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Quante volte vi siete chiesti cosa significano tutti quei simboli sulla stampa del Cronotachigrafo digitale?

Ogni volta che lo abbiamo chiesto ci è stato risposto che …. che …. ma chi fa formazione lo saprà?

Siamo corsi in vostro aiuto e abbiamo voluto preparare un riepilogo dei simboli, diciamo al 99% ci dovrebbero essere tutti

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Qualche giorno fa  dalla Sicilia arriva un’altra decisione della polizia che condanna il titolare di azienda per manomissione cronotachigrafo. Anche se, a dirla tutta, non scagiona completamente il conducente.

Il fatto

Domenica mattina un camion veniva fermato dalla polizia stradale di Buonfornello sulla A19 Palermo-Catania, per la precisione nell’area  di sosta Caracolli Sud. Alla guida un autista di 36 anni, nel semirimorchio un carico di patate da andare a consegnare. Gli agenti però si accorgono dai dati scaricati che il tachigrafo non dice il vero e così, verificata la strumentazione in officina, viene appurato che in realtà la centralina del camion non trasmetteva i dati al tachigrafo, in quanto a deviarli interveniva una sorta di bypass, un circuito parallelo che poteva essere attivato e staccato a piacimento dell’autista attraverso un telecomando rinvenuto in cabina. In questo modo, l’uomo riusciva a coprire lunghe tratte internazionali (verso Spagna, Francia e Germania) rimanendo alla guida dalle 12 alle 18 ore consecutive.

A quel punto gli agenti decidevano di denunciare il tutto alla magistratura con l’accusa di manomissione di strumenti finalizzati a garantire la sicurezza sul lavoro, così come previsto dall’art. 437 del codice penale. Un’accusa però che non andava a colpire soltanto l’autista, ma anche il titolare della ditta di autotrasporto con sede a Messina. In più per entrambi scattava una sanzione pecuniaria di 1.936 euro e, soltanto per il conducente, anche la decurtazione di 10 punti dalla patente.

Insomma, sembra di assistere a un vero e proprio giro di vite che chiama in causa, a seconda dei casi, anche o soltanto i titolari delle aziende. D’altra parte, parliamo di un fenomeno che definire dilagante è forse riduttivo: i dati Istat relativi al 2015 parlano di più di 6.500 infrazioni sanzionate ogni anno per manomissione del tachigrafo. In pratica, considerando le 78 giornate di stop imposte dai divieti di circolazione, significa che ogni giorno vengono riscontrati 22,7 taroccamenti. A questo punto non rimane che verificare se questo cambio di registro possa ridurre questo numero astronomico.

