I veicoli industriali immatricolati dal 15 giugno 2019 dovranno montare i cronotachigrafi di nuova generazione che rispondono alle caratteristiche imposte dal Regolamento UE 165/2014. Rispetto all’attuale, questo equipaggiamento presenta diverse novità, tra le quali spicca la nuova interfaccia DSRC (Dedicated Short Range Communication), che invia via radiofrequenza alcuni dati ai dispositivi delle Autorità di controllo anche con il veicolo in movimento.
In particolare, saranno trasmesse le informazioni sul veicolo, sulla calibrazione del cronotachigrafo, su eventuali violazioni alle norme sulla guida e sul riposo e su malfunzionamenti dello stesso cronotachigrafo. Questi dati non potranno essere usati per multare il camion “al volo”, ma per segnalare eventuali irregolarità, che dovranno essere sanzionate con il fermo dell’automezzo. Il Tachigrafo intelligente trasmette queste informazioni tramite una piccola antenna montata sul parabrezza del camion.
Un’altra importante innovazione è la rilevazione della posizione del veicolo tramite un sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) incorporato nel cronotachigrafo. Il cronotachigrafo registra automaticamente i dati della geo-localizzazione all’inizio e alla fine del periodo di lavoro del conducente e, durante il viaggio, ogni tre ore cumulative di guida. L’impresa di autotrasporto può usare queste informazioni nei suoi software di gestione flotta.
La terza importante innovazione riguarda l’Intelligent Transportation Systems (ITS), che fornisce informazioni provenienti dal Tachigrafo intelligente attraverso un’interfaccia standard. Il cronotachigrafo invia oltre settanta informazioni diverse sul veicolo e sul viaggio, che il gestore della flotta può usare per pianificare e controllare il trasporto. I legislatori hanno concesso la possibilità di usare l’ITS come opzione, ma alcune case di produzione come la Vdo la inserisce in tutti i suoi cronotachigrafi.
Per aumentare la sicurezza contro manomissioni dei dati, il cronotachigrafo Tachigrafo intelligente usa un nuovo sistema di crittografia a chiave pubblica, che riguarda le comunicazioni tra il sensore di velocità e il tachigrafo digitale, nonché le comunicazioni della mappa tachigrafica. Le carte tachigrafiche supporteranno due tecnologie di crittografia, quindi, sia le carte tachigrafiche dei conducenti, sia quelle delle aziende oggi esistenti potranno continuare ad essere utilizzate anche con il tachigrafo intelligente fino alla loro data di scadenza.
La Corte di Cassazione sembra averci ripensato: la manomissione del cronotachigrafo rileva penalmente solo il datore di lavoro, mentre, per i conducenti, è prevista solamente la sanzione amministrativa, secondo quanto disposto dall’articolo 179 del Codice della Strada.
Il cambio di rotta della Suprema Corte segnala un netto taglio con il recente passato quando, la Cassazione stessa, con sentenza n.34107 del 12 luglio 2017, aveva riconosciuto la responsabilità del conducente sia sotto il profilo penale ai sensi dell’art. 437 (rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro), sia sotto quello amministrativo, secondo quanto previsto, come anticipato precedentemente, dall’art.179 del CdS (circolazione con un mezzo munito di tachigrafo alterato).
Come si usa dire tutti i nodi prima o poi vengono al pettine, infatti è di qualche giorno fa la notizia che alcune aziende di trasporto stanno ricevendo da parte delle Motorizzazioni competenti per territorio lettere di sospensione della Licenza di trasporto per un anno, per aver accumulato nell’ultimo anno almeno 3 sanzioni molto gravi.
La tipologia di sanzioni che agisce direttamente sulla licenza sono:
- Guida senza scheda o foglio di registrazione non inserito
- Alterazione Cronotachigrafo o sigilli manomessi
- Utilizzo di calamite e/o altri strumenti per by-passare il cronotachigrafo (pulsante, telecomando, ecc…)
Non sono soltanto queste le sanzioni che colpiscono l’azienda (quindi nello specifico la licenza di trasporto di cose per conto di terzi e/o in conto proprio), ricordiamo che ogni azienda di trasporto ha un punteggio che è parametrato alle gravità delle sanzioni commesse.
