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L’avvocato Pasquale Bonanni del Foro di Napoli, da anni in trincea per la difesa dei diritti degli autotrasportatori ci invia una nota davvero importante ed interessante sulla responsabilità del destinatario per il pagamento del “Nolo”; infatti il  Tribunale di Nola con sentenza del 25.01.2016, ha affermato il principio, costantemente espresso dalla giurisprudenza, secondo cui :” nel contratto di trasporto, il destinatario, con la ricezione della merce, subentra al mittente nell’obbligo di pagare al vettore, a prescindere dall’esistenza di una clausola di porto assegnato”.

Nel caso in esame, il vettore non avendo ricevuto, dal mittente, il pagamento del nolo per i trasporti eseguiti, aveva agito in giudizio direttamente nei confronti del destinatario della merce e il Tribunale di Nola, in accoglimento della domanda, ha espresso il principio suindicato.

Al riguardo va osservato che ai sensi del combinato disposto degli art. 1689, 1692 e 1510 c.c., ( e anche dall’art.13 della Convenzione CMR per i trasporti internazionali), il destinatario, dal momento in cui richiede la consegna delle merci, , subentra “ipso iure” al mittente non soltanto “nei diritti nascenti dal contratto di trasporto”, ma altresì, come si ricava anche dalla lettera dell’art.1689 comma 2° c.c., nell’obbligo di pagare al vettore i crediti derivanti dal trasporto” e, quindi, in primo luogo, il corrispettivo del trasporto ((Cassazione civile sez. III 20 agosto 2013 n. 19225; Cass. Civile sez. III, 01 dicembre 2003, n.18300; Cass. Civile, sentenza 16/12/2003 n.19298 e Trib. Torino, sez.III, 1 agosto 2007).

Né modifica la posizione del vettore, in quanto a lui non opponibile, un’eventuale patto tra il destinatario compratore e il venditore circa la definitiva incidenza su quest’ultimo, nei rapporti interni, delle spese di trasporto, in deroga all’art.1510 II° comma c.c.

L’eventuale accordo tra il destinatario e il mittente sul prezzo del trasporto, infatti, non è vincolante nei confronti del vettore o del sub-vettore, il quale può esigere il corrispettivo dal destinatario.

L’orientamento indicato, più volte confermato dalla giurisprudenza, costituisce un’ulteriore salvaguardia a garanzia del vettore, per il recupero del nolo del trasporto, in aggiunta alla tutela prevista dall’art.7 ter D.Lgs. 286/2005 che ha introdotto, in favore del vettore, il principio della responsabilità solidale di tutti i soggetti della filiera del trasporto, per il pagamento del nolo.

Avv. Pasquale Bonanni

fonte trasportinforma.it