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La nota dell’Agenzia delle Dogane, si è espressa in merito al recupero accise sui veicoli euro 2 che vengono dotati di FAP (filtro antiparticolato).

L’agenzia spiega che i veicoli appositamente equipaggiati con questi filtri :

Tali dispositivi consentono la riconducibilità alla categoria superiore solo quanto al parametro delle emissioni inquinanti, e quindi al fine di ovviare ai divieti di circolazione dei veicoli saltuariamente stabiliti per le città con più elevata densità di polveri sottili ma, non soddisfacendo gli altri requisiti richiesti (quali, ad esempio, i sistemi di sicurezza), non permettono la classificazione del mezzo di trasporto nella categoria diversa da quella originaria.
Attese le ragioni di natura tecnica sopradescritte, non sussistono nei casi in esame i presupposti legittimanti il riconoscimento del beneficio ai suddetti veicoli. A ciò in ogni caso va aggiunto che la tassatività delle condizioni di consumo fissate dalle disposizioni tributarie di cui in premessa per poter beneficiare dell’impiego agevolato non consente l’accesso a qualsivoglia fattispecie assimilata che non sia contemplata da norma espressa.

A tal proposito alla prossima scadenza per la richiesta del rimborso accise per il primo trimestre 2016, potranno accedere soli i veicoli che rispondono alle caratteristiche euro 3 o superiori.

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L’Agenzia delle Dogane ha fornito alcune indicazioni rispetto alle varie forme di titolarità giuridica dell’autoveicolo utilizzato per utilizzare il credito di imposta per le accise sul gasolio per autotrazione, poiché nella dichiarazione è necessario inserire il titolo giustificativo del possesso per ogni mezzo.

Nell’ipotesi del mezzo detenuto in proprietà non si pongono problemi, ma l’impresa di autotrasporto può utilizzare il mezzo a titolo di locazione finanziaria, acquisto con patto di riservato dominio o usufrutto (le figure negoziali ammesse sono quelle previste dalle norme specifiche di settore del trasporto merci).
La verifica del titolo di possesso indicato dall’esercente nella dichiarazione consente di individuare il reale utilizzatore dell’autoveicolo, unico soggetto legittimato a chiedere il rimborso, specifica l’Agenzia delle Dogane.

La possibilità di concedere ed utilizzare autoveicoli mediante comodato o locazione senza conducente è riservata ad imprese iscritte nell’Albo degli autotrasportatori che utilizzano i mezzi per il trasporto merci conto terzi. In entrambe tali ipotesi, per fruire del beneficio, è necessario che sia presente il contratto in forma scritta di comodato e/o locazione.
Nel caso del comodato, ad esempio, il titolo di disponibilità del veicolo potrà essere documentato da parte dell’utilizzatore del mezzo, dal contratto debitamente registrato e con l’esibizione della copia vistata della prescritta dichiarazione sostitutiva resa alla Motorizzazione. Analoga valutazione vale per taluni contratti (ad es. i c.d. nolo a freddo) dei quali viene segnalato l’utilizzo nella pratica commerciale per far fronte ad esigenze occasionali.
Con tali figure negoziali, funzionalmente riconducibili alla locazione senza conducente, l’attività di trasporto merci viene svolta mediante la messa a disposizione dei mezzi da parte di altro autotrasportatore per conto terzi, sul quale non gravano oneri di acquisto dei carburanti. Fermo restando le condizioni di ammissibilità fissate dalla disciplina della locazione senza conducente ed i requisiti di legittimazione per ottenere l’agevolazione, il riconoscimento del rimborso d’accisa può aver luogo a favore del reale utilizzatore dell’autoveicolo sempreché sia garantita l’esclusività del possesso degli autoveicoli nel periodo di utilizzo e che il contratto sia stato debitamente registrato. Al riguardo la circolare richiama l’attenzione sull’obbligatorietà della compilazione dei campi relativi alla data di inizio e di fine possesso ricompresi nel Quadro A-1 secondo le modalità riportate nella legenda della dichiarazione.
Non è consentita, invece, la cessione di autoveicoli a titolo di sublocazione o subcomodato.
Altra fattispecie è quella di autoveicoli  posseduti a titolo di locazione ex art. 84 CdS, il cui locatore ne ha la disponibilità in base ad un contratto di locazione finanziaria. In tal caso è necessario che ci sia il preventivo il consenso da parte dell’impresa di leasing proprietaria a concedere in locazione il mezzo. Infatti, le Dogane specificano che le finalità dei due contratti – quello di locazione finanziaria e quello di locazione – integrano autonome operazioni economiche non collegate tra loro. Il contratto di leasing ha lo scopo di finanziamento.

