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Affinché sia valida la multa per eccesso di velocità, accertata tramite autovelox, è necessario che la presenza del dispositivo sia stata preventivamente segnalata. È onere della pubblica amministrazione, in mancanza di attestazione fidefacente contenuta nel verbale, dimostrare la presenza del cartello di preavviso.
Inoltre, tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità devono essere sottoposte periodicamente a verifiche di funzionalità e taratura. In caso di contestazione circa l’affidabilità dell’apparecchio, il giudice dovrà accertare se le suddette verifiche siano state o meno predisposte.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nell’ordinanza n. 1661/2019 (qui sotto allegata) pronunciandosi sull’impugnazione di un automobilista che si era visto respingere la sua opposizione contro un verbale elevato nei suoi confronti.

Il caso

In particolare, l’uomo aveva contestato la mancanza del cartello di preavviso della rilevazione della velocità, non contenendo il verbale alcuna indicazione sul punto. Tuttavia, secondo il giudice a quo nessuna norma prevede che l’atto fornisca indicazioni circa la presenza del cartello di preavviso del dispositivo elettronico.
Ancora, è stato ritenuto infondato il motivo con cui l’opponente aveva eccepito la mancata indicazione in ordine alla taratura dell’apparecchio utilizzato: secondo i giudici di merito, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall’art. 142 C.d.S., non andrebbero sottoposti ai controlli previsti dalla legge istitutiva del sistema nazionale di taratura.

Autovelox: necessarie verifiche periodiche di funzionalità e taratura

Una conclusione ribaltata dalla Corte di Cassazione che si pronuncia a favore dell’automobilista. La Corte costituzionale, infatti, con la sentenza n. 113/2015, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285/1992 nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
Ne consegue che, in caso di contestazione circa l’affidabilità dell’apparecchio, come avvenuto nella specie, il giudice è tenuto ad accertare se l’apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura (Cass. n. 533 del 2018).
Ha errato, dunque, la sentenza impugnata a ritenere che spetta all’opponente fornire la prova del cattivo funzionamento dell’apparecchiatura elettronica, implicitamente escludendo la necessità di procedere in fatto alla relativa verifica.

Controllo elettronico della velocità e segnaletica di preavviso

Errata anche la conclusione sulla presenza del cartello di preavviso del dispositivo elettronico. Gli Ermellini rammentano che, ex art. 4 della L. n. 168/2002, da considerarsi norma imperativa, la P.A. proprietaria della strada è tenuta a dare idonea informazione dell’installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità, configurandosi, in difetto, l’illegittimità del relativo verbale di contestazione.
Tale norma non può essere considerata una priva di precettività, posto che la cogenza di tale previsione è desumibile anche dall’innesto successivo del comma 6-bis nel testo dell’art. 142 del C.d.S., ad opera dell’art. 3 del d.l. n. 117 del 2007, nonché da quanto stabilito dal successivo decreto attuativo del 15/8/2007.
Da tale complesso normativo, si evince che la preventiva segnalazione univoca e adeguata della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico e inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell’utenza stradale, la cui violazione, pertanto, non può non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità.
In definitiva, la validità della sanzione amministrativa irrogata per eccesso di velocità, accertato attraverso un dispositivo di rilevamento elettronico, è subordinata alla circostanza che la presenza di tale dispositivo sia stata preventivamente segnalata.

Autovelox: spetta alla P.A. dimostrare la presenza della segnaletica di preavviso

Tale necessità, tuttavia, non esige che la presenza della segnaletica di preventiva informazione sia anche indicata, a pena di nullità, nel verbale di contestazione: a condizione, però, che di tale segnaletica sia stata accertata o ammessa l’esistenza (Cass. n. 680 del 2011).
Dunque, se correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto non previsto da alcuna norma, primaria o secondaria, che il verbale di contestazione debba indicare la presenza del cartello di preavviso del dispositivo elettronico, ha invece sbagliato a onerare l’opponente della prova della violazione da parte dell’amministrazione delle procedure di accertamento quanto alla presenza del cartello di preavviso del dispositivo elettronico.
Il relativo onere probatorio, infatti, in mancanza di un’attestazione fidefacente al riguardo contenuta nel verbale, incombe sull’Amministrazione opposta, trattandosi di una condizione di legittimità della pretesa sanzionatoria.
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Se viene contestata l’affidabilità dell’autovelox, il giudice deve ordinare la verifica dell’apparecchio. È quanto stabilito dalla sezione Civile della Cassazione con ordinanza n. xxx/2018.

La vicenda

Un automobilista proponeva opposizione al verbale di accertamento dell’infrazione stradale per eccesso di velocità. Il giudice d’appello rigettava e l’uomo ricorreva per Cassazione, denunciando, tra le altre cose, l’erroneità del rito seguito nel giudizio di appello dell’affermazione del giudice, secondo cui non sarebbe obbligatoria la revisione e taratura periodica del sistema di rilevamento di velocità cd. Tutor.

