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La non punibilità per gli omessi versamenti  riguarderà sia coloro che non sono stati ancora scoperti (comprese evidentemente le omissioni consumate lo scorso 21 settembre 2015 per le ritenute 2014), sia quei contribuenti i quali, avendo già ricevuto l’avviso bonario, sono stati già segnalati all’Autorità giudiziaria, anche se il procedimento è già in corso. Analogamente, delle più alte soglie di punibilità previste per i reati di dichiarazione infedele e omessa presentazione potranno beneficiare anche coloro i quali hanno commesso la violazione in questi anni (compresi quindi gli invii al 30 settembre scorso). Per tutte queste ipotesi, infatti, trova applicazione l’articolo 2 del Codice penale, secondo cui nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali. L’estinzione del debito Inoltre, se il contribuente avesse già estinto il debito (anche a rate ma concludendo il pagamento prima dell’apertura del dibattimento), ove la fase dibattimentale non sia stata ancora avviata la violazione non sarà più perseguibile. Gli stessi benefici verrebbero conseguiti anche se il processo sia in corso ma il pagamento sia avvenuto prima dell’apertura del dibattimento. Niente segnalazione Se le violazioni (passate) non sono state ancora denunciate e alla luce delle nuove norme non costituiscono più reato, coloro che dovessero accertarle devono attenersi da domani alle nuove regole, per cui se ad esempio viene contestata una dichiarazione infedele per somme evase superiori a 50mila euro ma inferiore a 150mila euro, non si dovrà procedere alla comunicazione della notizia di reato. Analogamente gli uffici dovranno astenersi dalla segnalazione al pubblico ministero degli avvisi bonari con i quali si rilevano omessi versamenti al di sotto dei nuovi importi. L’archiviazione Nel caso invece che la violazione sia stata già segnalata alla Procura della Repubblica, il pm dovrebbe richiedere l’archiviazione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. È opportuno in queste ipotesi valutare la presentazione di una memoria al fine di sollecitare l’archiviazione. Analoghi accorgimenti dovranno essere assunti nel caso in cui il contribuente: abbia integralmente assolto il debito tributario per gli omessi versamenti o per l’indebita compensazione; possa beneficiare in genere delle nuove previsioni. Si pensi al caso di una contestazione di infedele dichiarazione basata su costi ritenuti non deducibili ma esistenti. Dibattimento in corso Se invece il dibattimento è in corso sarà cura del difensore evidenziare che in base alle nuove norme il fatto contestato non è più previsto come reato. Analoghi accorgimenti andranno assunti anche se si è nelle fasi successive al processo di primo grado. Quindi se, ad esempio, il contribuente è stato già condannato ed è in corso il processo di appello, dovrà rilevare da subito la modifica normativa ancorché essa, con ogni probabilità, sarà rilevata direttamente dal giudice.

Fonte il sole24ore

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Tra le  novità fiscali contenute nella Legge Europea si segnalano le modifiche relative alla non imponibilità Iva dei servizi accessori alle importazioni di merci di modico valore e il trattamento delle operazioni intracomunitarie nel caso di beni spediti o trasportati nello Stato Ue o extracomunitario a seguito di lavori.

La L. 115/2015 pubblicata in G.U. n. 178 del 03/08/2015 ha dettato alcune disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.

In materia fiscale si segnalano le modifiche relative alla non imponibilità Iva dei servizi accessori alle importazioni di merci di modico valore e il trattamento delle operazioni intracomunitarie nel caso di beni spediti o trasportati nello Stato Ue o extracomunitario a seguito di lavori.

  1. Servizi accessori alle spedizioni di modico valore e Operazione non imponibile Iva.

La modifica normativa ha chiuso la procedura d’infrazione risalente al 2008 relativa alla non imponibilità Iva dei servizi accessori relativi alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile .

Infatti, l’aggiunta del numero 4-bis, al co. 1 dell’art. 9 del DPR 633/1972 ha reso non imponibili Iva, trattandosi di servizi internazionali o ad esso connessi, i servizi accessori relativi alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile di cui alle direttive 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, e 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, sempreché i corrispettivi dei servizi  accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile dei beni in importazione ai sensi dell’articolo 69 del presente decreto e ancorché la medesima non sia stata assoggettata all’imposta.

