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A seguito dell’emanazione della circolare del 16 febbraio 2017 (in allegato), è stato ulteriormente chiarito come organizzare e svolgere i corsi di formazione sul funzionamento e corretto utilizzo dei cronotachigrafi.
La circolare, inoltre, indica che:
  • le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti, ma gli stati membri possono subordinare tale responsabilità all’infrazione degli obblighi imposti alle stesse imprese (formazione, informazione, monitoraggio e pianificazione).
  • l’assolvimento degli oneri di istruzione e di controllo da parte dell’impresa, costituiscono un elemento di importante valutazione per le autorità ai fini dell’applicazione dell’art. 174 c. 14 del Codice della Strada.
PMIA in accordo con Artigianato Piceno, Ente di Formazione con propri docenti certificato dal Ministero dei Trasporti come ente abilitato ad erogare la necessaria formazione sul cronotachigrafo, sul corretto utilizzo e sulla normativa sui tempi di guida e riposo. PMIA provvede per conto delle proprie aziende clienti a produrre sia l’analisi periodica che il mansionario obbligatori e prescritti dalla normativa in tema di informazione dei conducenti professionali.
Proprio per supportare le aziende negli adempimenti normativi e nell’ottimizzazione e pianificazione dei viaggi, organizza numerose sessioni di formazione sia presso le proprie sedi sia presso le sedi delle aziende, mettendo a disposizione tutta la propria esperienza, giurisprudenza raccolta negli anni e valutando per le aziende eventuali possibilità di finanziamento della formazione.
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Che rapporto c’è tra la tenuta delle registrazioni del tachigrafo e le registrazioni che vanno inserite nel Libro Unico del Lavoro? A questa domanda risponde una circolare dell’Ispettorato del lavoro del 9 febbraio in cui si chiarisce che le due questioni non vanno correlate. Per un motivo molto semplice che si comprende però chiarendo da principio i termini della questione. Le registrazioni del tachigrafo sono da tenere obbligatoriamente per 12 mesi dalla data di utilizzazione. Ma servono pure a determinare l’orario di lavoro del personale mobile delle aziende di autotrasporto. Il Libro Unico del Lavoro prevede la registrazione di una serie di dati relativi al rapporto di lavoro, tra cui l’orario. Siccome il rapporto di lavoro degli autisti è un po’ particolare è stato previsto che le registrazioni dell’orario lavorativo effettivamente svolto possano avvenire in un momento successivo rispetto al mese in questione, ma comunque entro 4 mesi dallo svolgimento. E nel frattempo? La normativa lascia la possibilità di indicare ogni giorno la presenza del lavoratore inserendo questa indicazione con la lettera «P», ma ovviamente rispetto ai dati effettivi, c’è bisogno di una prova. E la prova la forniscono i dischi e i dati scaricati dal tachigrafo che indicano in modo inconfutabile l’orario svolto. In pratica, il Libro Unico va aggiornato al massimo ogni quattro mesi, conservando come prova i dischi e i dati tachigrafici. Ma siccome il Libro Unico va conservato per 5 anni, questo significa che anche i dati del tachigrafo vanno conservati cinque anni? No, la cosa va posta diversamente. Dischi e dati tachigrafici in base alla normativa europea vanno conservati per almeno un anno dall’utilizzo. Ma questa conservazione non c’entra niente con l’altra relativa al Libro Unico. In conclusione, volendo fare ordine, possiamo dire che: 1) il Libro Unico del Lavoro va conservato per almeno 5 anni; 2) la registrazione dei dati relativi all’orario di lavoro del personale mobile deve essere compiuta entro 4 mesi dallo svolgimento effettivo della prestazione; 3) la registrazione differita dell’orario di lavoro è consentita se si dispone di documenti che provano l’effettivo orario di lavoro; 4) i dischi e i dati tachigrafici vanno conservati per un anno in adempimento dell’obbligo di conservazione della documentazione del personale mobile previsto dalla normativa europea.

fonte uominietrasporti

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I soggetti autorizzati all’esame dei registri di servizio,  dei dischi cronotachigrafi e dei dati dei cronotachigrafi digitali non sono solo i soggetti di cui al Codice della strada, ma anche i funzionari titolari del controllo delle condizioni di lavoro.

