Il primo luglio 2018 entrerà in vigore l’obbligo di avere una fattura elettronica per poter scaricare l’Iva delle spese per il carburante. Ciò varrà per tutti, sia per le aziende e professionisti che finora usano la carta carburante, sia per le imprese che già devono usare la fattura – come quelle di autotrasporto – e che finora possono riceverla in forma cartacea. Questo obbligo pone molti problemi e domande e l’Agenzia delle Entrate è già intervenuta con circolari. La più recente è datata 30 aprile 2018 e prova a fare un riepilogo della situazione. Anzitutto conferma che dal 1° luglio non sarà più ammessa la carta carburanti per gli acquisti di quelli destinati all’autotrazione e che tali acquisti dovranno essere pagati con mezzi tracciabili (chiariti nella circolare stessa).
Riguardo alla fattura elettronica, non sarà obbligatorio precisare i dati del veicolo (come la targa), anche se l’Agenzia consiglia di inserire almeno modello e targa per dimostrare meglio la tracciabilità della spesa. Ciò potrà essere fatto nel campo “mezzo di trasporto” della fattura elettronica. Sarà possibile ricevere la fattura anche dopo il rifornimento, purché entro il 15 del mese successivo. Saranno esonerati dalla fatturazione elettronica i soggetti passivi che rientrano nel regime di vantaggio e quelli che applicano il forfettario.
fonte trasportoeuropa