fonte uominietrasporti

Circolari

Dopo una lunga attesa il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha
finalmente pubblicato il decreto dirigenziale n.215 del 12/12/2016, con cui
disciplina la formazione sul corretto utilizzo del cronotachigrafo,
analogico o digitale che sia.
Il decreto, in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (entrerà in vigore il
giorno dopo la pubblicazione), permette alle imprese di autotrasporto di
poter ottemperare alla normativa europea in tema di formazione degli
autisti e di controllo dell’attività degli stessi, così come previsto dai
Regolamenti CE 561 del 15/03/2006 e UE 165/2014 del 04/02/2014.
La nuova normativa disciplina innanzitutto la durata dei corsi di formazione,
prevista in minimo 8 ore, e il numero massimo di partecipanti (40). I
soggetti abilitati all’erogazione dei corsi sono, tra gli altri, autoscuole e
centri di istruzione automobilistica con nulla osta per il conseguimento della
CQC; enti “soggetti attuatori” ex art.3 Dpr 83/2009 o altri enti accreditati alla
formazione professionale; imprese di autotrasporto merci, compresi
consorzi e cooperative, con almeno 35 dipendenti con qualifica di
conducente, assunti a tempo indeterminato; imprese sviluppatrici di
software per analisi, gestione e controllo tachigrafi .
Altre norme indicano i requisiti dei docenti che potranno tenere i corsi; i
criteri per lo svolgimento degli stessi; le modalità per il rilascio ai
partecipanti degli attestati che consentiranno di dimostrare
l’assolvimento da parte dei corsisti degli obblighi formativi previsti dai
Regolamenti comunitari. In particolare, per questo ultimo punto, al termine del
corso di formazione sarà rilasciato all’autista un attestato individuale di
partecipazione e un documento scritto in cui l’impresa fornisce al
conducente adeguate istruzioni sulle norme di comportamento da
seguire nella guida, ai fini del rispetto della normativa sociale europea sui
tempi di guida e di riposo e sul corretto funzionamento del tachigrafo.
L’attestato di formazione vale 5 anni dalla data della sua emissione,
mentre il documento di istruzioni ha validità 1 anno a partire dalla firma
del conducente che lo ha ricevuto (con valore esclusivamente per
l’impresa che lo ha redatto e consegnato all’autista).
Va sottolineato come lo svolgimento dei corsi, per le imprese di autotrasporto,
non comporterà automaticamente l’efficacia esimente rispetto alla
sanzione per la corresponsabilità al datore di lavoro (ex art. 174 comma
14 CdS), ma servirà alle stesse imprese per dimostrare alle autorità di
controllo che le eventuali infrazioni, commesse dai propri autisti sul
mancato rispetto della normativa sui tempi di guida e di riposo e sul
funzionamento del cronotachigrafo, non potranno essere a loro attribuite,
poiché hanno fornito ai propri dipendenti gli strumenti di conoscenza e la
formazione necessaria. Pertanto la responsabilità sarà attribuibile al solo
dipendente per il mancato rispetto delle istruzioni e della formazione
ricevute.

Vi ricordiamo che la formazione sul crono potrà essere  finanziata contattandoci direttamente attraverso cliccando qui 

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    Download “MIT_DISPOSIZIONI_IN_MATERIA_CORSI_FORMAZIONE_CRONOTACHIGRAFO_12DIC2016.pdf”

    MIT_DISPOSIZIONI_IN_MATERIA_CORSI_FORMAZIONE_CRONOTACHIGRAFO_12DIC2016.pdf – Scaricato 126 volte – 1,59 MB

    fonte Uominietrasporti

    News

    La polizia municipale, sempre alla ricerca di sanzioni da effettuare agli autotrasportatori, sta emettendo verbali relativi al paese di inizio attività e fine attività giornaliera.

    Ricordiamo che è obbligatorio inserire nel cronotachigrafo digitale il luogo di partenza (Italia) e il luogo di fine (Italia) qualora il trasporto effettuato termini ed inizi nello stesso paese, ogni giorno, così come previsto dall’art. 34 comma 7 del reg. 165/2014.

    A titolo esplicativo un conducente che parte dalla sede dell’azienda (esempio Canicattì) inserirà o con il menu luoghi sul cronotachigrafo o all’inserimento della scheda il simbolo I (Italia), e alla fine del viaggio, comunque all’inizio del riposo giornaliero il luogo di arrivo (esempio Barletta), nuovamente o dal menu luoghi o estraendo la scheda il simbolo I (Italia).

    Le sanzioni comminate sono di 51€ per ogni giorno in cui manca il Paese di inizio e fine, considerati i 28 giorni di calendario che possono essere verificati si può arrivare a 20-22 sanzioni,  considerato che per ogni giorno viene emesso un verbale che viene notificato a mezzo posta(spese notifica 14,80) il totale della sanzione è pari a 65,80€, oltre alla comunicazione all’Ispettorato del Lavoro.

    Art. 34 Reg. 165/2014 clicca qui sotto

    Download “estratto-reg-165.2014-art-34.pdf”

    estratto-reg-165.2014-art-34.pdf – Scaricato 247 volte – 265,72 KB

     

    News

    All’interno di un’area privata come funziona il cronotachigrafo?

    Sottoponiamo un quesito pervenuto da un nostro associato il quale chiede:

    “all’interno di un’area privata è consentito l’utilizzo della funzione “OUT” del cronotachigrafo digitale? I pareri sono molto discordanti nel merito, iscrivetivi al sito e risponderemo a questo e ad altri quesiti.