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Un’ordinanza del Tribunale di S.M. Capua Vetere molto interessante, in materia di responsabilità solidale del mittente.
Si tratta di una fattispecie particolare in cui il mittente di un trasporto estero, cui il sub-vettore aveva chiesto il pagamento dei noli non corrisposti dal primo vettore, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, per aver stipulato un contratto con clausola Ex Works (costo del trasporto a carico del destinatario) e la nullità del contratto di sub-vezione non autorizzato, ai sensi dell’art.6-ter d.lgs. 286/2005.
Il Tribunale, aderendo alla tesi del sub-vettore, rappresentato dall’avvocato Pasquale Bonanni del foro di Napoli, ha rigettato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva e cosa più importante, quella di nullità della sub-vezione evidenziando, in ogni caso, che l’art.6-ter espressamente fa salvo il compenso del vettore che ha eseguito il trasporto.
Il Tribunale, dunque, ha concesso la provvisoria esecuzione al D.I. in favore del sub-vettore.
Il provvedimento, consultabile presso la nostra segretaria, è disponibile per gli associati . Non è l’unico risultato dei nostri legali. Recentemente anche lo studio Rizzi De Cillis di Barletta ha ottenuto risultati eccezionali a favore di una categoria che ormai può fare riferimento quasi esclusivamente alla professionalità dei legali della federazione che caparbiamente e con ottimi risultati continuano a portare a “casa” provvedimenti a favore degli autotrasportatori e dei quali la PMIA ne è orgogliosa.

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Riceviamo dall’avvocato Pasquale Bonanni del Foro di Napoli, (uno degli Avvocati della PMIA insieme allo studio Rizzi De Cillis ed altri) e che riteniamo utile pubblicare, il suo parere all’alba del rispolvero dei COSTI MINIMI per la sicurezza.
L’Antitrust promuove i nuovi costi minimi
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, investita dal MIT ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/90, ha espresso parere favorevole alla nuova impostazione metodologica proposta per la definizione dei costi indicativi di riferimento dell’autotrasporto di cui all’art.1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
“L’Autorità – si legge nel bollettino settimanale dell’Antitrust del 14.04.2020 – ha valutato nel complesso positivamente l’impostazione metodologica del nuovo schema sottoposto dal Ministero, in quanto suscettibile di mantenere sufficienti spazi per il confronto competitivo tra le imprese di autotrasporto nella definizione dei rispettivi prezzi. Infatti, la previsione di quattro grandi categorie di costi non appare suscettibile di fornire alle imprese elementi di costo prestabiliti con eccessivo dettaglio, consentendo alle stesse di muoversi in uno spazio di offerta esteso, come tale rispettoso della autonomia negoziale. Perché ciò avvenga, è tuttavia necessario che i valori di riferimento siano definiti in misura sufficientemente ampia sulla base di forcelle che tengano conto di un valore minimo e un valore massimo, a seguito di valutazioni oggettive. A tale proposito, s’intende che la definizione dei suddetti valori potrà anche avvenire a cura di un soggetto terzo, purché esso sia a tutti gli effetti indipendente e professionalmente idoneo”. Sembra, dunque, come auspicato dai protagonisti del settore, che i “costi minimi” dell’autotrasporto torneranno, anche se in una versione diversa da quella che è stata abbandonata dopo la nota sentenza della Corte di Giustizia Europea del 04.09.2014.
Il nuovo metodo predisposto Ministero prevede innanzitutto una precisa distinzione dei veicoli, cui verranno applicati i costi dell’autotrasporto, in quattro classi, rispettivamente: a) fino a 3,5 ton, (b) tra 3,5 e 12 ton, (c) tra 12 e 26 ton, (d) oltre 26 ton.
Il MIT, inoltre, individua quattro categorie di costi:
1) veicolo a motore + rimorchio/semirimorchio (voce comprensiva di: acquisto, manutenzione, revisione, pneumatici, bollo e assicurazione);
2) ammortamento veicolo a motore (3-6 anni) + rimorchio/semirimorchio (8-12 anni);
3) lavoro (voce comprensiva di stipendio, trasferte e straordinari);
4) energia (voce comprensiva delle diverse possibilità di
alimentazione).
Lo studio per determinare in maniera oggettiva l’ammontare dei costi indicativi, però, verrà affidato dal Ministero a un soggetto terzo, mediante evidenza pubblica.
Qui iniziano le criticità. Com’è noto uno, dei motivi che indusse la Corte di Giustizia a bocciare i costi minimi, era dato dal fatto che gli stessi fossero fissati da un soggetto terzo (l’Osservatorio dell’Autotrasporto), i cui membri non garantivano il rispetto della terzietà necessaria affinché si potessero adottare decisioni in materia di prezzi, derogative del principio della libertà d’iniziativa economica e di libera concorrenza. Non è un caso che, con riferimento alle tabelle ministeriale determinative dei costi minimi, la Corte di Giustizia, con l’ordinanza del 21.06.2016, affermava:” L’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, in forza della quale il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi non può essere inferiore a costi minimi d’esercizio determinati da un’amministrazione nazionale”.
La Corte, dunque, con tale ultima decisione affermava che la normativa introdotta con l’art.83 bis allora in vigore, era pienamente compatibile con quella comunitaria, per quel che concerne le delibere adottate dal Ministero, proprio perché provenienti non da un organismo rappresentativo delle associazioni di categoria, bensì dallo Stato. Alla luce di tali considerazioni sarebbe auspicabile, al fine di dirimere ogni possibile fonte di conflitto, che il MIT provveda direttamente alla determinazione dei costi di riferimento.
Ad ogni buon conto, salutiamo con fiducia il parere favorevole dell’antitrust.
Avv. Pasquale Bonanni
Avv. Brunella Annunziata