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La normativa europea ed italiana prevede che le imprese di autotrasporto forniscano ai conducenti formazione certificata istruzioni sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici, e vengano effettuati  controlli regolari per garantire il rispetto delle norme sui tempi di guida e riposo.
Provare lo svolgimento di questi corsi dovrebbe esentare l’impresa dalla sanzione prevista dal Codice della Strada (art. 174, comma 14), che si applica per responsabilità oggettiva ad un autista della medesima impresa. Eppure, nonostante la formazione effettuata e i relativi attestati, le imprese possono essere sanzionate dagli organi accertatori.
Cosa fare per evitare le sanzioni?
Per evitare la sanzione, le imprese di autotrasporto devono:
  • non solo dimostrare di aver somministrato la formazione, fornito i dipendenti di istruzioni sul buon funzionamento del tachigrafo ed effettuato controlli periodici;
  •  adottare una relazione trimestrale che evidenzi l’attività di regolamentazione del lavoro, giustificata anche da eventuali provvedimenti di richiamo o di ammonimento nei confronti dei propri autisti.

Il tutto per dimostrare l’estraneità dell’azienda e che comunque il dipendente ha agito in modo indipendente senza avvisare l’azienda.

Altro elemento importante a supporto di quanto sopra è il contratto di trasporto che rispetti al forma scritta così come stabilito dalle norme o in mancanza dello stesso delle istruzioni scritte che il conducente deve portare al seguito.

Per qualunque informazione siamo disponibili a darvi tutte le informazioni possibili

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Tempo di formazione sul cronotachigrafo, ma parliamo di formazione seria, non di quella che serve solo per ottenere un semplice attestato, di docenti veramente preparati in questo campo non ce ne sono molti.

L’organizzazione del lavoro è molto importante, anzi fondamentale, sia per evitare sprechi inutili per le aziende, quindi aumenti di costi, che sono dovuti principalmente a sanzioni per la non conoscenza sul funzionamento del  cronotachigrafo, sia, questa seconda avviene troppo spesso, al voler trovare sempre un modo per raggirare le regole, in particolare l’utilizzo di apparecchiature e/o strumenti che violano le norme sulle ore di guida e riposo, tutto a vantaggio della committenza, che pur se non scritto “obbliga” l’azienda di trasporto a non rispettare le regole stabilite.

Oggi chi rischia veramente sono 3 figure:

  • L’autista (trasgressore) che rischia oltre ai punti sulla patente, la sospensione anche una denuncia penale (in alcuni casi);
  • L’azienda di trasporto che in caso di controllo e malaorganizzazione del lavoro ha delle sanzioni molto pesanti;
  • Il gestore dei trasporti che in caso di troppe sanzioni rischia la propria onorabilità, con sospensioni da 3 mesi fino ai 2 anni per riabilitarsi.

E’ giunta l’ora di capire cosa si può fare e cosa non si può fare con il cronotachigrafo, dove si può derogare e dove no.

Un buon 95% dei conducenti, hanno subìto, il cronotachigrafo e le norme che lo regolano, perchè nessuno nel tempo li ha formati ed ognuno si è costruito il proprio cronotachigrafo con le proprie regole, creando una specie di puzzle, una parte per sentito dire dai colleghi, una parte presa da internet (molto pericolosa), una parte fatta di “estro personale” (pericolosissima, sanzione sicura al 99%), una parte…e chi più ne ha più ne metta.

Nei corsi di formazione organizzati spesso ci si sente dire: “ogni volta che inserisco la carta tachigrafica, mi viene un colpo al cuore, perchè nessuno mi ha detto cosa fare e quando chiedo spiegazioni ottengo sempre risposte diverse e controverse”.

Ora ci siamo, una volta per tutte i conducenti potranno finalmente avere una giusta formazione che li aiuti a capire e soprattutto a non aver più paura del cronotachigrafo.

Contattaci per informazioni e preventivi sui corsi di formazione erogati da Ente autorizzato e da docenti professionali, molto preparati in particolare sulla casistica, che è davvero molto ampia.

Siamo presenti su tutto il territorio nazionale

 

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In data 24 marzo il Ministero dell’Interno ha emanato una circolare esplicativa in merito alle aziende che hanno fatto o che faranno la formazione relativa al Cronotachigrafo.

