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Con l’entrata in vigore della legge di stabilità 190/2014 la non presenza a bordo del veicolo del contratto scritto è individuabile una violazione in base all’art. 7 della legge 286/2005 che dal comma 3 al comma 6 recita quanto segue:

Art. 7

…. 3. In presenza di un contratto di trasporto di merci su strada stipulato in forma scritta, laddove il conducente del veicolo con il quale e’ stato effettuato il trasporto abbia violato le norme sulla sicurezza della circolazione stradale, di cui al comma 6, il vettore, il  committente, nonche’ il caricatore ed il proprietario delle merci oggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni al conducente in merito alla riconsegna delle stesse, sono obbligati in concorso con lo stesso conducente, ai sensi dell’articolo 197 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, qualora le modalita’ di esecuzione della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate, e la loro responsabilita’, nei limiti e con le modalita’ fissati dal presente decreto legislativo, sia accertata dagli organi preposti all’espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Sono nulli e privi di effetti gli atti ed i comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente, al caricatore ed al proprietario della merce in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione.

4. Quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell’articolo 5, in caso di accertato superamento, da parte del conducente del veicolo con cui e’ stato effettuato il trasporto, dei limiti di velocita’ di cui all’articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o di mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all’articolo 174 dello stesso decreto legislativo, a richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni, il committente, o, in mancanza, il vettore, sono tenuti a produrre la documentazione dalla quale risulti la compatibilita’ delle istruzioni trasmesse al vettore medesimo in merito alla esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui e’ stata accertata la violazione. Qualora non venga fornita tale documentazione, il vettore ed il committente sono sempre obbligati in concorso con l’autore della violazione.

5. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza sociale, quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell’articolo 5, il committente e’ tenuto ad acquisire la fotocopia della carta di circolazione del veicolo adibito al trasporto e la dichiarazione, sottoscritta dal vettore, circa la regolarita’ dell’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori, nonche’ dell’esercizio dell’attivita’ di autotrasporto e degli eventuali servizi accessori. Qualora non sia stata acquisita tale documentazione, al committente e’ sempre applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui  all’articolo 26, comma 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni.

6. Ai fini dell’accertamento della responsabilita’ di cui ai commi da 1 a 5, sono rilevanti le violazioni delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, inerenti la sicurezza della circolazione:
a) articolo 61 (sagoma limite);
b) articolo 62 (massa limite);
c) articolo 142 (limiti di velocita);
d) articolo 164 (sistemazione del carico sui veicoli);
e) articolo 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi), anche nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dello stesso articolo;
f) articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose).

A tal proposito, mentre con la presenza della scheda di trasporto, la quale esauriva il suo compito nell’arco della presa e riconsegna delle merci, oggi con la sua abolizione in caso di controllo gli agenti possono (art. 180 cds) chiedere attraverso raccomandata di fornire contratto  scritto o eventuali istruzioni scritte, pena applicazione articolo 180 comma 8°, per tutte le violazioni previste all’articolo 7 del D. Lgs 286/2005 anche relative ai 28 giorni precedenti al controllo.

Procedendo così come previsto dall’art 8 del decr. 286/2005

Art. 8.
Procedura di accertamento della responsabilita’

1. L’accertamento della responsabilita’ dei soggetti di cui al comma 3, dell’articolo 7 puo’ essere effettuato contestualmente alla contestazione della violazione commessa dall’autore materiale della medesima, da parte delle autorita’ competenti, mediante esame del contratto di trasporto e di ogni altra documentazione di
accompagnamento, prevista dalle vigenti disposizioni.

2. In caso di mancata esibizione del contratto di trasporto da parte del conducente all’atto della contestazione, e qualora dalla restante documentazione disponibile non sia possibile accertare l’eventuale responsabilita’ dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 7, l’autorita’ competente, entro 15 giorni dalla contestazione della violazione, richiede agli stessi la presentazione, entro 30 giorni dalla notifica della richiesta, di copia del contratto e dell’eventuale documentazione di accompagnamento, ovvero, qualora il contratto non sia stato stipulato in forma scritta, della documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 7.

3. Entro i 30 giorni successivi alla ricezione dei documenti richiesti, l’autorita’ competente, in base all’esame degli stessi, qualora da tale esame emerga la loro responsabilita’, applica le sanzioni contemplate da detti commi ai soggetti di cui sopra.

4. Le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine indicato.