L’accertamento del rispetto dei limiti temporali dell’orario di lavoro risponde, infatti, alla duplice esigenza di garantire la sicurezza della circolazione e la tutela del lavoratore

SUPREMA CORTE  DI CASSAZIONE

SEZIONE VI CIVILE-2

sentenza 12 ottobre 2016, n. 20594

Fatto e diritto

La Direzione provinciali del lavoro di Brescia propone ricorso per cassazione contro C. M. controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Brescia che ha annullando il verbale di accertamento affermando l’incompetenza della Direzione provinciale-Ispettorato del Lavoro all’irrogazione delle sanzioni relative alla violazione dell’art. 174 cds a seguito dell’esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi installati sull’autoveicolo, attesa, in linea col principio di stretta legalità delle sanzioni amministrative, la individuazione in termini tassativi dei soggetti legittimati ad irrogare le sanzioni a violazioni del cds.

Parte ricorrente denunzia violazione degli artt, 12 e 174 commi 2, 3 e 11 cds e dei Reg. CEE 561/2006 3280/85

Ciò premesso si osserva:

L’esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi finalizzato all’accertamento che siano rispettati i limiti temporali dell’orario di lavoro risponde alla duplice esigenza di garantire la sicurezza della circolazione e la tutela del lavoratore.

I soggetti preposti a tale verifica sono sia quelli normalmente indicati dal cds in ordine alla sicurezza della circolazione sia quelli funzionalmente titolari del controllo delle condizioni di lavoro con la conseguenza che l’accertatore è legittimato alle relative contestazioni.

La contestazione, come accertata e non sostanzialmente contestata, attiene a profili che riguardano sia la tutela del lavoratore che quella della pubblica incolumità e della sicurezza della circolazione per cui il relativo accertamento è prerogativa di tutti gli organi che, nell’ambito delle rispettive competenze, sono preposti a specifiche funzioni il tutto nel quadro costituzionalmente previsto del buon andamento della pubblica amministrazione, anche in relazione alle competenze degli Ispettori del lavoro riconosciute, sulla scorta della legislazione vigente, dalla giurisprudenza di legitimità, Cass. 7.5.2003, n. 13304).

Va al riguardo osservato che, nell’ambito delle rispettive attribuzioni i componenti della LIPU, se nominati guardie particolari ex art. 133 TULPS ( Cass. 16.12.1997, n. 157), gli ispettori delle Poste (Cass. 19.5.1990) e gli ispettori dell’Enel (Cass. 12.2.1985) sono considerati agenti di PS ed autorizzati ai relativi controlli. In definitiva il ricorso va accolto con la cassazione ed il rinvio atteso il dichiarato assorbimento dell’esame delle ulteriori questioni.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza e rinvia al Tribunale di Brescia, in persona di altro Magistrato anche per le spese.

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I Ministri delle Infrastrutture e Trasporti, del Lavoro e dell’Interno hanno sottoscritto qualche giorno fa  un protocollo d’intesa per la programmazione delle attività di controllo su strada e presso le imprese di autotrasporto.

Il documento prevede (come già succede in molti paesi europei) un programma di controllo con il personale  del Ministero del Lavoro e Polizia Stradale, allargando lo spettro di verifica presso le aziende.

In particolare:

  • ampliare la tipologia di verifiche effettuate in strada estendendole, nel rispetto delle competenze reciproche, al rapporto di lavoro del conducente;
  • contribuire ad indirizzare i controlli presso le imprese, agevolando l’attività di segnalazione dell’Ufficio di coordinamento prevista dall’art. 7, comma 6 del d.lgs 144/2008;
  • avviare le verifiche sulla regolarità dei contratti di somministrazione da parte del personale ispettivo del Ministero del Lavoro, già in occasione dell’attività di controllo congiunto su strada;
  • condividere l’utilizzo di risorse strumentali utili ad una maggiore efficacia dell’attività di vigilanza nel settore dell’autotrasporto.

Per raggiungere questi obiettivi, l’art. 2 assegna alle strutture competenti dei tre Ministeri coinvolti, il compito di definire le azioni da intraprendere in un apposito allegato tecnico. L’art. 4 prevede che per un periodo sperimentale di tre mesi, le predette verifiche congiunte vengano effettuate nelle regioni Veneto, Emilia Romagna e Puglia.

Dalla verifica del periodo sperimentale si procederà all’allargamento sull’intero territorio nazionale.

protocollo di intesa 

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