Home Posts tagged equitalia
News

I giudici di Piazza Cavour – con la recente ordinanza n. 20213/15, depositata in data 08.10.2015 – hanno affrontato nuovamente la dibattuta questione circa la prescrizione da applicare ai crediti erariali (fiscali e contributivi/previdenziali), ossia se quella quinquennale (art. 2948 c.c.) o decennale (art. 2946 c.c.).

Ebbene, con una motivazione estremamente concisa, la Corte di Cassazione – in questa circostanza processuale – ha “virato” verso un orientamento a favore del contribuente, stabilendo che opera la prescrizione quinquennale, laddove il titolo esecutivo sia unicamente costituito dalla cartella esattoriale dell’Ente di Riscossione (ad esempio Equitalia).

In particolare, la prescrizione ordinaria (decennale) “è tutta riferibile a titoli di accertamento-condanna (amministrativi o giudiziali) divenuti definitivi” (inclusi quindi, a titolo esemplificativo, gli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate) e “non già invece le cartelle esattive” (ovvero quelle notificate a mente dell’art. 36bis – art. 36ter, D.P.R. n° 600/73).

In effetti, proseguono i giudici su tale aspetto, i provvedimenti esattoriali di Equitalia (ma non solo) sono “adottati in virtù di procedure che consentono di prescindere dal previo accertamento dell’esistenza del titolo” (atto di accertamento emesso direttamente dall’Ente impositivo) e pertanto le cartelle di pagamento “non possono per questo considerarsi rette dall’irretrattabilità e definitività del titolo di accertamento”.

A ciò si aggiunga – ad ogni modo – un ulteriore elemento di valutazione: al fine di rendere pacifica l’applicabilità del termine di prescrizione ordinario (dieci anni), il creditore chiamato in causa (sia l’Ente della Riscossione, sia l’Ente impositivo, come vedremo in seguito) dovrà produrre in giudizio il “titolo definitivo” della pretesa, ossia “il provvedimento amministrativo di accertamento o la sentenza passata in giudicato”, emessi “antecedentemente all’emissione delle cartelle”; in difetto opererà la prescrizione quinquennale.

In considerazione di questo aspetto prettamente processuale (ossia il deposito in corso di causa dell’originario titolo esecutivo emesso dal creditore), potrebbe rilevarsi una valida strategia difensiva quella di “coinvolgere” (nel contenzioso) esclusivamente l’Ente di Riscossione, escludendo il “reale” creditore della pretesa erariale.

La base normativa di detta scelta è rinvenibile nell’art. 39, D. Lgs. n° 112/99 (rubricato difatti come “chiamata in causa dell’ente creditore”), il quale stabilisce che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.

A ben vedere, di sovente l’Ente della Riscossione sostiene – erroneamente – che non può/non deve replicare alle eccezioni formulate in tema di estinzione del credito (prescrizione), in quanto rappresentano contestazioni da ricondurre direttamente al titolare della pretesa (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, ect), dunque adotta una condotta processuale disinteressata ed inerte; detto scenario convergerà a tutto vantaggio del contribuente.

In buona sostanza, l’onere della prova (il deposito del titolo esecutivo originario, al fine di usufruire della prescrizione decennale) dovrà essere assolto dall’Ente di Riscossione (laddove sia l’unica controparte processuale), pertanto in caso di assenza di tale produzione documentale – secondo l’orientamento della S.C. espresso nel provvedimento in commento – la prescrizione che opererà sarà quella quinquennale.

fonte altalex

Download “sentenza-equitalia-sulla-prescrizione-quinquiennale-.pdf”

sentenza-equitalia-sulla-prescrizione-quinquiennale-.pdf – Scaricato 1 volta – 161,01 KB

