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Autostrasportatore di 48 anni è stato denunciato e sanzionato per aver manomesso i controlli del proprio mezzo, a danno della sicurezza stradale. La vicenda, secondo quanto riportano fonti della stampa locale, ha avuto origine nei giorni scorsi, durante un normale controllo alla circolazione dei mezzi pesanti in prossimità dell’Interporto di Bentivoglio.

L’autotrasportatore, un cittadino ucraino impiegato in una azienda di trasporti residente nel salernitano, avrebbe manomesso il cronotachigrafo, la scatola nera che registra tempi di guida, velocità e riposo del conducente, che per legge deve essere montata sui mezzi e sincronizzata in tempo reale durante la marcia.

Agli agenti è subito saltato all’occhio che i tempi indicati di riposo non potevano essere veritieri. Dopo alcune verifiche sul mezzo da parte di un tecnico la conferma: la scatola nera era stata alterata. immediata la sanzione per l’autista, così come la sospensione per due mesi della patente, L’uomo dovrà anche vedersela ora con una denuncia PENALE per omissione dolosa di cautele per infortuni sul lavoro.

fonte bolognatoday

 

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Nel pomeriggio del 18 gennaio, nell’ambito dei servizi di vigilanza posti in essere sulla rete viaria provinciale, una pattuglia della polizia stradale di Macerata ha proceduto al controllo di un autoarticolato con targhe rumene, condotto da un autista di nazionalità turca, che stava viaggiando ad una velocità eccessivamente sostenuta lungo la superstrada.

Dai primi accertamenti effettuati, tramite il cronotachigrafo di tipo digitale (strumento che registra tutte le attività del conducente), il personale operante ha accertato che l’autista aveva superato di oltre 20 km/h il limite di velocità previsto su quel tratto di strada per quel tipo di veicolo. Successivamente, gli operatori della polizia stradale hanno passato al setaccio, in maniera più approfondita, le registrazioni relative alle attività svolte dal medesimo conducente nelle ore precedenti al controllo, con particolare riferimento all’alternanza dei periodi di riposo e di guida.

L’accertamento, incrociato con i dati ottenuti in tempo reale dalla Società Autostrade, relativamente agli orari di transito nei caselli, ha consentito di acclarare palesi incongruenze, che hanno subito fatto sospettare manomissioni del dispositivo tachigrafo, volte a falsarne le registrazioni. Per una compiuta e definitiva verifica tecnica, il mezzo è stato scortato presso una officina specializzata nel controllo e la taratura di tali apparecchi. Qui, gli operatori della polizia stradale, con l’ausilio del personale tecnico della citata officina, hanno riscontrato la “magnetizzazione” del sensore del cronotachigrafo.

A questo punto, l’autista ha ammesso di aver utilizzato una calamita per falsare le registrazioni e far risultare che stava riposando nelle ore in cui, invece, era alla guida, mostrando agli operanti il modo in cui compiva tale operazione. Nei confronti del conducente sono state quindi applicate sanzioni amministrative pecuniarie per un totale di oltre duemila euro; la patente di guida è stata ritirata e l’autoarticolato è stato posto in regime di fermo amministrativo.

 