Se l’autista “tizio” dell’azienda “caio” per rientrare a casa utilizza la famosa “calamita”, oppure altri strumenti che permettono di camminare senza che il cronotachigrafo segni la guida, ma riposo”, che responsabilità ha l’azienda che non ne è al corrente?
La formazione in questo caso aiuta a deresponsabilizzare l’azienda, oltre che a formare i proprio dipendenti, visto che almeno un buon 80% degli autisti oggi dipendenti di aziende hanno “subìto” le norme sui tempi di guida e riposo, dal 2006 ad oggi in pochissimi, circa il 30% degli autisti ha frequentato un corso sul cronotachigrafo.
Nel pomeriggio del 18 gennaio, nell’ambito dei servizi di vigilanza posti in essere sulla rete viaria provinciale, una pattuglia della polizia stradale di Macerata ha proceduto al controllo di un autoarticolato con targhe rumene, condotto da un autista di nazionalità turca, che stava viaggiando ad una velocità eccessivamente sostenuta lungo la superstrada.
Dai primi accertamenti effettuati, tramite il cronotachigrafo di tipo digitale (strumento che registra tutte le attività del conducente), il personale operante ha accertato che l’autista aveva superato di oltre 20 km/h il limite di velocità previsto su quel tratto di strada per quel tipo di veicolo. Successivamente, gli operatori della polizia stradale hanno passato al setaccio, in maniera più approfondita, le registrazioni relative alle attività svolte dal medesimo conducente nelle ore precedenti al controllo, con particolare riferimento all’alternanza dei periodi di riposo e di guida.
L’accertamento, incrociato con i dati ottenuti in tempo reale dalla Società Autostrade, relativamente agli orari di transito nei caselli, ha consentito di acclarare palesi incongruenze, che hanno subito fatto sospettare manomissioni del dispositivo tachigrafo, volte a falsarne le registrazioni. Per una compiuta e definitiva verifica tecnica, il mezzo è stato scortato presso una officina specializzata nel controllo e la taratura di tali apparecchi. Qui, gli operatori della polizia stradale, con l’ausilio del personale tecnico della citata officina, hanno riscontrato la “magnetizzazione” del sensore del cronotachigrafo.
A questo punto, l’autista ha ammesso di aver utilizzato una calamita per falsare le registrazioni e far risultare che stava riposando nelle ore in cui, invece, era alla guida, mostrando agli operanti il modo in cui compiva tale operazione. Nei confronti del conducente sono state quindi applicate sanzioni amministrative pecuniarie per un totale di oltre duemila euro; la patente di guida è stata ritirata e l’autoarticolato è stato posto in regime di fermo amministrativo.
fonte picchionews
Quante volte vi siete chiesti cosa significano tutti quei simboli sulla stampa del Cronotachigrafo digitale?
Ogni volta che lo abbiamo chiesto ci è stato risposto che …. che …. ma chi fa formazione lo saprà?
Siamo corsi in vostro aiuto e abbiamo voluto preparare un riepilogo dei simboli, diciamo al 99% ci dovrebbero essere tutti
Download “Pittogrammi-Cronotachigrafo-digitale.pdf”
Pittogrammi-Cronotachigrafo-digitale.pdf – Scaricato 176 volte – 826,83 KBQualche giorno fa dalla Sicilia arriva un’altra decisione della polizia che condanna il titolare di azienda per manomissione cronotachigrafo. Anche se, a dirla tutta, non scagiona completamente il conducente.
