L’agente della riscossione non è abilitato alla notifica diretta della cartella di pagamento a mezzo posta in quanto gli unici soggetti che possono notificare la cartella con raccomandata a/r sono gli ufficiali della riscossione o gli altri soggetti a tanto abilitati (messi notificatori, messi comunali). Lo sostiene la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna – Bologna, nella sentenza 2005/8/2015 depositata il 12 ottobre scorso.
In estrema sintesi, la Ctr ha confermato la sentenza di primo grado emessa dalla Ctp di Rimini che aveva annullato alcuni avvisi di intimazione notificati da Equitalia, in quanto le relative sottostanti cartelle erano state notificate direttamente a mezzo posta dallo stesso agente della riscossione e non attraverso i soggetti a tanto abilitati dalla legge.
In buona sostanza, il ragionamento seguito dai giudici emiliani è stato incentrato sull’interpretazione letterale e storica dell’articolo 26 comma 1 del Dpr 602/73. La Ctr ha fatto così rilevare come solo nella vecchia formulazione l’invio diretto della cartella a mezzo raccomandata era prevista anche «da parte dell’esattore», ma che – a seguito dell’intervento normativo operato dell’articolo 12 del Dlgs 46/1999 – questo inciso è stato eliminato. Per questo motivo, a parere dei giudici emiliani, l’attuale formulazione contenuta nel secondo periodo del primo comma dell’articolo 26 interrompe ogni legame di continuità interpretativa insita nell’articolazione sequenziale delle disposizioni, che mirano a dare compiuta disciplina alle attività dei soggetti abilitati alla notificazione, con esclusione di ogni possibilità di notifica diretta da parte dell’agente della riscossione per il valore di atto sostanziale insito nella cartella.
La sentenza della Ctr di Bologna appare particolarmente interessante per gli addetti ai lavori in quanto rappresenta un orientamento, ancora presente a livello di qualche commissione di merito, che si pone in netto contrasto con quello delineato sul punto ormai da più di un anno dalla Cassazione (si veda «Il Sole 24 Ore» del 18 maggio 2015).
La Cassazione, infatti, con un orientamento risalente alla sentenza 6395/2014 e confermato nelle più recenti pronunce (sentenza 23182 del 12 novembre 2015 e ordinanza 21558 del 22 ottobre 2015, e in via incidentale anche dal Consiglio di Stato nella sentenza 2570 del 22 maggio 2015) ha affermato che in tema di riscossione delle imposte la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Questo in quanto la seconda parte del comma 1 dell’articolo 26 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso e all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati (ufficiali della riscossione, messi di notificazione abilitati, messi comunali).
È, per vero, quest’ultimo (ufficiale postale) a garantire – si legge nella sentenza 6395/2014 – dandone atto nell’avviso di ricevimento, che la notifica sia stata effettuata su istanza del soggetto legittimato, a prescindere da colui che gli abbia materialmente consegnato il plico, e che vi sia effettiva coincidenza tra il soggetto cui la cartella è destinata e quello cui, essa è, in concreto consegnata.
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