In data 24 marzo il Ministero dell’Interno ha emanato una circolare esplicativa in merito alle aziende che hanno fatto o che faranno la formazione relativa al Cronotachigrafo.
L’applicazione del regolamento 165/2014, quindi la non redazione del verbale relativo alla corresponsabilità dell’azienda sulle infrazioni commesse dai propri conducenti nei casi previsti.
La stessa Direzione generale, con circolare n. 2720 R.U. del 13.02.2017 ha dettato le prime disposizioni esplicative ed attuative (All. 2), ipotizzando che il corretto adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo da parte delle imprese possa essere valutato anche dall’Autorità di controllo quale circostanza esimente della loro responsabilità, ai fini dell’applicazione delle predette sanzioni.
Sul punto, se da un lato non può non prendersi in considerazione il Decreto dirigenziale richiamato all’inizio, attuativo delle norme comunitarie secondo le quali gli Stati membri possono subordinare la responsabilità dell’impresa all’adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo e tenere conto di ogni prova atta a dimostrare che la stessa non può essere ragionevolmente considerata responsabile dell’infrazione, dall’altro occorre tenere conto che la responsabilità dell’impresa, per le infrazioni commesse dai loro conducenti, può essere del tutto esclusa allorché unitamente a tali oneri la stessa impresa abbia organizzato la loro attività in modo che essi possano rispettare le disposizioni del Regolamento (UE) n. 165/2014 e del Capo II del Regolamento (CE) n. 561/2006.
In altri termini, non è sufficiente formare, istruire e controllare, occorre anche ben organizzare l’attività dei conducenti.
Possono ritenersi infrazioni lievi quelle che non rendono manifesta una disfunzione organizzativa, quali sono ad esempio quelle relative al Regolamento (CE) n. 561/2006 definite come infrazioni minori (IM) nell’allegato III del Regolamento (UE) 2016/403 della Commissione del 18 marzo 2016, che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione di infrazioni gravi alle norme dell’Unione che possono portare alla perdita dell’onorabilità del trasportatore su strada e che modifica l’allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (All. 3).
Naturalmente, in tali casi la decisione di non contestare all’impresa l’art. 174, comma 14, C.d.S., può essere adottata direttamente dall’organo di polizia stradale qualora si dia prova, nell’immediatezza del controllo e comunque prima della redazione del verbale, anche dell’adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo attraverso i documenti previsti dal Decreto dirigenziale in esame.
In tutti gli altri casi, invece, si procederà alla contestazione dell’art. 174, comma 14, C.d.S., rimettendo la valutazione in ordine alla responsabilità dell’impresa al Prefetto o al Giudice di Pace in sede di ricorso ex articoli 203 e 204-bis, C.d.S., esprimendo parere favorevole al loro accoglimento ogni qualvolta si dia prova non solo dell’adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo ma anche del fatto che l’infrazione non è imputabile a insufficienze organizzative dell’attività dei conducenti da parte della stessa impresa, rispetto alla quale va valutata positivamente la produzione, nei casi previsti, di un contratto di trasporto in forma scritta o di istruzioni scritte compatibili con le norme in esame.
Circolare Prot. n. 300-A-2438- 17-111-20-3 - in merito alla formazione sul Cronotachigrafo