fonte picchionews

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La Cassazione, con la sentenza n. 13937/2017 del 9 marzo (depositata il 22 marzo), conferma la rilevanza penale della manomissione del tachigrafo, giudicandola una rimozione delle tutele finalizzate alla sicurezza dei lavoratori, così come previsto dall’art. 437 codice penale.
E questo dimostra come si stia formando un orientamento preciso, che sicuramente finirà per influenzare le decisioni anche dei giudici ordinari.
Fino a oggi, infatti, la manomissione era molto spesso considerata un reato penale dalla polizia stradale, ma poi quando questa inviava gli atti alla magistratura, nella quasi totalità dei casi il giudice delle indagini preliminari concludeva per il non luogo a procedere in quanto non considerava il fatto in questione come un reato.
Anche nel caso sottoposto al giudizio della Cassazione era avvenuta una cosa analoga. Anche qui cioè il Gip di Asti aveva deciso per il non luogo a procedere in quanto la circostanza è già sanzionata dall’art. 179 codice della strada. In appello però il procuratore della Repubblica notava un evidente contraddizione in questa decisione: l’imputato, nel processo in questione, era il titolare di un’azienda di autotrasporto piemontese (Rosso srl), al quale in ogni caso non può applicarsi l’art. 179 cds.
La sanzione di questo articolo, infatti, colpisce esclusivamente chi «circola» o «il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto… che mette in circolazione» un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o con «cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante», punendoli anche se non sono autori della manomissione, a differenza della norma penale.
Ed è proprio questa una delle differenze con cui la Cassazione tiene distinte nella sentenza le due ipotesi: la sanzione da codice della strada e il reato penale.
Per la precisione il reato consiste semplicemente nel porre in pericolo, mediante l’alterazione di uno strumento, la sicurezza dei lavoratori, vale a dire i conducenti del veicolo o, come aggiunge la stessa Corte citando una precedente sentenza, «persone gravitanti attorno all’ambiente di lavoro» (Sez. 1, Sentenza n. 18168 del 20/01/2016), vale a dire nel nostro caso altri utenti della strada.
Se poi effettivamente si dovesse verificare un incidente, questa circostanza è considerata dalla legge come un’aggravante. Le finalità di tutela dell’art. 437 cod. pen. esprimono quindi una specificità propria, non sovrapponibile a quelle del codice della strada.
E quindi anche rispetto al caso in questione va ripetuto il processo, perché la decisione di non luogo a procedere era sbagliata. Infine, va segnalato che nel dispositivo della sentenza, oltre alla manomissione del tachigrafo, compare come ipotesi di rimozione di tutele finalizzate alla sicurezza sul lavoro, anche la manomissione del limitatore di velocità.
Quindi, anche questa dovrebbe essere considerato un reato penale.
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La denuncia penale da parte delle forze di polizia di fronte a un tachigrafo
manomesso, in applicazione dell’art. 437 C.P.P. (“Rimozione dolosa di
strumenti finalizzati alla sicurezza sul lavoro”), sta diventando una pratica
sempre più frequente. Non ultima quella di Tarquinia, sull’autostrada che conduce a Civitavecchia, quando una pattuglia della Polizia Stradale al controllo di un mezzo ha scoperto che se pur viaggiando risultava a riposo.

Subito è scattata la denuncia, la sospensione della patente ed una multa di 1960€.

 

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Le Procure di mezza Italia, negli ultimi tempi hanno il loro ben da fare, per le denunce che stanno pervenendo da parte della Polizia Stradale, sulla manomissione del Cronotachigrafo, sia esso analogico che digitale.

Le denunce sono quelle relative all’attentato alla sicurezza e truffa, infatti il taroccamento dei dati cronotachigrafici, attraverso l’utilizzo di calamite, pulsanti, telecomandi, impediscono al personale che effettua il controllo di verificare, i reali tempi di guida e riposo

Il tachigrafo è un dispositivo che registra il periodo di guida, interruzioni e periodi di riposo, nonché i periodi di disponibilità e di altre mansioni svolte da un conducente. Lo scopo del tachigrafo è di:

  • controllare la conformità del conducente alle norme in vigore;
  • monitorare i tempi di guida dei conducenti professionali al fine di evitare l’affaticamento;
  • garantire la concorrenza leale e la sicurezza stradale.

Ecco perché i reati che vengono contestati sono molteplici, inoltre se a commettere questi reati è il titolare dell’azienda nonché gestore dei trasporti (ex preposto), tutto questo fa perdere l’onorabilità, quindi l’azienda non può proseguire l’attività e dovrà chiudere.

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Un autotrasportatore di Lecco è stato multato a Ravenna dalla polizia municipale per 1.700 euro e si è visto ritirare la patente di guida per aver alterato il cronotachigrafo, l’apparecchiatura che registra le ore di guida e di riposo imposte per legge ai conducenti di mezzi pesanti e autobus. Nella circostanza è emerso infatti che l’uomo, fermato in via Canale Magni, nel corso di servizi programmati di controllo sull’autotrasporto attuati dall’ufficio Emergenza e Sicurezza Stradale, aveva installato un potente magnete sul bulbo del cambio, trasmettitore dei dati, in modo da falsare le registrazioni di guida.

Con ausilio di police controller gli agenti hanno verificato che l’autista risultava in riposo quando invece stava circolando. Insospettiti da tale anomalia, hanno quindi effettuato un’ispezione più accurata del veicolo, scoprendo l’espediente utilizzato dal camionista. Lo stesso conducente, posto di fronte all’evidenza, ammetteva di aver posizionato lui la calamita e di non aver fatto in tempo a rimuoverla prima dei controlli.

Forse non tutti sanno che oltre al fatto di ingannare gli organi di controllo, l’applicazione della calamita comporta anche problemi sulla sicurezza inibendo il funzionamento dell’ABS, oltre ad altre anomalie all’intero sistema (anche dopo averla tolta)

fonte ravvennaedintorni

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La giustizia italiana è fatta a macchie. Così un trasportatore fermato in un territorio può essere condannato per un comportamento che altrove, invece, non viene giudicato punibile. Il caso esemplare che si reitera con una certa puntualità riguarda l’alterazione o la manomissione del tachigrafo: molto spesso gli agenti della polizia stradale che si trovano di fronte un autista che circola dopo aver inibito il funzionamento dello strumento che serve a registrare i tempi di guida e di riposo lo puniscono con la sanzione amministrativa (molto salata!) prevista dall’art. 179 del Codice della Strada, alla quale aggiungono anche quella penale contenuta nell’art. 437, relativa alla manomissione di equipaggiamenti finalizzati a salvaguardare la sicurezza sul lavoro. A quel punto, poi, devono sottoporre questo capo di imputazione a un giudice. E qui come detto la giustizia risponde in maniera assolutamente diversificata.