A seguito di tali chiarimenti, in merito ai tioli di possesso dei mezzi, è necessario l’aggiornamento del software predisposto per la compilazione della dichiarazione trimestrale di rimborso. In attesa della realizzazione di tale intervento, la circolare chiarisce che i soggetti interessati saranno tenuti ad indicare nel quadro A-1 della dichiarazione i titoli di possesso dell’autoveicolo ancora non configurati secondo il seguente criterio di redazione:  a) per indicare l’usufrutto, utilizzare la lettera A = Proprietà;  b) per indicare l’acquisto con patto di riservato dominio, utilizzare la lettera B= Locazione con facoltà di compera (leasing);  c) per indicare il comodato senza conducente, utilizzare la lettera C= Locazione senza conducente.
Nella circolare viene anche analizzata la fattispecie dei semirimorchi trainati da trattori stradali nella disponibilità di altra impresa. Si rinvia all’art.41, comma 3, della legge n. 298/1974 che rende possibile costituire complessi di veicoli (autoarticolati) nella disponibilità di differenti imprese consentendo all’impresa di trainare, oltreché i propri, anche i semirimorchi appartenenti ad altra impresa iscritta nell’albo. In tale quadro, va rilevato che lo strumento negoziale sotteso alla prestazione di traino dei semirimorchi si limita a disciplinare gli obblighi contrattuali delle parti per l’esecuzione del servizio di traino stesso. La titolarità della motrice/trattore rimane in capo all’impresa intestataria della carta di circolazione che esercita di fatto il possesso del veicolo sul quale viene consumato il gasolio agevolato. Quindi, in questa fattispecie, il proprietario dei semirimorchi trainati da altra impresa, non è legittimato a richiedere il rimborso dell’accisa.

Esercizio attività in forma consortile
Il Consorzio ha la titolarità della gestione del distributore privato di carburanti nonché l’acquisto del gasolio per autotrazione destinato al rifornimento dei suddetti mezzi di trasporto.  I soggetti beneficiari del credito di imposta,  sono sia i diversi soci consorziati, sia il consorzio medesimo. Ne consegue che ciascun consorziato ed il consorzio stesso devono presentare la propria dichiarazione trimestrale separatamente. Ai fini della compilazione della dichiarazione, nel Quadro A-1 ciascun consorziato indica il totale dei litri consumati riferito al numero delle fatture emesse dal consorzio per le forniture di gasolio, contenenti anche gli estremi della targa dell’autoveicolo rifornito. Il Consorzio nel riportare nel Quadro B della dichiarazione sottoscritta il totale dei litri fatturati di gasolio farà riferimento alle fatture emesse dal fornitore al consorzio stesso, esclusivo acquirente del prodotto agevolato, e ripartirà il predetto dato nel Quadro A-1 in termini di litri consumati da ciascuno dei propri mezzi riforniti. Tale ultimo calcolo ovviamente dovrà essere al netto del totale dei litri consumati già dichiarati dai singoli  consorziati, comprovabili dalle distinte fatture emesse dal consorzio.

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fonte trasporto-italia

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A seguito della verifica delle dichiarazioni presentate ai fini della riduzione dell’aliquota d’accisa sul gasolio per autotrazione, i funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Frosinone, hanno individuato alcune società per le quali si è proceduto, anche mediante controlli effettuati con accessi presso le sedi delle aziende, alla rivalutazione delle agevolazioni Continua a leggere