News

Luigi Bertoni è titolare della “C&B Trasporti e Servizi”, ditta di trasporti che ha sede ad Ospedaletto Euganeo. Ha 66 anni e si reputa preciso e puntuale, soprattutto quando è ora di pagare. La beffa che gli è toccata, dunque, ha veramente un sapore amarissimo. Per un errore – manco dovuto alla sua incuria – di 70 centesimi, l’imprenditore si trova ora con una cartella esattoriale di ben 504 euro. Ben 720 volte tanto!
Tutto è nato il 29 aprile 2014 quando un dipendente della ditta di trasporti è stato multato all’altezza di Ostiglia, nel Mantovano. Il camionista è stato fermato dalla Polstrada di Mantova, la quale ha valutato che il conducente non aveva rispettato le dovete soste di riposo. Gli agenti hanno quindi elevato una sanzione da 193,93 euro. E fin qui tutto regolare, ci mancherebbe, chi sbaglia paga. «L’ho effettivamente pagata entro i cinque giorni, esattamente il 2 maggio 2014» ricorda Bertoni, documenti alla mano «Ed è qui che è arrivato l’inghippo. L’ufficio postale ha forse interpretato male la scrittura e mi ha fatto addebitare 193,23 euro, dunque 70 centesimi in meno rispetto al dovuto».
L’ammanco non è passato inosservato, tanto che dopo qualche settimana dal comando di polizia di Mantova in casa Bertoni è stata inviata una missiva che richiedeva il pagamento di quella differenza: «Anche in questo caso ho versato immediatamente la somma, pagando peraltro più di spese postali che di altro, ma se non altro pensavo di aver risolto il problema».
Mera illusione: la settimana scorsa nella sede della “C&B Trasporti e Servizi” è stata recapitata una cartella esattoriale di Equitalia dell’impoato di 504 euro. Cioè 720 volte tanto il valore che veniva richiesto, e che peraltro era già

stato versato attraverso canali sicuri. «Ma vi pare una cosa possibile? Purtroppo se tento di fare ricorso, mi costa di più della cartella e perdere ore e ore ai call center di Equitalia o a far la fila negli sportelli locali è un lusso che non posso permettermi».

fonte il mattino di padova

News

L’agente della riscossione non è abilitato alla notifica diretta della cartella di pagamento a mezzo posta in quanto gli unici soggetti che possono notificare la cartella con raccomandata a/r sono gli ufficiali della riscossione o gli altri soggetti a tanto abilitati (messi notificatori, messi comunali). Lo sostiene la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna – Bologna, nella sentenza 2005/8/2015 depositata il 12 ottobre scorso.
In estrema sintesi, la Ctr ha confermato la sentenza di primo grado emessa dalla Ctp di Rimini che aveva annullato alcuni avvisi di intimazione notificati da Equitalia, in quanto le relative sottostanti cartelle erano state notificate direttamente a mezzo posta dallo stesso agente della riscossione e non attraverso i soggetti a tanto abilitati dalla legge.
In buona sostanza, il ragionamento seguito dai giudici emiliani è stato incentrato sull’interpretazione letterale e storica dell’articolo 26 comma 1 del Dpr 602/73. La Ctr ha fatto così rilevare come solo nella vecchia formulazione l’invio diretto della cartella a mezzo raccomandata era prevista anche «da parte dell’esattore», ma che – a seguito dell’intervento normativo operato dell’articolo 12 del Dlgs 46/1999 – questo inciso è stato eliminato. Per questo motivo, a parere dei giudici emiliani, l’attuale formulazione contenuta nel secondo periodo del primo comma dell’articolo 26 interrompe ogni legame di continuità interpretativa insita nell’articolazione sequenziale delle disposizioni, che mirano a dare compiuta disciplina alle attività dei soggetti abilitati alla notificazione, con esclusione di ogni possibilità di notifica diretta da parte dell’agente della riscossione per il valore di atto sostanziale insito nella cartella.
La sentenza della Ctr di Bologna appare particolarmente interessante per gli addetti ai lavori in quanto rappresenta un orientamento, ancora presente a livello di qualche commissione di merito, che si pone in netto contrasto con quello delineato sul punto ormai da più di un anno dalla Cassazione (si veda «Il Sole 24 Ore» del 18 maggio 2015).
La Cassazione, infatti, con un orientamento risalente alla sentenza 6395/2014 e confermato nelle più recenti pronunce (sentenza 23182 del 12 novembre 2015 e ordinanza 21558 del 22 ottobre 2015, e in via incidentale anche dal Consiglio di Stato nella sentenza 2570 del 22 maggio 2015) ha affermato che in tema di riscossione delle imposte la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Questo in quanto la seconda parte del comma 1 dell’articolo 26 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso e all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati (ufficiali della riscossione, messi di notificazione abilitati, messi comunali).
È, per vero, quest’ultimo (ufficiale postale) a garantire – si legge nella sentenza 6395/2014 – dandone atto nell’avviso di ricevimento, che la notifica sia stata effettuata su istanza del soggetto legittimato, a prescindere da colui che gli abbia materialmente consegnato il plico, e che vi sia effettiva coincidenza tra il soggetto cui la cartella è destinata e quello cui, essa è, in concreto consegnata.

