In data 2 marzo 2016 è entrato in vigore l’articolo 22 del regolamento UE 165/2014 del 4 febbraio 2014.
L’articolo chiarisce una serie di importanti aspetti relativi alla rimozione e sostituzione dei sigilli del tachigrafo.
Art.22 del Regolamento:
La rimozione o la rottura di un sigillo è effettuata solamente:
– da Installatori o da officine autorizzati dalle autorità competenti ai fini di riparazione, manutenzione o ricalibratura del tachigrafo, o da funzionari di controllo adeguatamente formati e, ove necessario, autorizzati a fini di controllo
– a fini di riparazione o modifica del veicolo che alteri il sigillo.
In siffatti casi, deve trovarsi a bordo del veicolo una giustificazione per iscritto della rimozione dei sigilli nella quale si dichiarino la data e l’ora in cui si sono infranti i sigilli, utilizzando il modulo relativo al regolamento (UE) n. 548/17 del 23 marzo 2017
Download “629_Reg._UE_548.17_modulo_rimozione_sigilli_crono.pdf”
In tutti i casi, i sigilli sono sostituiti da un installatore o da un’officina, oppure dal costruttore del veicolo autorizzati, senza ritardi ingiustificati ed entro sette giorni dalla loro rimozione.
Anteriormente alla sostituzione dei sigilli, si effettua un controllo ed una calibratura del tachigrafo da parte di un’officina autorizzata.
Pertanto a partire dal 2 marzo 2016
• Nel caso di riparazione o modifica del veicolo che alteri il sigillo (attività meccanica tipo lavorazione sul cambio, ecc …) è obbligatorio rilasciare giustificazione scritta che riporti anche data e ora di rimozione. La dichiarazione deve trovarsi a bordo del veicolo.
• I sigilli rimossi devono essere ripristinati al massimo entro sette giorni dalla loro rimozione.
• I sigilli possono essere posizionati solo da officine autorizzate.
• Prima di posizionare i nuovi sigilli (indipendentemente dal motivo per cui sono stati rimossi) è obbligatorio effettuare un controllo e una calibrazione del tachigrafo.
Tutto ciò ha valore per i tachigrafi analogici e digitali
Un’altra situazione che si può verificare in taluni casi, potrebbe essere la rottura accidentale del sigillo KITAS.
Dal 1 ottobre 2012 i nuovi sigilli modello “KITAS II” sono immuni da calamite, o da altre alterazioni, inoltre è preferibile istallare a protezione del sigillo stesso i una “gabbia protettiva”posto sul bulbo del cambio, così come indicato nelle figure sottostanti