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l Consiglio ha approvato in data odierna la sua posizione (orientamento generale) su una riforma essenziale del settore dei trasporti su strada, che riguarda fra l’altro le condizioni di lavoro dei conducenti, norme speciali sul distacco dei conducenti nel trasporto internazionale, l’accesso al mercato del trasporto merci e un’applicazione potenziata. La riforma è volta a garantire un equilibrio tra condizioni di lavoro adeguate per i conducenti e la libera prestazione di servizi transfrontalieri per i trasportatori. Garantirà inoltre certezza al settore e porrà fine alle divergenze di interpretazione delle norme.

L’accordo odierno mira a offrire norme più eque per i conducenti e le società di trasporti e una maggiore efficacia per le autorità nazionali di controllo. I conducenti professionali beneficeranno di migliori condizioni di lavoro e le società che operano in differenti Stati membri otterranno una maggiore certezza del diritto e meno burocrazia. Raggiungere un accordo su queste proposte era una priorità assoluta per Il Ministro federale austriaco dei trasporti Norbert Hofer, attuale, presidente del Consiglio.

Un elemento fondamentale per migliorare l’applicazione consiste nel disporre di un modo affidabile per registrare il luogo e l’ora in cui l’autocarro ha attraversato la frontiera e localizzare le attività di carico e scarico. La seconda versione del tachigrafo intelligente farà tutto questo automaticamente. Tutti i veicoli che effettuano operazioni di trasporto internazionale dovranno essere dotati di tale dispositivo entro la fine del 2024.

In relazione al cabotaggio (operazioni svolte dalle società di trasporti all’interno di un mercato nazionale al di fuori del proprio paese), il Consiglio mantiene la norma attuale di consentire un massimo di 3 operazioni su 7 giorni. Il miglioramento delle misure di applicazione dovrebbe rendere il monitoraggio della conformità più efficiente ed efficace. Per impedire il cabotaggio sistematico, sarà introdotta una fase intermedia di x giorni prima di poter effettuare ulteriori operazioni di cabotaggio nello stesso paese con lo stesso veicolo.

I criteri relativi alla sede delle società di trasporti includeranno un regolare ritorno dei veicoli alla sede operativa della società, per favorire la lotta alle società di comodo.

Il trasportatore dovrà organizzare gli orari di lavoro dei conducenti in modo che questi possano tornare al proprio domicilio (nel paese di stabilimento del trasportatore) almeno una volta ogni quattro settimane o, se il conducente sceglie di prendere due riposi settimanali ridotti, dopo tre settimane sulla strada.

Per garantire condizioni di lavoro adeguate per i conducenti, il riposo settimanale regolare deve essere trascorso al di fuori della cabina. Tuttavia, al fine di affrontare problemi pratici nel trovare un alloggio adeguato, il riposo settimanale regolare può eccezionalmente essere trascorso nel veicolo nel rispetto di determinati criteri.

La riforma precisa il modo in cui i conducenti professionali beneficeranno del principio della parità di retribuzione a parità di lavoro nello stesso posto. La regola generale sarebbe che, se un’operazione è organizzata in modo che il legame tra il lavoro del conducente e il paese di stabilimento rimane intatto, il conducente dovrebbe essere escluso dalle norme in materia di distacco. Questo implica che le operazioni di trasporto bilaterale sono esplicitamente escluse. Nel tragitto verso il paese di destinazione e nel tragitto di ritorno, è consentito un massimo di due ulteriori attività di carico/scarico in entrambe le direzioni senza rientrare nel regime di distacco. Anche il transito è escluso. Per tutti gli altri tipi di operazioni, incluso il cabotaggio, si applicherebbe il regime completo di distacco dal primo giorno dell’operazione. Le norme specifiche sul distacco dovrebbero essere operative entro 18 mesi dall’entrata in vigore dell’atto giuridico.

Le proposte sono parte integrante del primo pacchetto sulla mobilità, presentato dalla Commissione nel giugno 2017.

I testi concordati in data odierna sono la posizione del Consiglio per i negoziati con il Parlamento europeo al fine di raggiungere un accordo sul testo definitivo.

Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha spiegato che l’impegno suo e dei paesi della Road Alliance era di «dare nuove regole a tutela delle nostre imprese di autotrasporto e per difendere l’Italia dalla concorrenza sleale che arriva dagli operatori di alcuni degli Stati membri. E per migliorare i diritti e le condizioni dei lavoratori del settore, che impatteranno positivamente anche sul livello di sicurezza delle nostre strade». Considerando che «partivamo da obiettivi molto distanti, il risultato raggiunto – conclude Toninelli – è buono».

