attestato individuale di
partecipazione e un documento scritto in cui l’impresa fornisce al
conducente adeguate istruzioni sulle norme di comportamento da
seguire nella guida, ai fini del rispetto della normativa sociale europea sui
tempi di guida e di riposo e sul corretto funzionamento del tachigrafo.
L’attestato di formazione vale 5 anni dalla data della sua emissione,
mentre il documento di istruzioni ha validità 1 anno a partire dalla firma
del conducente che lo ha ricevuto (con valore esclusivamente per
l’impresa che lo ha redatto e consegnato all’autista).
Va sottolineato come lo svolgimento dei corsi, per le imprese di autotrasporto,
non comporterà automaticamente l’efficacia esimente rispetto alla
sanzione per la corresponsabilità al datore di lavoro (ex art. 174 comma
14 CdS), ma servirà alle stesse imprese per dimostrare alle autorità di
controllo che le eventuali infrazioni, commesse dai propri autisti sul
mancato rispetto della normativa sui tempi di guida e di riposo e sul
funzionamento del cronotachigrafo, non potranno essere a loro attribuite,
poiché hanno fornito ai propri dipendenti gli strumenti di conoscenza e la
formazione necessaria. Pertanto la responsabilità sarà attribuibile al solo
dipendente per il mancato rispetto delle istruzioni e della formazione
ricevute.

Vi ricordiamo che la formazione sul crono potrà essere  finanziata contattandoci direttamente attraverso cliccando qui 

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    testo del decreto 

    Download “MIT_DISPOSIZIONI_IN_MATERIA_CORSI_FORMAZIONE_CRONOTACHIGRAFO_12DIC2016.pdf”

    MIT_DISPOSIZIONI_IN_MATERIA_CORSI_FORMAZIONE_CRONOTACHIGRAFO_12DIC2016.pdf – Scaricato 126 volte – 1,59 MB

    fonte Uominietrasporti

    News

    La “mancata formazione”  o meglio la disinformazione sui tempi di guida e riposo, spesso porta molti autisti ad essere sanzionati sulla strada da parte degli organi di controllo, ma sicuramente per tutte quelle aziende che vogliono viaggiare nella legalità, una formazione specifica eviterebbe di sostenere costi non preventivabili.

    Un buon 70% degli autisti, che oggi guidano mezzi per i quali ricade l’obbligo del cronotachigrafo, hanno “subìto” il regolamento 561/2006 e negli anni ci si è basati solo sul sentito dire, su gli altri fanno così, o peggio ancora ci si è data una propria interpretazione adeguandola alle proprie esigenze, e qui si sono inventati l’impossibile,  le ormai obsolete calamite, i telecomandi, gli interruttori, le schede taroccate o quella del collega e/o titolare ed in quest’ultimo caso era sceso poco prima, etc…

    La formazione è necessaria e fondamentale per la sicurezza stradale propria e degli altri, ad oggi, un buon 70% degli autisti non ha fatto una formazione adeguata sull’utilizzo dello strumento di controllo delle ore di guida e riposo, le aziende quando assumono dovrebbero chiedere altre alla patente di guida, oltre al CQC un attestato di formazione specifico sulle ore di guida e riposo.

    A tal proposito, anche il Ministero dei Trasporti, recependo la direttiva Europea 165/2014, vuole premiare le aziende che fanno vera formazione, andando a eliminare la sanzione relativa all’art. 174 comma 14, ma chiaramente tutto va documentato in modo corretto, non certamente con pseudo o falsi corsi, come è successo e purtroppo ancora succede con il rinnovo del CQC.

     

     

    News

    L’unione Europea ha pubblicato così come previsto dal regolamento Europeo 1071/2009 all’art. 6 paragfrafo 2 lettera b  un elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi relativi alla normativa comunitaria che vanno ad aggiungersi a quelli dell’allegato IV dello stesso regolamento.