Facciamo qualche esempio. Il Tribunale di Brescia nello scorso febbraio 2015 davanti a un caso come quello ipotizzato (nella fattispecie si trattava dell’utilizzo della calamita per interrompere le registrazioni del tachigrafo) ha assolto l’autista perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La giustificazione è lineare: quando uno stesso fatto – com’è appunto la manomissione del tachigrafo – viene punito da una disposizione penale e da una che prevede una sanzione amministrativa, si applica, sulla base dell’art. 9 della legge 24novembre 1981 n. 689, la disposizione speciale. E speciale, in tal caso, va intesa la norma del codice della strada.

Molto simile la posizione del Tribunale di Treviso, che nel novembre 2013 ha ribadito come la disposizione di cui all’art. 179 comma 2 del codice della strada deve ritenersi speciale rispetto a quella di cui all’art. 437 codice penale. Di conseguenza, se si considera il tachigrafo come un apparecchio destinato a prevenire infortuni sul lavoro (e su questo il tribunale solleva qualche perplessità (testualmente dice: “se ne potrebbe discutere”), “chi circola con il cronotachigrafo dopo averlo alterato in modo da impedirne il funzionamento,risponde solo della violazione amministrativa prevista dal codice della strada e non del delitto di cui all’art. 437 del codice penale.

Tutto chiaro, quindi? Neanche per sogno. Perché se ci si sposta un po’ (ma in fondo neppure tanto) e si approda a Cremona le conclusioni del Tribunale viaggiano in direzione completamente opposta. In questo caso, infatti, malgrado la vicenda sottoposta al giudizio del Tribunale fosse praticamente identica (di diverso, se proprio si volesse sottilizzare, c’era un telecomando che governava una centralina elettronica che inibiva il funzionamento del tachigrafo), veniva stabilita la responsabilità penale sia dell’autista sia dell’amministratore delegato dell’azienda di cui questi era dipendente, in quanto – si spiegava nella sentenza –  “la contravvenzione di cui all’art. 179 secondo comma codice della strada non esaurisce la tutela dei beni giuridici messi in pericolo dall’alterazione del cronotachigrafo. Infatti il sofisticato congegno montato sull’autoarticolato, azionabile mediante un telecomando abbinato ad una seconda scheda elettronica appositamente inserita, interrompeva non solo il flusso dei dati alla centralina del cronotachigrafo, ma impediva il funzionamento regolare del limitatore di velocità e dell’impianto frenante abs (anti block system) del mezzo. Di conseguenza esso, in particolare a velocità elevata e durante manovre di emergenza, diventava pericoloso per la sicurezza di chi lo conduceva e ovviamente di tutti gli utenti della strada”. E un dispositivo tale veniva giudicato capace di “realizzare condizioni lesive del diritto allo svolgimento del lavoro in condizioni di sicurezza del conducente e di terzi”.

In pratica a rendere incapace l’art. 179 del codice della strada a diventare speciale rispetto all’art. 437 del codice penale era soprattutto la tipologia dell’alterazione, molto più sofisticata e quindi capace di condizionare negativamente altri dispositivi di sicurezza del veicolo (limitatore e abs) e quindi impossibile da restringere al solo perimetro della manomissione del tachigrafo. Come a dire: con una banale calamita, almeno dal punto di vista penale, l’avrebbe fatta franca. O no?

fonte uominietrasporti

Cronotarocco News

I controlli sono sempre più approfonditi e incessanti, negli ultimi giorni il record stabilito dalla Polstrada di Grosseto ha permesso di scoprire 13 camionisti che viaggiavano con l’ormai obsoleta calamita o con particolari congegni (di nuova generazione) per nascondere le ore di guida e risultare così a riposo mentre si percorreva tranquillamente la strada a 80-90 km/h.

In qualche caso l’apparecchio è stato messo in funzione alla vista della pattuglia e dai dati controllati dal Police Controller è risultata un’accelerazione che neppure in Ferrari possono immaginare, da 0 a 90km/h in meno di 1 secondo (25 metri al secondo percorsi)… probabilmente presto vedremo qualche autista assunto in presso qualche team di Formula 1 per l’importante scoperta.

fonte trasportoeuropa