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Esaminando il complesso delle norme  è evidente l’interesse del legislatore a garantire al massimo la sicurezza stradale nell’esecuzione dei trasporti, con la previsione di specifici obblighi e responsabilità, oltre che in capo al vettore, anche in capo alle imprese committenti, ai caricatori e ai proprietari della merce. Proprio in tal senso è prevista la sanzione di nullità per quelle clausole dei contratti di trasporto che dovessero comportare “modalità e condizioni di esecuzione delle prestazioni contrarie alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale” (art. 4).

Come visto, l’art. 5 prevede che gli accordi sopra menzionati possano prevedere anche la responsabilità soggettiva del vettore e, se accertata, del committente, del caricatore e del proprietario della merce nei casi di violazione della normativa in materia di sicurezza della circolazione. A questo riguardo, il legislatore dedica l’intero art. 7 ( Responsabilità del vettore, del committente del caricatore e del proprietario della merce ) per stabilire un regime di responsabilità solidale a carico di vettore, committenti, caricatori e proprietari della merce in caso di accertate violazioni delle norme di sicurezza stradale.

Posto infatti che, nell’effettuazione dei viaggi e dei servizi di trasporto, il vettore è ovviamente tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari a tutela della sicurezza nella circolazione stradale, in ogni caso, in presenza di un contratto scritto di trasporto, qualora il conducente del veicolo con il quale è stato effettuato il trasporto abbia violato le norme sulla sicurezza della circolazione stradale, “ il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario delle merci oggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni al conducente in merito alla riconsegna delle stesse, sono obbligati in concorso con lo stesso conducente, ai sensi dell’articolo 197 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni, qualora le modalità di esecuzione della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate ”.

Il criterio della norma è chiaro, nel senso di scongiurare ogni possibile comportamento pericoloso sulla strada; meno chiare sono le conseguenze pratiche. Allo stato, infatti, pare di capire che, perché possa configurarsi il vincolo di responsabilità solidale sulla questione, occorre accertare se le istruzioni impartite al conducente siano o meno compatibili con le normali regole di prudenza e perizia nell’effettuazione della tratta di trasporto in questione.

Il comma 6 dell’art. 7, dispone che ai fini dell’accertamento delle responsabilità in esame sono rilevanti le violazioni delle seguenti disposizioni del D.Lgs. 285/92 (Codice della strada): articolo 61 (sagoma limite); articolo 62 (massa limite); articolo 142 (limiti di velocità); articolo 164 (sistemazione del carico sui veicoli); articolo 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi), anche nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dello stesso articolo; articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose). Il caricatore è in ogni caso responsabile laddove venga accertata la violazione delle norme in materia di massa limite ex artt. 61 e 62 Codice della strada e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli.

A ben vedere, tre aspetti peculiari andranno considerati nell’organizzare un trasporto:

•  il carico della merce sul mezzo (che dovrà essere particolarmente curato e rispettoso dei limiti di peso e di portata del mezzo stesso);

•  la velocità del mezzo (e quindi la previsione di tempi di consegna con essa compatibili e comunque ragionevoli);

•  le ore di guida del conducente.

Sempre in tema di sicurezza stradale, in caso di contratto di trasporto stipulato in forma orale, anche mediante richiamo ad un accordo concluso ex art. 5, l’art. 7 stabilisce in capo al committente un preciso obbligo di produrre “ la documentazione dalla quale risulti la compatibilità delle istruzioni trasmesse al vettore medesimo in merito alla esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata accertata la violazione ”. Se la documentazione non viene fornita, vettore e committente sono sempre obbligati in concorso con l’autore della violazione.

Il committente è altresì obbligato ad accertarsi del legittimo esercizio da parte del vettore dell’attività di autotrasporto, in base a quanto disposto dall’articolo 7, comma 2 (art. 12); al fine di punire l’esercizio abusivo dell’autotrasporto.

Pertanto alla luce di quanto sopra in mancanza di contratto scritto (con al presenza di tutti gli elementi essenziali per considerarsi scritto ivi compresa la data certa) e senza le istruzioni per la riconsegna della merce è evidente la corresponsabilità del committente sia in violazione all’art. 142 quanto per tutti gli altri articoli così come evidenziato nel art. 7 D.Lgs, 286/2005 sono:

  • articolo 61 (sagoma limite);
  • articolo 62 (massa limite);
  • articolo 142 (limiti di velocità);
  • articolo 164 (sistemazione del carico sui veicoli);
  • articolo 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi), anche nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dello stesso articolo;
  • articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose) in merito a quest’ultimo ci risulta applicato solo in caso di sinistro.