Con regolamento adottato con decreto del MEF si provvederà a modificare le disposizione, in tema di franchigie fiscali, del decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1997, n. 489, con le quali si stabilisce che, nel caso di applicazione della franchigia alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore, sono ammessi all’esenzione dai diritti doganali anche i relativi servizi accessori indipendentemente dal loro ammontare.

Il DM economia n. 489 del 05/12/1997 stabilisce che sono ammesse all’esenzione dai diritti doganali le merci il cui  valore  intrinseco  non  eccede € 22  per spedizione.

Il Regolamento (CE) n. 274 del 17/03/2008 di modifica del regolamento (CEE) n. 918/83 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, ha aumento il valore della franchigia a € 150,00. Tale misura è stata confermata dall’art. 23 del Regolamento (CE) n. 1186 del 16/09/2009 che al CAPO V tratta delle spedizioni di valore trascurabile. I beni esclusi dalla franchigia sono indicati nell’art. 24 del Regolamento n. 1186/2009 e sono i prodotti alcolici, i profumi e l’acqua da toletta e i tabacchi e prodotti da tabacchi.

Da quanto esposto emerge un diverso trattamento impositivo per l’Iva e i dazi doganali delle merci in importazione di valore trascurabile e cioè che mentre la franchigia Iva rimane ferma a € 22,00, quella dei diritti doganali è di € 150,00. Le esenzioni si riflettono anche sui servizi accessori come ad esempio le spese di trasporto.

  1. Operazioni comunitarie di acquisto e cessione.

L’articolo 13, della L. 115/2015, modifica il D.L. 331/1993, nella parte che riguarda gli acquisti intracomunitari e le cessioni intracomunitari non imponibili, al fine di definire una procedura di preinfrazione (Caso EU Pilot 6286/14/TAXUD), onde evitare divergenze di applicazione tra gli Stati Ue in merito alla determinazione del luogo di imposizione.

In particolare, la lettera a), dell’art. 13, della Legge europea 2014, ha modificato l’art. 38, comma 5, lettera a), del D.L. 331/1993, per ciò che attiene all’indicazione delle operazioni che non costituiscono acquisti intracomunitari specificando che l’introduzione in Italia di beni oggetto di perizie, di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali non è considerata acquisto intracomunitario solo nel caso in cui tali beni siano successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo Iva, nello Stato membro di provenienza dei beni medesimi.

La modifica normativa ha invece eliminato la previsione in base alla quale tali trasferimenti non si considerano acquisti intracomunitari anche nel caso in cui i beni siano trasportati o spediti per conto del committente in altro Stato membro ovvero fuori del territorio dell’Unione europea.

La lettera b), dell’art. 3, della L. 115/2015, modifica l’art. 41, co. 3, del D.L. 331/1993, con riferimento alla definizione delle cessioni di beni intracomunitarie non imponibili in Italia, stabilendo che i trasferimenti in altro Stato membro di beni i quali siano oggetto di perizie, di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali non sono considerate cessioni intracomunitarie non imponibili solo qualora i predetti beni siano in seguito trasportati o spediti in Italia al committente soggetto passivo Iva. In virtù di tale modifica, vengono considerate cessioni intracomunitarie non imponibili anche i casi in cui i beni siano poi trasportati o spediti per conto del committente in altro Stato Ue o extracomunitario.

Tali modifiche hanno l’obiettivo di superare i rilievi avanzati in sede europea per non conformità della nostra normativa all’articolo 17, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2006/112/UE, la quale stabilisce che non si considerano trasferimenti a destinazione di altro Stato membro i beni trasportati in altro Stato per l’esecuzione di perizie o lavori che siano rispediti al soggetto passivo nello Stato membro di origine.

La finalità della modifica è quella di escludere dal regime delle cessioni intracomunitarie le sole movimentazioni di beni effettuate non ai fini del consumo finale del bene in tale Stato membro, bensì in vista dell’esecuzione di un’operazione di trasformazione del bene stesso, seguita dalla sua rispedizione nello Stato membro di origine.

fonte fisco e tasse