La non punibilità per gli omessi versamenti riguarderà sia coloro che non sono stati ancora scoperti (comprese evidentemente le omissioni consumate lo scorso 21 settembre 2015 per le ritenute 2014), sia quei contribuenti i quali, avendo già ricevuto l’avviso bonario, sono stati già segnalati all’Autorità giudiziaria, anche se il procedimento è già in corso. Analogamente, delle più alte soglie di punibilità previste per i reati di dichiarazione infedele e omessa presentazione potranno beneficiare anche coloro i quali hanno commesso la violazione in questi anni (compresi quindi gli invii al 30 settembre scorso). Per tutte queste ipotesi, infatti, trova applicazione l’articolo 2 del Codice penale, secondo cui nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali. L’estinzione del debito Inoltre, se il contribuente avesse già estinto il debito (anche a rate ma concludendo il pagamento prima dell’apertura del dibattimento), ove la fase dibattimentale non sia stata ancora avviata la violazione non sarà più perseguibile. Gli stessi benefici verrebbero conseguiti anche se il processo sia in corso ma il pagamento sia avvenuto prima dell’apertura del dibattimento. Niente segnalazione Se le violazioni (passate) non sono state ancora denunciate e alla luce delle nuove norme non costituiscono più reato, coloro che dovessero accertarle devono attenersi da domani alle nuove regole, per cui se ad esempio viene contestata una dichiarazione infedele per somme evase superiori a 50mila euro ma inferiore a 150mila euro, non si dovrà procedere alla comunicazione della notizia di reato. Analogamente gli uffici dovranno astenersi dalla segnalazione al pubblico ministero degli avvisi bonari con i quali si rilevano omessi versamenti al di sotto dei nuovi importi. L’archiviazione Nel caso invece che la violazione sia stata già segnalata alla Procura della Repubblica, il pm dovrebbe richiedere l’archiviazione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. È opportuno in queste ipotesi valutare la presentazione di una memoria al fine di sollecitare l’archiviazione. Analoghi accorgimenti dovranno essere assunti nel caso in cui il contribuente: abbia integralmente assolto il debito tributario per gli omessi versamenti o per l’indebita compensazione; possa beneficiare in genere delle nuove previsioni. Si pensi al caso di una contestazione di infedele dichiarazione basata su costi ritenuti non deducibili ma esistenti. Dibattimento in corso Se invece il dibattimento è in corso sarà cura del difensore evidenziare che in base alle nuove norme il fatto contestato non è più previsto come reato. Analoghi accorgimenti andranno assunti anche se si è nelle fasi successive al processo di primo grado. Quindi se, ad esempio, il contribuente è stato già condannato ed è in corso il processo di appello, dovrà rilevare da subito la modifica normativa ancorché essa, con ogni probabilità, sarà rilevata direttamente dal giudice.
Fonte il sole24ore