 Autovelox: obbligo di taratura

La Cassazione, ribadisce innanzitutto, che il procedimento di opposizione a verbale di accertamento d’infrazione stradale è disciplinato, all’indomani del d.lgs. n. 150/2011, con il rito del lavoro.

Quanto alla doglianza, invece, sull‘affermazione del giudice d’appello, secondo cui non sarebbe obbligatoria la revisione e taratura periodica del sistema di rilevamento di velocità, la stessa è fondata.

La sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015, ricordano infatti gli Ermellini, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del codice della strada «nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura».

Pertanto, in presenza di “contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio – come avvenuto nl caso di specie – il giudice è tenuto ad accertare se l’apparecchio è stato o meno sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura”. In accoglimento di tale motivo, perciò, la sentenza è cassata con rinvio per un nuovo esame del motivo di appello concernente la verifica della funzionalità e taratura dell’apparecchio rilevatore della velocità.

fonte studiocataldi

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Se la taratura degli Autovelox non è verificata con periodicità, le multe per eccesso di velocità elevate utilizzando tali apparecchi possono essere impugnate per annullamento. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione.

Con la sentenza 9645/2016, pubblicata l’11 maggio, gli Ermellini hanno ripreso precedenti pronunciamenti, bacchettando le amministrazioni pubbliche che negli anni non si sono adeguate alle norme di legge e alle sentenze. La Seconda Sezione Civile ha chiarito che Autovelox e apparecchi similari devono essere sottoposti a verifica periodica della taratura e che in assenza di tali controlli le sanzioni elevate non sono valide. Le tarature devono essere documentabili dalle amministrazioni che hanno in gestione gli apparecchi.

Nel dispositivo della sentenza (Presidente Petitti, Relatore Oricchio) si critica la “palese irragionevolezza di un sistema e di una Amministrazione, che… finirebbe per concretizzare, in pratica, un incredibile risultato: quello per cui una qualunque bilancia di un mercato rionale è soggetta a periodica verifica della taratura, nel mentre non lo è una complessa apparecchiatura, come quella per la verifica della velocità, che svolge un accertamento irrepetibile e fonte di gravi conseguenze per il cittadino proprietario e/o conducente di veicolo”.

Nella sentenza in oggetto, che ha accolto il ricorso di un automobilista multato, cancellandone la sanzione, da piazza Cavour sottolineano che “deve ritenersi affermato il principio che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità”.

fonte ansa

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Gran parte delle multe con autovelox potrebbero essere annullate per via della cartellonistica stradale, non correttamente predisposta dai Comuni. A mettere gli automobilisti sul piede di guerra è una recente sentenza del Giudice di Pace di Taranto  che annulla una multa per eccesso di velocità per un “vizio di forma” che potrebbe estendersi a gran parte delle contravvenzioni elevate su tutto lo stivale. Procediamo con ordine.

La presenza dell’autovelox deve essere segnalata almeno 400 metri prima dell’apparecchio attraverso apposita cartellonistica stradale (tale limite, benché non indicato dalla legge, è stato precisato dal Ministero degli Interni). È necessaria, dunque, la presenza di un cartello stradale che avvisi gli automobilisti del rilevamento elettronico della velocità.

Dall’altro lato la legge consente che, su determinate tratte di strada, la presenza dell’autovelox non debba essere necessariamente presidiata dalla pattuglia che, pertanto, non è neanche tenuta alla contestazione immediata della multa fermando, sul momento, il trasgressore. Quest’ultimo dunque riceverà a casa, successivamente e per posta, la contravvenzione (è la cosiddetta “contestazione differita”). Ciò avviene sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali individuate dalla legge e sugli altri tratti di strada individuati appositamente dal Prefetto con apposito decreto.

Ebbene, in tali casi, non è sufficiente che il cartello mobile riporti soltanto “Attenzione, velocità controllata con dispositivo elettronico”, poiché questo tipo di cartello può essere sufficiente nell’ipotesi di contestazione “immediata”, ma nell’ipotesi di contestazione differita, sullo stesso segnale deve essere inserita quantomeno la specificazione aggiuntiva “e con esonero della contestazione immediata, come da decreto Pref. di ….”.

Come deve essere la segnaletica

È stato, del resto, lo stesso Ministero dei Trasporti (Con D.M. in data 15.08.2007, in riferimento all’attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione) a precisare, tra l’altro che “… per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli che… devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l’iscrizione “controllo elettronico della velocita” oppure “rilevamento elettronico della velocita“, eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell’organo di polizia stradale che attua il controllo.

“La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.”

Da quanto sopra precisato dal Ministero è evidente che la postazione del rilevamento deve essere preceduto da tutta una segnalazione necessaria sia per evitare l’effetto “sorpresa” con il rischio di frenature improvvise che possono mettere in pericolo la sicurezza della circolazione, sia per una funzione educativa, come avviene per esempio in Spagna con l’installazione di una segnaletica evidenziata con grandi cartelli luminosi, che indicano all’istante la velocità rilevata al passaggio del veicolo.”

fonte laleggepertutti.it

 

la sentenza 

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