    Allegato 4 regolamento europeo 1071/2009

    Allegato 4 regolamento europeo 1071/2009

    Il nuovo regolamento nell’allegato 1 raggruppa le varie tipologie di infrazioni gravi per la normativa comunitaria ed assegna ad ognuna di essa vari livelli di gravità:

    1. IG ( Infrazione grave)
    2. IMG (Infrazione molto grave)
    3. IPG (Infrazione più grave)
    tabella calcolo infrazioni e punteggio

    tabella calcolo infrazioni e punteggio

    Il regolamento verrà applicato a partire dal 1 gennaio 2017

    Download “regolamento-europeo-403-2016.pdf”

    regolamento-europeo-403-2016.pdf – Scaricato 192 volte – 457,29 KB

     

    News Tempi di guida e riposo

    Viste le numerosissime richieste pervenuteci dagli operatori del settore dell’autotrasporto professionale, con questo post cercheremo di spiegare la funzione “OUT OF SCOPE”, in modo semplice, sintetico ma completo…

    Le ultime Circolari Ministeriali sull’argomento hanno precisato che l’attività di guida svolta nelle aree private deve essere registrata manualmente su dei dischi per gli apparecchi cronotachigrafo analogico, mentre per gli apparecchi digitali deve essere utilizzata l’opzione “OUT OF SCOPE”. La funzione OUT del tachigrafo digitale non è obbligatoria, ma è facoltativa, ribadito che in area privata non si applicano le disposizioni del regolamento CE 561/2006 sui tempi di guida e pausa. Ciò vuol dire che in queste aree, ad esempio, non vanno conteggiate le ore di guida effettuate.
    Di contro, se l’autista svolge l’attività di guida ne deriva che sta svolgendo attività lavorativa.
    Giova precisare che:
    • L’autista impegnato in attività lavorativa non può essere considerato in riposo dal punto di vista dell’attività cronotachigrafica;
    • L’attività lavorativa in area privata va documentata per consentire le verifiche relative al rispetto dell’orario di lavoro (NON, quindi, di guida, riposo, etc. ai sensi del Reg. CE 561/2006).
    Quindi:
    • Se durante il movimento del mezzo in area privata è a bordo alla guida l’autista, questi deve tenere inserita la sua smartcard e impostare lo stato del cronotachigrafo in OUT;
    • Se durante il movimento del mezzo in area privata è a bordo alla guida un’altra persona (un addetto del terminal o del cantiere ad esempio) questi dovrà inserire la propria carta se ne è in possesso, utilizzando il cronotachigrafo sempre in modalità OUT;
    • Se durante il movimento del mezzo in area privata è a bordo alla guida un’altra persona non munita di smartcard (in area privata, va ricordato, può guidare anche una persona priva di patente), questi guiderà senza smartcard inserita nel cronotachigrafo ma dovrà ASSOLUTAMENTE avere l’accortezza di impostare lo stato del cronotachigrafo in modalità OUT. Verrà registrata l’anomalia di “Guida Senza Carta”, ma risulterà che è avvenuta in area privata. Si suggerisce di annotare su scontrino l’evento (almeno il luogo e, se possibile, l’ addetto che ha guidato il veicolo).
    • L’autista che torna a bordo dopo che il veicolo ha circolato in area privata e in modalità OUT, avendolo affidato a terzi, reinserirà la sua smartcard e memorizzerà il periodo di riposo o disponibilità prima di partire.
    Si fa notare che:
    • Estraendo la smartcard dal cronotachigrafo mentre è attiva la funzione OUT, quest’ultima si disattiva e il cronotachigrafo torna in modalità standard;
    • Inserendo una smartcard nel cronotachigrafo mentre è attiva la funzione OUT, quest’ultima si disattiva e il cronotachigrafo torna in modalità standard;
    • Tutti gli inserimenti/estrazioni di smartcard durante la funzione OUT richiedono di reimpostare nuovamente tale funzione  se si rimane in area privata.
    Le fonti normative a cui fare riferimento per quanto sopra sono le seguenti:
    1. Reg. CE 561/2006 e successivi : tempi di guida, pausa, riposo e loro deroghe e casi particolari
    2. Reg. CE 165/2014 e successivi : specifiche tecniche dell’apparato cronotachigrafico
    3. Direttiva 2002/15/CE recepita con D.Lgs. 234/2007 e successive: orario di lavoro
    4. Circ.Min Interno 300/A/6262/11/111/20/3 del 22/07/2011 e Circ.Min. Trasporti 17598 del 22/07/2011: campo di applicazione Reg.CE 561/2006 in area privata e obbligo del conducente di utilizzare la carta autista.
    5. Circ.Min.Lavoro 37/0002140/MA007.A001 del 05/10/2011 : ribadisce quanto precisato dai Min. dell’Interno e dei Trasporti.