Speriamo vivamente che il tutto si concluda con la decisione del Parlamento Europeo entro il mese di aprile 2019, altrimenti vedremo slittare il tutto alla prossima legislatura e viste le forti opposizioni dei paesi dell’Est Europa, con Polonia e Bulgaria in testa… arriveremo sempre troppo tardi

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La Legge 96 del 21 giugno 2017 ha introdotto anche in Italia importanti modifiche al distacco dei lavoratori, che interessano l’autotrasporto perché ha disposizioni sul cabotaggio stradale. Le principali novità riguardano le norme più rigorose sulle comunicazioni preventive del distacco e una nuova sanzione per il conducente che non porta in cabina tale comunicazione. Nonostante la Legge fosse stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nel 2017, il 10 luglio il ministero dell’Interno ha diffuso la circolare che fornisce le istruzioni operative agli organi di Polizia per quanto riguarda i controlli su strada e riassume gli obblighi delle imprese.

La Legge impone alle imprese estere (comunitarie e no) che distaccano in Italia uno o più lavoratori di comunicare preventivamente al ministero del Lavoro le informazioni sul loro impiego. La comunicazione avviene solo per via telematica, compilando un apposito modulo elettronico entro le ore 24.00 del giorno precedente l’inizio del distacco o del primo giorno di cabotaggio. Al termine della procedura telematica, chi ha compilato il modulo riceve un documento digitale che l’impresa di autotrasporto deve stampare e consegnare all’autista che svolge il trasporto.
Per quanto riguarda l’autotrasporto, la dichiarazione di distacco per cabotaggio ha durata di tre mesi e copre durante questo periodo tutte le operazioni di trasporto effettuate dal conducente distaccato in territorio italiano. Rispetto alle dichiarazioni di altri settori, nel trasporto bisogna anche indicare, in lingua italiana, la paga oraria lorda in euro del conducente distaccato e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio da lui sostenute. Per il cabotaggio, il modulo deve anche contenere nella sezione relativa alla durata del distacco, l’indicazione della data della prima operazione di cabotaggio effettuata sul territorio italiano (data inizio distacco), nonché quella dell’ultima operazione di cabotaggio effettuata prima dell’uscita dal nostro territorio (data fine distacco).
Come abbiamo detto, la comunicazione di distacco deve essere conservata in cabina durante il viaggio e mostrata agli organi di controllo anche in caso di verifiche su strada. Una seconda copia deve essere consegnata al referente designato in Italia dall’azienda distaccante, che la deve conservare. Ma ciò non basta, perché l’autista deve avere in cabina, e mostrare alla Polizia, anche il contratto di lavoro (o un altro documento che contiene le informazioni sul suo rapporto di lavoro, come spiegato negli articoli 1 e 2 della Legge 152 del 26 maggio 1997) e i prospetti paga. Anche questi documenti devono essere redatti o tradotti in italiano.
La normativa prevede sanzioni sia per l’autista che non ha in cabina tale documentazione (o la ha incompleta o non conforme) in solido con il titolare del veicolo, sia per l’impresa che non ha inviato la comunicazione. Nel primo caso, la sanzione varia da 1000 a 10mila euro e nel secondo da 150 a 500 euro per ogni lavoratore interessato. La sanzione vale anche se i documenti sono completi e conformi, ma non tradotti in italiano. La Polizia può applicare il fermo amministrativo del veicolo estero se la sanzione non è pagata subito o se non viene versata una cauzione.
È importante precisare che gli obblighi sulla comunicazione del distacco degli autisti valgono esclusivamente se il veicolo straniero compie operazioni di cabotaggio in territorio italiano, mentre l’azienda estera è esonerata se il veicolo svolge solo attività di trasporto internazionale con carico e scarico in Italia o se è in transito sul territorio italiano. L’impresa che svolge anche solo un trasporto di cabotaggio deve nominare un referente domiciliato in Italia, che ha l’incarico di inviare e ricevere i documenti. Tale referente deve essere designato durante il periodo di distacco e fino a due anni dalla cessazione.
Il contatto di lavoro o il documento che lo sostituisce da tenere in cabina deve contenere le seguenti informazioni (altrimenti è considerato incompleto): l’identità delle parti; il luogo di lavoro (in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, l’indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché la sede o il domicilio del datore di lavoro); la data di inizio e la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto a tempo determinato o indeterminato; la durata del periodo di prova se previsto; la durata del lavoro da effettuare all’estero e le eventuali condizioni del rimpatrio del lavoratore; la valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione; l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro; l’importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo di pagamento; gli eventuali vantaggi in denaro o in natura collegati allo svolgimento della prestazione lavorativa all’estero; la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o le modalità di determinazione e di fruizione delle ferie; l’orario di lavoro; i termini del preavviso in caso di recesso. Tali informazioni si possono rendere anche tramite il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato al lavoratore.

 

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fonte trasportoeuropa