Novembre 21, 2024
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Il Ministero dell’Interno, con circolare del 4 settembre 2020, introduce alcune novità rispetto all’ambito di applicazione della carta di qualificazione del conducente, che modificano il decreto legislativo 286 del 2005 in materia di trasporto di merci e persone.

Le novità riguardano l’obbligo di qualificazione iniziale e formazione periodica per la circolazione in ambito UE e nello Spazio Economico Europeo (SEE) oltre che nazionale nell’esercizio di ogni attività di guida, anche non professionale, su veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE (quindi anche i veicoli immatricolati per uso speciale; veicoli per trasporti specifici; macchine operatrici eccezionali), D, D1E, DE, D1salvo casi di esenzione o deroghe specifiche.
Tale obbligo insiste sui cittadini italiani, sui cittadini di altri Stati UE e SEE, nonché sui cittadini di Paesi non-UE dipendenti di impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso di essa. Il nuovo testo dell’art.15 del decreto legislativo n.286/2005 non facendo più riferimento all’attività di conducente per il trasporto di cose o persone, si riferisce a qualsiasi persona alla guida di un veicolo per il quale è necessaria una patente delle categorie sopra indicate, nel territorio UE o SEE.
L’obbligo della CQC è richiesto per qualsiasi trasporto in conto proprio o in conto terzi di cose o di persone svolto da un conducente in possesso delle suddette categorie di patente di guida, anche non assunto come autista, quando l’attività di guida costituisca la sua attività principale (la guida non è ritenuta l’attività principale se occupa meno del 30% dell’orario di lavoro mensile continuativo).
Per quanto concerne la dimostrazione della qualificazione e della formazione CQC, gli Stati membri UE devono apporre sulla patente di guida il codice unionale “95” e, laddove ciò non sia possibile, devono rilasciare una carta di qualificazione del conducente.
Per i conducenti non comunitari che dipendono da impresa stabilita in uno Stato UE o impiegati presso di essa, la qualificazione iniziale e la formazione periodica possono essere dimostrati anche attraverso l’attestato del conducente (Reg.1072/2009), sul quale deve essere riportato il codice “95”. Gli attestati del conducente che non recano il codice “95” in quanto rilasciati prima del 23 maggio 2020, sono accettati come prova di qualificazione fino al loro termine di scadenza.

Riguardo alle deroghe dall’obbligo della CQC, è stato aggiornato l’elenco dei soggetti esenti dalla CQC nel nostro Paese, a seguito della modifica dell’art.16 del decreto legislativo n.286/2005.
In particolare, segnaliamo che tra i casi nei quali i conducenti che viaggiano in deroga quando si trovano alla guida di taluni veicoli sono annoverati i seguenti:
i conducenti che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l’attività principale. Sono esclusi pertanto tutti i veicoli immatricolati ad uso speciale, i quali come noto non sono atti al trasporto, a condizione che il conducente non sia stato assunto con la qualifica di autista ed in ogni caso la guida non deve costituire la sua attività principale (rientra in tale casistica ad esempio il trasporto in conto proprio di materiale eseguito da un conducente per lo svolgimento della sua attività edilizia);
i conducenti che non offrono servizi di trasporto (autisti delle concessionarie di vendita che movimentano veicoli commerciali destinati ai clienti; autisti che movimentano mezzi in operazioni di carico/scarico dalle navi o traghetti, ecc);
i conducenti di un trasporto occasionale che non incide sulla sicurezza stradale (il trasporto eseguito con un veicolo eccezionale o in condizioni di eccezionalità non è considerato un trasporto occasionale);
veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell’ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida non rientri nell’attività principale del conducente o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l’impresa proprietaria del veicolo o che l’ha preso a noleggio o in leasing.

In riferimento al regime sanzionatorio relativo alla CQC, il Codice della strada punisce con sanzioni amministrative la mancanza della qualificazione iniziale ovvero la mancata effettuazione della formazione periodica.
In particolare:
– mancanza CQC per non averla conseguita: art.116, comma 16 Cds (pagamento di una somma da 409 euro a 1.637 euro);
– guida di veicolo diverso dalla CQC posseduta: art.116, comma 16 Cds (pagamento di una somma da 409 euro a 1.637 euro);
– incauto affidamento veicolo a conducente privo della qualificazione: art.116, comma 14 Cds (pagamento di una somma da 398 euro a 1.595 euro);
– guida con CQC scaduta : art.126, comma 11 Cds (pagamento di una somma da euro 158 ad euro 639); la scadenza di validità della CQC non condiziona la validità della patente di guida, né la scadenza della patente determina, in modo automatico, la scadenza della CQC.
Quando una violazione che prevede perdita di punteggio è commessa alla guida di un veicolo che richiede anche la CQC, la decurtazione di punti si applica sulla CQC anziché sulla patente (art.23 D.Lvo n.286/2005).

