I soggetti autorizzati all’esame dei registri di servizio, dei dischi cronotachigrafi e dei dati dei cronotachigrafi digitali non sono solo i soggetti di cui al Codice della strada, ma anche i funzionari titolari del controllo delle condizioni di lavoro.
L’accertamento del rispetto dei limiti temporali dell’orario di lavoro risponde, infatti, alla duplice esigenza di garantire la sicurezza della circolazione e la tutela del lavoratore
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI CIVILE-2
sentenza 12 ottobre 2016, n. 20594
La Direzione provinciali del lavoro di Brescia propone ricorso per cassazione contro C. M. controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Brescia che ha annullando il verbale di accertamento affermando l’incompetenza della Direzione provinciale-Ispettorato del Lavoro all’irrogazione delle sanzioni relative alla violazione dell’art. 174 cds a seguito dell’esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi installati sull’autoveicolo, attesa, in linea col principio di stretta legalità delle sanzioni amministrative, la individuazione in termini tassativi dei soggetti legittimati ad irrogare le sanzioni a violazioni del cds.
Parte ricorrente denunzia violazione degli artt, 12 e 174 commi 2, 3 e 11 cds e dei Reg. CEE 561/2006 3280/85
Ciò premesso si osserva:
L’esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi finalizzato all’accertamento che siano rispettati i limiti temporali dell’orario di lavoro risponde alla duplice esigenza di garantire la sicurezza della circolazione e la tutela del lavoratore.
I soggetti preposti a tale verifica sono sia quelli normalmente indicati dal cds in ordine alla sicurezza della circolazione sia quelli funzionalmente titolari del controllo delle condizioni di lavoro con la conseguenza che l’accertatore è legittimato alle relative contestazioni.
La contestazione, come accertata e non sostanzialmente contestata, attiene a profili che riguardano sia la tutela del lavoratore che quella della pubblica incolumità e della sicurezza della circolazione per cui il relativo accertamento è prerogativa di tutti gli organi che, nell’ambito delle rispettive competenze, sono preposti a specifiche funzioni il tutto nel quadro costituzionalmente previsto del buon andamento della pubblica amministrazione, anche in relazione alle competenze degli Ispettori del lavoro riconosciute, sulla scorta della legislazione vigente, dalla giurisprudenza di legitimità, Cass. 7.5.2003, n. 13304).
Va al riguardo osservato che, nell’ambito delle rispettive attribuzioni i componenti della LIPU, se nominati guardie particolari ex art. 133 TULPS ( Cass. 16.12.1997, n. 157), gli ispettori delle Poste (Cass. 19.5.1990) e gli ispettori dell’Enel (Cass. 12.2.1985) sono considerati agenti di PS ed autorizzati ai relativi controlli. In definitiva il ricorso va accolto con la cassazione ed il rinvio atteso il dichiarato assorbimento dell’esame delle ulteriori questioni.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza e rinvia al Tribunale di Brescia, in persona di altro Magistrato anche per le spese.