Il fatto
Domenica mattina un camion veniva fermato dalla polizia stradale di Buonfornello sulla A19 Palermo-Catania, per la precisione nell’area di sosta Caracolli Sud. Alla guida un autista di 36 anni, nel semirimorchio un carico di patate da andare a consegnare. Gli agenti però si accorgono dai dati scaricati che il tachigrafo non dice il vero e così, verificata la strumentazione in officina, viene appurato che in realtà la centralina del camion non trasmetteva i dati al tachigrafo, in quanto a deviarli interveniva una sorta di bypass, un circuito parallelo che poteva essere attivato e staccato a piacimento dell’autista attraverso un telecomando rinvenuto in cabina. In questo modo, l’uomo riusciva a coprire lunghe tratte internazionali (verso Spagna, Francia e Germania) rimanendo alla guida dalle 12 alle 18 ore consecutive.
A quel punto gli agenti decidevano di denunciare il tutto alla magistratura con l’accusa di manomissione di strumenti finalizzati a garantire la sicurezza sul lavoro, così come previsto dall’art. 437 del codice penale. Un’accusa però che non andava a colpire soltanto l’autista, ma anche il titolare della ditta di autotrasporto con sede a Messina. In più per entrambi scattava una sanzione pecuniaria di 1.936 euro e, soltanto per il conducente, anche la decurtazione di 10 punti dalla patente.
Insomma, sembra di assistere a un vero e proprio giro di vite che chiama in causa, a seconda dei casi, anche o soltanto i titolari delle aziende. D’altra parte, parliamo di un fenomeno che definire dilagante è forse riduttivo: i dati Istat relativi al 2015 parlano di più di 6.500 infrazioni sanzionate ogni anno per manomissione del tachigrafo. In pratica, considerando le 78 giornate di stop imposte dai divieti di circolazione, significa che ogni giorno vengono riscontrati 22,7 taroccamenti. A questo punto non rimane che verificare se questo cambio di registro possa ridurre questo numero astronomico.
Il tachigrafo entra nell’era intelligente. O meglio entrerà per lo più dal marzo 2019, perché soltanto a partire da questa data entreranno in vigore le specifiche tecniche che rivoluzioneranno gli strumenti di registrazione dei tempi di guida e di riposo. Quali sono queste specifiche? Innanzi tutto diciamo che sono contenute nel Regolamento di esecuzione 799/2016(datato 18 marzo 2016) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dello scorso 26 maggio. Si tratta di un lunghissimo Regolamento, pieno di prescrizioni relativo alla costruzione, al collaudo, al montaggio, al funzionamento e alla riparazione dei nuovi tachigrafi intelligenti. Ebbene, questi tachigrafi saranno caratterizzati da due dotazioni completamente nuove:
· una connessione al sistema globale di navigazione satellitare(Galileo e EGNOS, il servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria), che consente di individuare automaticamente la posizione del veicolo, in corrispondenza del luogo di inizio del periodo di lavoro giornaliero, di quello raggiunto ogni tre ore di guida, di quello di fine del periodo di lavoro giornaliero;
· l’utilizzo dello stesso ricevitore satellittare quale strumento di verifica dei dati (velocità e distanza) registrati dal sensore di movimento. E questo è un aspetto molto importante perché attraverso la comparazione di questi due dati dovrebbe essere più facile rilevare eventuali taroccamenti o manomissioni dello strumento.
· un sistema di comunicazione da remoto che consentirà agli organi di Polizia, tramite apposita apparecchiatura, di dialogare con il tachigrafo e di effettuare una diagnosi precoce con cui verificare il peso del veicolo tramite sistema interno e soprattutto eventuali comportamenti anomali da parte del conducente, come per esempio, se questi ha guidato senza inserire la carta, tentativi di violazione della sicurezza, interruzioni dell’alimentazione di energia, guasto del sensore, errore dei dati di movimento, dati contrastanti sul movimento del veicolo;
· un’interfaccia per l’interazione con i sistemi di trasporto intelligenti.
Per fortuna, però, le carte tachigrafiche utilizzate fino a oggi non dovranno essere sostituite dopo l’introduzione dei nuovi tachigrafi. Così come quelle che saranno emesse a partire dal 2019, rinnovate in vario modo, potranno funzionare anche sui precedenti apparecchi.
