Il Tribunale di Napoli, in un giudizio di opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso in favore di un sub-mittente che non avendo ottenuto il pagamento dal primo vettore, agiva direttamente nei confronti della mittente ai sensi dell’art. 7 ter D.Lgs. 2005/286, ha rigettato l’eccezione di legittimità costituzionale dell’indicata normativa concedendo, inoltre, la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto.
In particolare il Tribunale, aderendo alla tesi difensiva svolta dal sub-vettore, ha escluso che le norme introdotte con la legge di conversione del D.L.103/2010, tra cui il menzionato art.7 ter, siano assolutamente eterogenee, per oggetto e finalità, da quelle contenute nel decreto legge, concludendo nel senso che la questione di legittimità costituzionale sollevata, ancorché rilevante ai fini della decisione, non rivesta l’ulteriore carattere della non manifesta infondatezza.
Il Tribunale inoltre, ha ritenuto la questione manifestamente infondata anche alla luce della nuova disciplina della sub-vettura e dell’art.7 ter contenuta nella L.24.12.2014 n.190 che, infatti, non ha abrogato l’azione diretta.
In virtù dei principi espressi, il Tribunale di Napoli, nonostante il mittente eccepiva, tra l’altro, di non essere a conoscenza della sub-vezione e di aver già corrisposto il nolo del trasporto al primo vettore, in applicazione del principio della solidarietà passiva fissata dalla norma citata tra tutti i soggetti della filiera del trasporto, ha concesso la provvisoria esecuzione al D.I. opposto.
Il Giudice, in particolare ha accolto la tesi esposta dal sub-vettore secondo la quale il pagamento eseguito dalla mittente in favore del primo vettore, non lo libera nei suoi confronti, ma gli consente unicamente di agire in rivalsa nei confronti del primo vettore, propria parte contrattuale.
L’inciso contenuto nell’art. 7 ter :” fatta salva l’azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale”, del resto, si giustifica proprio perché il mittente o altro soggetto della filiera, pur se ha pagato il compenso alla propria parte contrattuale, nel caso di inadempimento di questi o di altro vettore della filiera, rimane esposto nei confronti del vettore finale.
In tal caso, dunque, è consentito al mittente di rivalersi nei confronti della propria parte contrattuale, primo vettore sub-mittente, inadempiente nei confronti del vettore finale, per recuperare il nolo a lui già pagato.
Diversamente l’azione di rivalsa non avrebbe alcuna ratio.
La sentenza in esame rappresenta solo uno dei tanti provvedimenti (D.I., ordinanze provvisoriamente esecutive ecc) emessi in questi anni dai giudici di merito che, in applicazione che in applicazione dell’art. 7 ter, hanno condannato i mittenti a pagare i noli in favore dei sub-vettori.”
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