Download “Ctr-Emilia-Romagna-sentenza-su-cartelle-di-pagamento-niente-notifica-diretta-da-parte-di-Equitalia.pdf”

Ctr-Emilia-Romagna-sentenza-su-cartelle-di-pagamento-niente-notifica-diretta-da-parte-di-Equitalia.pdf – Scaricato 1 volta – 2,82 MB

News

Incontro con il prof. Carlo Taormina.
Si invito dell’amico Dott. Peppe Tosoni, titolare dell’associazione TUTELA IMPRESA, da tempo in lotta contro lo strapotere del sistema bancario e di altre vessazioni inconcepibili, ieri nel corso di un incontro con l’amico Prof. Carlo Taormina a San Benedetto del Tronto, ho avuto modo di prendere atto dell’attività dello stesso luminare a favore dei “difficoltati” e di presentare la situazione del nostro settore, con la consegna anche del mio manuale dell’autotrasporto dopato. Ogni occasione, per noi, è buona per portare in evidenza le difficoltà delle nostre imprese che da sempre sono soggette allo strapotere, senza possibilità di difesa, fino ad oggi, nei confronti di un sistema bancario che ha dato una spinta evidente nella direzione della via di non ritorno a molti imprenditori.
Presenti all’incontro, come relatori, anche alcuni professionisti (per tutti l’avvocato Salvatore Asole, il rappresentante dell’associazione SOS Utenti, Mirko Canala ed altri preparati tecnici)
L’avv. Carlo Taormina non necessita di presentazioni. In occasione dei suoi incontri, ha preso di mira le vessazioni bancarie ed il fisco con Equitalia, attività che hanno determinato e determinano numerose cessazioni di attività, licenziamenti, pignoramenti, esecuzioni e che troppo spesso sfociano in spiacevoli atti di suicidio. Tali incresciosi episodi, ha sostenuto Taormina, avvengono anche per lo strapotere e le prepotenze degli accertatori fiscali che rilevano evasioni ed irregolarità varie a prescindere anche su sole e semplici presunzioni ed in completa assenza di validi supporti previsti dalla legge. Vessazioni messe in atto dai responsabili del sistema bancario che spesso applicano illegittimamente le circolari e soprattutto le formule del calcolo Taeg di usura predisposte da Bankitalia. Quest’ultima che dispone di super stipendiati funzionari, ad oggi e da oltre venti anni, non è riuscita a rappresentare una semplicissima formula matematica finanziaria corretta. Non si possono più sopportare, ha continuato il Professore, le azioni di “dirigenti abusivi, assunti senza concorso, per il rispetto della giustizia fiscale e tributaria”.
A tal Proposito stiamo predisponendo una “convezione di tutela e assistenza”, che verrà sottoscritta la prossima settimana a Roma presso lo studio del Prof. Taormina, al fine di tutelare le imprese che si “specchiano” nella situazione anzidetta e la nostra segreteria, con il supporto di strutture specializzate, è disponibile a raccogliere e valutare le diverse situazioni.
In buona sostanza l’incontro di ieri, a mio avviso, è stato decisamente positivo e credo proprio che avrà un seguito.