L’applicazione del regolamento 165/2014, quindi la non redazione del verbale relativo alla corresponsabilità dell’azienda sulle infrazioni commesse dai propri conducenti nei casi previsti.

La stessa Direzione generale, con circolare n. 2720 R.U. del 13.02.2017 ha dettato le prime disposizioni esplicative ed attuative (All. 2), ipotizzando che il corretto adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo da parte delle imprese possa essere valutato anche dall’Autorità di controllo quale circostanza esimente della loro responsabilità, ai fini dell’applicazione delle predette sanzioni.

Sul punto, se da un lato non può non prendersi in considerazione il Decreto dirigenziale richiamato all’inizio, attuativo delle norme comunitarie secondo le quali gli Stati membri possono subordinare la responsabilità dell’impresa all’adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo e tenere conto di ogni prova atta a dimostrare che la stessa non può essere ragionevolmente considerata responsabile dell’infrazione, dall’altro occorre tenere conto che la responsabilità dell’impresa, per le infrazioni commesse dai loro conducenti, può essere del tutto esclusa allorché unitamente a tali oneri la stessa impresa abbia organizzato la loro attività in modo che essi possano rispettare le disposizioni del Regolamento (UE) n. 165/2014 e del Capo II del Regolamento (CE) n. 561/2006.

In altri termini, non è sufficiente formare, istruire e controllare, occorre anche ben organizzare l’attività dei conducenti.

Possono ritenersi infrazioni lievi quelle che non rendono manifesta una disfunzione organizzativa, quali sono ad esempio quelle relative al Regolamento (CE) n. 561/2006 definite come infrazioni minori (IM) nell’allegato III del Regolamento (UE) 2016/403 della Commissione del 18 marzo 2016, che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione di infrazioni gravi alle norme dell’Unione che possono portare alla perdita dell’onorabilità del trasportatore su strada e che modifica l’allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (All. 3).

Naturalmente, in tali casi la decisione di non contestare all’impresa l’art. 174, comma 14, C.d.S., può essere adottata direttamente dall’organo di polizia stradale qualora si dia prova, nell’immediatezza del controllo e comunque prima della redazione del verbale, anche dell’adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo attraverso i documenti previsti dal Decreto dirigenziale in esame.

In tutti gli altri casi, invece, si procederà alla contestazione dell’art. 174, comma 14, C.d.S., rimettendo la valutazione in ordine alla responsabilità dell’impresa al Prefetto o al Giudice di Pace in sede di ricorso ex articoli 203 e 204-bis, C.d.S., esprimendo parere favorevole al loro accoglimento ogni qualvolta si dia prova non solo dell’adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo ma anche del fatto che l’infrazione non è imputabile a insufficienze organizzative dell’attività dei conducenti da parte della stessa impresa, rispetto alla quale va valutata positivamente la produzione, nei casi previsti, di un contratto di trasporto in forma scritta o di istruzioni scritte compatibili con le norme in esame.

Circolare Prot. n. 300-A-2438- 17-111-20-3 - in merito alla formazione sul Cronotachigrafo

 

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La Divisione 5 della Direzione Generale per il Trasporto Stradale e l’Intermodalità del ministero dei Trasporti ha emanato il 13 febbraio una nuova circolare che precisa come organizzare e svolgere i corsi sul funzionamento dei cronotachigrafi.

La circolare 2720 del 13 febbraio chiarisce alcuni punti del decreto Dirigenziale numero 215 del 12 dicembre 2016 sui corsi che le aziende di autotrasporto possono svolgere per i loro autisti con il fine di evitare di ricevere sanzioni se un loro dipendente viola le norme sui tempi di guida e di riposo a causa del mancato assolvimento degli oneri di formazione, informazione e controllo.
La circolare del 13 febbraio 2017 si articola in diversi capitoli: destinatari dei corsi di formazione, soggetti che erogano i corsi, durata e programma dei corsi di formazione, sede dei corsi di formazione, docenti autorizzati a svolgere interventi formativi, criteri per lo svolgimento e l’organizzazione dei corsi, certificato individuale di partecipazione al corso, comunicazione di fine corso, assolvimento degli oneri d’istruzione, assolvimento degli oneri di controllo e indicazioni finali.

Contattateci, il nostro ente di formazione ed il nostro personale docente può effettuare i corsi