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I corsi di rinnovo CQC si possono fare fino a 3 anni e mezzo prima della scadenza? La Circolare Ministeriale non è cambiata ed è ancora valida a tutti gli effetti.
Presso la nostra struttura è possibile fare corsi di rinnovo CQC “a puntate”, cioè iniziare il corso esempio nel mese di luglio e finirlo il mese di luglio dell’anno prossimo, impegnando ogni tanto una giornata al mese, senza più l’estenuante problema di dover sacrificare 5 giornate di sabato continuative, per poter rinnovare il proprio CQC.

La normativa è molto chiara e la nostra struttura è la prima a livello nazionale che è in grado di effettuare corsi programmati fino a 3 anni dalla scadenza del proprio CQC, prenota oggi il tuo corso per ora nelle province di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Teramo e Pescara.
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La situazione italiana degli autisti non è sicuramente migliore di quella degli altri stati europei.

Trasportintelligence ha stilato una classifica degli autisti mancanti nei vari paesi dell’Unione Europea, e negli anni siamo passati dalla sovrabbondanza all’insufficienza.

Le motivazioni sono molte e nessuno ha affrontato il problema prima passiamo ad analizzarle:

  1. Il costo aziendale per ogni conducente è troppo elevato in Italia ad esempio un dipendente assunto al 3° livello super costa all’azienda circa 50.000€ all’anno contro i 20-24.000 della Romania ad esempio;
  2. Il costo per prendere tutte le abilitazioni necessarie è troppo elevato siamo ad oltre 5.000€ (patente, CQC, CFP-ADR);
  3. Il lavoro che viene svolto è molto faticoso e le attenzioni sono sempre maggiori, oltre alal responsabilità:
  4. I pensionamenti sono molto più elevati rispetto alle nuove leve che vogliono svolgere questo mestiere;
  5. Gli autisti comunitari, la fonte maggiore era la Romania, Bulgaria, Polonia… preferiscono lavorare nei loro paesi a parità di reddito netto annuale.

La situazione negli stati non è che sia migliore;

  1. Germania ne mancano all’appello circa 45.000 (oggi) ma almeno il doppio nei prossimi anni;
  2. Gran Bretagna 52.000 autisti in meno;
  3. Italia siamo a circa 15.000 che potrebbero essere assunti domani mattina, ma non ci sono;
  4. Persino la Scandinavia, con a capo la Svezia 5.000 unità, Norvegia 3.000 e la Danimarca con 2.500 autisti.

L´insufficienza di autisti ha tra le cause principali la legislazione svantaggiosa (divieto di riposo in cabina, controlli serrati, parcheggi scarsi e poco serviti…) e gli stipendi troppo bassi.
Anche il numero delle nuove patenti di guida per camion è in netta diminuzione.

Un autista tedesco su 4 supera i 55 anni di età. Al contrario, il settore dei trasporti ha formato negli ultimi anni solo circa 10mila nuovi autisti.

Ma il problema non è solo in Germania, bensì in tutta Europa. Anche nei paesi dell´est è emersa da tempo la scarsità di autisti, i quali, attratti dai maggiori guadagni nei paesi occidentali, vengono via via sostituiti con camionisti ucraini. Ciò significa che la linea di confine nel settore dei trasporti si sposta ogni dieci anni sempre più a est. E nel territorio europeo le lunghe distanze vengono percorse quasi senza eccezioni dagli autisti dell´est. Ai trasportatori e vettori occidentali rimane fondamentalmente la gestione dei trasporti complessi, che richiedono una maggiore competenza tecnica e organizzativa.
L´aumento dei costi del lavoro implica un sensibile e progressivo aumento dei costi di spedizioni e trasporti.

Il problema non è solo economico ma anche politico, nella misura in cui si rende necessario creare condizioni migliori per gli autisti (come parcheggi meglio serviti, ecc), al fine di rendere nuovamente attrattivo questo lavoro per i giovani.
Non è al momento pensabile un futuro senza autisti, in quanto i camion senza guidatore saranno una sperimentazione concreta e massiva non prima di 30 anni.

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La novità principale dell’ultima nota del Ministero dei Trasporti, fa riferimento all’ipotesi del conducente titolare di patente comprendente più categorie. In questo caso, l’esame di revisione è svolto sulla base del programma come da schema sottostante:

