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Che rapporto c’è tra la tenuta delle registrazioni del tachigrafo e le registrazioni che vanno inserite nel Libro Unico del Lavoro? A questa domanda risponde una circolare dell’Ispettorato del lavoro del 9 febbraio in cui si chiarisce che le due questioni non vanno correlate. Per un motivo molto semplice che si comprende però chiarendo da principio i termini della questione. Le registrazioni del tachigrafo sono da tenere obbligatoriamente per 12 mesi dalla data di utilizzazione. Ma servono pure a determinare l’orario di lavoro del personale mobile delle aziende di autotrasporto. Il Libro Unico del Lavoro prevede la registrazione di una serie di dati relativi al rapporto di lavoro, tra cui l’orario. Siccome il rapporto di lavoro degli autisti è un po’ particolare è stato previsto che le registrazioni dell’orario lavorativo effettivamente svolto possano avvenire in un momento successivo rispetto al mese in questione, ma comunque entro 4 mesi dallo svolgimento. E nel frattempo? La normativa lascia la possibilità di indicare ogni giorno la presenza del lavoratore inserendo questa indicazione con la lettera «P», ma ovviamente rispetto ai dati effettivi, c’è bisogno di una prova. E la prova la forniscono i dischi e i dati scaricati dal tachigrafo che indicano in modo inconfutabile l’orario svolto. In pratica, il Libro Unico va aggiornato al massimo ogni quattro mesi, conservando come prova i dischi e i dati tachigrafici. Ma siccome il Libro Unico va conservato per 5 anni, questo significa che anche i dati del tachigrafo vanno conservati cinque anni? No, la cosa va posta diversamente. Dischi e dati tachigrafici in base alla normativa europea vanno conservati per almeno un anno dall’utilizzo. Ma questa conservazione non c’entra niente con l’altra relativa al Libro Unico. In conclusione, volendo fare ordine, possiamo dire che: 1) il Libro Unico del Lavoro va conservato per almeno 5 anni; 2) la registrazione dei dati relativi all’orario di lavoro del personale mobile deve essere compiuta entro 4 mesi dallo svolgimento effettivo della prestazione; 3) la registrazione differita dell’orario di lavoro è consentita se si dispone di documenti che provano l’effettivo orario di lavoro; 4) i dischi e i dati tachigrafici vanno conservati per un anno in adempimento dell’obbligo di conservazione della documentazione del personale mobile previsto dalla normativa europea.

fonte uominietrasporti