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La Camera dei deputati ha approvato le modifiche al disegno di Legge di Stabilità 2016. Il ddl, un unico articolo formato da 556 commi, contiene anche le disposizioni per il settore dell’autotrasporto che attuano i contenuti dell’accordo siglato dalle principali associazioni del settore con il Governo lo scorso 5 novembre.

Ora è previsto il passaggio al Senato che, presumibilmente, non apporterà modifiche significative.

Ecco le novità che riguardano l’autotrasporto:

–  Recupero delle accise sul gasolio ed esclusione dal beneficio per i veicoli di categoria ecologica euro 2 o inferiori: con la norma si evita l’eliminazione della misura, ma il beneficio non si potrà richiedere per i veicoli euro 2 e inferiori;

–  Contributi all’acquisto di mezzi di ultima generazione per l’autotrasporto merci e a favore del Tpl (commi 372 quater/sexies);

–  Iniziative per l’intermodalità marittima ferroviaria;

–  Riattivazione della sezione speciale per l’autotrasporto del fondo di garanzia per le pmi: il fondo era fermo da settembre dopo l’annuncio del Medio Credito Cooperativo sull’esaurimento delle risorse. Con la riattivazione le imprese potranno beneficiare di due importanti novità: l’estensione della garanzia diretta all’80% del finanziamento e l’utilizzo del fondo anche per garantire i finanziamenti della “Sabatini bis”;

–  Decontribuzione previdenziale nella misura dell’80%, per gli autisti utilizzati nei trasporti internazionali: la norma nasce con l’accordo del 5 novembre al fine di arginare il dumping delle imprese estere soprattutto dell’Est Europa. In via sperimentale, per tre anni, è previsto uno sgravio dell’80% sui contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro per gli autisti che per almeno 100 gg annui, sono stati utilizzati in servizi di trasporto internazionale sui veicoli muniti di tachigrafo digitale. La misura non si estende ai premi e ai contributi dovuti all’Inail.

–  Riordino delle deduzioni forfettarie delle spese non documentate per le trasferte delle imprese minori: il provvedimento elimina il criterio di divisione applicato fino ad oggi per le trasferte svolte fuori dal Comune di appartenenza dell’impresa.

–  Obbligo per i vettori di esibire la documentazione relativa al trasporto internazionale in corso di svolgimento: la norma era molto attesa perché è volta a sanzionare i vettori esteri che non forniscono una documentazione idonea a dimostrare il trasporto internazionale in svolgimento.
Ecco le sanzioni previste: una sanzione amministrativa da € 400 a € 1200 e il fermo del mezzo fino a quando questa prova non venga fornita e, in ogni caso, per non più di 60 gg; una sanzione amministrativa da 2.000 € a 6.000 € quando la documentazione di cui sopra non sia stata fornita o presenti delle irregolarità nella compilazione. Qualora ricorressero gli estremi per la contestazione, si applicheranno anche gli artt 44 e 46 della Legge 298/1974.
Si applicano inoltre le sanzioni dell’art. 46, commi primo e secondo della Legge 298/1974 se, a causa dell’assenza di questi documenti, diventi impossibile accertare la regolarità del trasporto internazionale oggetto del controllo. Per il pagamento si applica il meccanismo previsto per gli stranieri dall’art. 207 c.d.s, che prevede il versamento nelle mani dell’agente accertatore o, in mancanza, l’obbligo di prestare una cauzione a pena  del fermo del mezzo fino ad un massimo di 60 gg.

fonte trasporti-italia