  1.  patente comprendente le categorie CE e DE: il titolare potrà optare di svolgere l’esame di revisione, sulla base del programma stabilito per una di tali categorie.
  2. patente comprendente le categorie C (o C1) e DE: l’esame di revisione è svolto sul programma d’esame stabilito per la categoria DE.
  3. patente comprendente le categorie CE e D (o D1): l’esame di revisione è svolto sul programma d’esame stabilito per la categoria CE.
  4. patente comprendente le categorie C1 (o C1E) e D: l’esame di revisione è svolto sul programma d’esame stabilito per la categoria D.
  5. patente comprendente le categorie C e D1 (o D1E): l’esame di revisione è svolto sul programma d’esame stabilito per la categoria C.
  6. patente comprendente le categorie C e D: il titolare potrà optare di svolgere l’esame di revisione, sulla base del programma stabilito per una di tali categorie.
  7. Patente comprendente le categorie C1E e D1E: il titolare potrà optare di svolgere l’esame di revisione sulla base del programma stabilito per una di tali categorie.
  8. Patente comprendente le categorie C1E e D1: l’esame di revisione è svolto sul programma d’esame previsto per la categoria C1E.
  9. Patente comprendente le categorie C1 e D1E: l’esame di revisione è svolto sul programma d’esame previsto per la categoria D1E.
  10. Patente comprendente la categoria B (o BE) e una delle seguenti categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE: l’esame di revisione è svolto sul programma d’esame previsto per le categorie possedute diversa dalla categoria B (o BE).

L’esito negativo dell’esame di revisione, comporta la revoca della patente ai sensi dell’art.130, comma 1, lett. b del c.d.s.

In tutti i casi sopra elencati, il candidato che dovrà revisionare la patente potrà decidere di declassarla, così facendo, potrà sostenere l’esame per la categoria scelta.

Tanto per fare un esempio il candidato voglia sostenere l’esame per una categoria inferiore esempio la categoria B invece della C, l’esame verterà sul programma della Categoria B.

Regole particolari per il CQC all’interno della circolare

Download “Circolare-Ministero-dei-Trasporti-prot.-16279-del-22-luglio-2016.pdf”

Circolare-Ministero-dei-Trasporti-prot.-16279-del-22-luglio-2016.pdf – Scaricato 125 volte – 2,82 MB

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False attestazioni di frequenza a corsi obbligatori per conducenti professionali, con gli “alunni” che nelle ore di lezione andavano al bar, o non si presentavano proprio. Ma anche lezioni pratiche fatte su un mezzo privo di assicurazione. Sono le irregolarità emerse da una serie di controlli fatti nei giorni scorsi in alcune autoscuole accreditate alla motorizzazione civile di Sassari da parte della squadra di polizia giudiziaria della sezione polizia stradale di Sassari e del distaccamento di Olbia.

Molte le irregolarità emerse: in particolare sono state accertate false attestazioni riguardanti l’avvenuta frequenza di corsi per i rinnovi dei certificati di qualificazione dei conducenti professionali della durata di 35 ore obbligatorie. A Olbia è stato accertato che i corsi svolti in un’autoscuola,  con un numero di ore di frequenza inferiore a quanto stabilito,  erano condotti senza registro di attestazione delle presenze e prevedevano la partecipazione di un numero di autisti inferiore  alle previsioni. Inoltre è stato accertato l’utilizzo di una vettura destinata alla scuola guida, priva di copertura assicurativa.

A Porto Torres è stato appurato che alcuni iscritti, negli orari previsti di frequenza del corso,  si trovavano  in un bar per l’intera durata della lezione, invece che nell’autoscuola. Per i pochi presenti nell’aula, giunti in ritardo, non era stata recuperata l’ora non fatta. In un’autoscuola di Valledoria sono risultate false attestazioni di partecipazione al programma di tre ore da parte di corsisti che, invece ne avevano effettuata una sola. I responsabili sono stati perseguiti per le violazioni amministrative e  sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per i reati di falso. L’attività è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione della motorizzazione civile.

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La Polizia Stradale ha scoperto un giro di Carte di Qualificazione del Conducente conseguite senza alcun corso o esame. Rinviati a giudizio quindici responsabili di scuole guida e sequestrate 150 patenti.

L’inchiesta è iniziata durante un controllo sui corsi di formazione svolti dal Consorzio ATL di San Nicola La Strada, che raccoglie ventuno scuole guida della provincia di Caserta. Dall’esame dei corsi per conseguire la Carta di Qualificazione del Conducente, gli agenti hanno rilevato che molti allievi risiedono in località lontane, perfino Lombardia, Piemonte e Trentino Alto Adige. Quindi, la Polstrada ha approfondito le ricerche, tramite l’analisi dei documenti e di transazioni telematiche, scoprendo che i titolari delle scuole guida segnavano presenze sui registri obbligatori di frequenza di persone che in realtà erano assenti. In cambio di questo “favore”, i candidati versavano quote molto superiori a quelle di mercato, fino a duemila euro per corso.
Al termine dell’indagine, il pubblico ministero di Santa Maria Capua Vetere harinviato a giudizio quindici persone per associazione a delinquere, truffa, falso ideologico e falso in registri e notificazioni. Inoltre ha sequestrato 150 patenti dei canditati alla CQC che non hanno frequentato le lezioni.

fonte trasportoeuropa