Rimangono da chiarire i tempi di introduzione di queste novità. Per quanto riguarda le nuove specifiche tecniche, come detto, diventeranno obbligatorie sui tachigrafi montati sui veicoli che saranno immatricolati per la prima volta a partire dalla primavera del 2019.
Per quanto invece riguarda gli strumenti con cui dialogare da remoto con i tachigrafi, la normativa prevede che gli Stati dovranno metterli in dotazione delle forze di Polizia dopo 15 anni, vale a dire dalla primavera del 2034. Nulla toglie, comunque, che singoli paesi non anticipino autonomamente questa data. Trascorsi 15 anni i veicoli non obbligati utilizzati in uno Stato membro diverso da quello di immatricolazione, andranno comunque dotati dei nuovi tachigrafi.
Infine, dal 2 marzo 2016 è già in vigore la norma che ripristina, a tempo indeterminato, l’autorizzazione all’impiego di un adattatore sui veicoli leggeri (N1, di massa fino a 3,5 ton) immatricolati dopo il 1 maggio 2006, laddove debbano montare il tachigrafo digitale a seguito dell’aumento della massa complessiva oltre le 3,5 ton con l’agganciamento di un semirimorchio.
fonte asaps
La Commissione Europea ha adottato il 21 marzo 2016 le specifiche per la nuova generazione di cronotachigrafi digitali che dovrebbe diventare obbligatoria dal 2019. Novità anche per l’accesso all’autotrasporto.
Nel 2012, la Commissione Europea ha deciso d’introdurre la seconda generazione di cronotachigrafi digitali, con l’obiettivo di ridurre le frodi e le manomissioni e migliorare i controlli sui tempi di guida e di riposo. Al punto di vista tecnico, i nuovi apparati avranno la possibilità di leggere i dati da remoto tramite sistemi wireless e il tracciamento satellitare non solo tramite il Gps, ma anche il futuro sistema europeo Galileo.
Il tracciamento satellitare sarà quindi incluso nel cronotachigrafo permetterà di controllare sulla strada i reali spostamenti del veicoli e confrontarli con i dati sui tempi di guida e riposo e sulla velocità rilevati tramite i sensori del cronotachigrafo. Inoltre, la trasmissione delle informazioni a distanza consentirà agli organi di controllo di vedere tutte le informazioni del cronotachigrafo senza fermare i camion. I nuovi apparecchi potranno connettersi senza fili anche ad altri dispositivi per diverse azioni, come prenotare il parcheggio oppure compiere pagamenti.
Queste novità saranno discusse il prossimo 19 aprile alla Road Transport Conference, cui parteciperanno i rappresentanti dei singoli Stati e degli operatori del settore.
Un autotrasportatore di Lecco è stato multato a Ravenna dalla polizia municipale per 1.700 euro e si è visto ritirare la patente di guida per aver alterato il cronotachigrafo, l’apparecchiatura che registra le ore di guida e di riposo imposte per legge ai conducenti di mezzi pesanti e autobus. Nella circostanza è emerso infatti che l’uomo, fermato in via Canale Magni, nel corso di servizi programmati di controllo sull’autotrasporto attuati dall’ufficio Emergenza e Sicurezza Stradale, aveva installato un potente magnete sul bulbo del cambio, trasmettitore dei dati, in modo da falsare le registrazioni di guida.
Con ausilio di police controller gli agenti hanno verificato che l’autista risultava in riposo quando invece stava circolando. Insospettiti da tale anomalia, hanno quindi effettuato un’ispezione più accurata del veicolo, scoprendo l’espediente utilizzato dal camionista. Lo stesso conducente, posto di fronte all’evidenza, ammetteva di aver posizionato lui la calamita e di non aver fatto in tempo a rimuoverla prima dei controlli.
Forse non tutti sanno che oltre al fatto di ingannare gli organi di controllo, l’applicazione della calamita comporta anche problemi sulla sicurezza inibendo il funzionamento dell’ABS, oltre ad altre anomalie all’intero sistema (anche dopo averla tolta)