    Come usarla sui tachigrafi digitali?

    La modalità può essere inserita in tutti i tachigrafi digitali VDO passando attraverso l’apposito menu: OK -> Entrata -> Veicolo -> OUT Inizio.
    Se la funzione è stata inserita correttamente, nella schermata principale del tachigrafo comparirà la dicitura “OUT”.
    Per rimuovere la funzione, accedere al menu: OK -> Entrata -> Veicolo -> OUT Fine.
    Facciamo ora qualche esempio:

    • Situazione 1: Il conducente entra in un cantiere all’interno del quale consegnerà il mezzo ad un addetto dell’impresa edile. Durante la permanenza in cantiere il conducente riposerà essendo presente un’area adatta.
    – L’autista entra in cantiere (area privata) e:
    Ferma il mezzo
    Possibilmente stampa uno scontrino della sua attività giornaliera per annotarvi sul retro l’inizio dell’attività in area privata (specificando il luogo e/o il nome del cantiere) e precisando che il mezzo viene consegnato ad un addetto del posto (se possibile meglio indicare il nominativo).
    Estrae la sua smartcard dal cronotachigrafo
    Mette il cronotachigrafo in OUT
    Consegna il mezzo all’addetto del posto
    – L’autista ha la sua smartcard con se e va ad effettuare il suo riposo nell’area dedicata
    – Il mezzo viene utilizzato all’interno dell’area privata (cantiere) e spostato dall’addetto del posto che non ha smartcard, per cui il cronotachigrafo registrerà l’anomalia “Guida senza carta” durante gli spostamenti, ma il tachigrafo rimane sempre in OUT.
    – Il mezzo viene riconsegnato all’autista che:
    Inserisce la sua smartcard (l’OUT si disattiva automaticamente appena inserita la smartcard)
    Memorizza manualmente nella sua smartcard l’attività di riposo che ha effettuato mentre il mezzo circolava all’interno dell’area privata (cantiere). In pratica, dopo l’inserimento della smartcard, dovrà rispondere “SI” alla richiesta “entrata aggiungi” in modo da memorizzare manualmente l’attività di riposo effettuata mentre la sua smartcard non era inserita nel cronotachigrafo.
    Esce dall’area privata (verificare sempre l’OUT sia effettivamente disattivato) e riprende il suo viaggio.

    • Situazione 2 : il conducente entra in un’area di carico/scarico privata all’interno della quale caricherà delle merci. Dovrà spostare più volte il mezzo quando il responsabile del terminal lo chiamerà a mano a mano che le varie partite di merci sono pronte. Durante l’attesa in piazzale cercherà di consumare almeno uno spezzone di pausa utile (15 minuti o più).
    – L’autista entra in piazzale (area privata) e:
    Ferma il mezzo
    Attiva sul tachigrafo l’OUT, lasciando inserita la sua smartcard.
    Spegne il mezzo verificando che il cronotachigrafo sia in stato “Riposo” (lettino) e si mette in attesa della chiamata per il carico.
    – Ad ogni spostamento :
    La pausa viene automaticamente interrotta. Va ricordato che anche l’accensione per la messa in moto interrompe la pausa (il cronotachigrafo va automaticamente in “Lavoro” identificato dal simbolo dei martelletti) a meno che (a mezzo fermo) non si intervenga manualmente per rimetterlo immediatamente in “Riposo” (lettino).
    Dopo ogni spostamento il conducente avrà cura di rimettere il cronotachigrafo in “Riposo” (lettino)
    – Terminate le operazioni di carico in piazzale:
    L’autista disattiva l’OUT sul cronotachigrafo (da non dimenticare !!!)
    Esce dall’area privata e riprende il suo viaggio.

    Tutti questi esempi vengono da esperienze nei corsi di formazione sui tempi di guida e riposo, effettuati sull’intero territorio nazionale dai nostri docenti.